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Gianfrancesco Trutta

 

CRONACA  DI  QUATTRO  SECOLI

 

IV parte

 

Nuova Lite Preminenziale Rinnovata in Roma.

 

Sino dall’Anno 1719, che alla Collegiata della Vallata (la quale non ebbe mai più, che Sei Canonici da prima) ne Furono (Dio sa come!) aggiunti altri Sei (6) dotati dagli Economi delle Cappelle della Annunziata, e del SS.mo Sagramento, costrutte dentro la medesima Chiesa per Opera del Duca D. Nicolò Gaetano, e della Duchessa D. Aurora Sanseverino, ad istanza di D. Angelo Maria Porfirio, Vescovo Diocesano, e ciò con Bolla di Papa Clem: XI, si gettarono i Semi della Discordia, che poi doveva nella Messe, come Ubertosa Zizania, crescere sino al Centuplo fra detta Chiesa e Quella di S. Maria Maggiore di Piedimonte. – Da che poi nel 1728 D. Niccolò Occhibovio diede alle Stampe un libercolo, intitolato De Canone Studiorum – ed in esso volendo magnificare i suoi meriti – si intitolò, non meno Abate di S. Pietro a Folliscio, (piccola chiesuola campestre) che Canonico della Insigne Collegiata della SS.ma Nunziata della Vallata – videro questo titolo alcuni Canonici di S. Maria, e ne presero sdegno, sapendo quanto era Costato questo Titolo di Insigne alla loro Chiesa nel Secolo antecedente, con la Dispendiosa lite sostenuta [282] in quel tempo nella S.C. de’ Riti – Ma sebbene Essi fremevano; pure gli raffrenava il riguardo di non sbilanciarsi in nuovi litigi – quando venuto Vescovo (come si è detto) D. Pietro Abbundio Battiloro, di Arpino, nel 1734 trasferito dalla Chiesa di Guardia Alferia, sin dai primi giorni si dimostrò loro CONTRARIO, non avendoli voluto ammettere a trovarsi nella Porta della Città a riceverlo nel suo pubblico ingresso, che far volle in Piedimonte, (comandato messersì dal Cerimoniale, ma da Vescovo prudente posto in Disuso) ed ammettendo in luogo di Essi li Canonici della Annunciata – laonde risolsero indrizzarsi in Roma contro di loro, stimando offesa la loro Maggioranza, e Precedenza loro dovuta, e violati i Decreti ottenuti da Essi nel 1650, e nel 1662, sì col proibire loro l’ingresso nel distretto della Vallata, in cui la detta Porta ritrovasi, come col nominare Insigne la loro Chiesa, che non lo era, ed anche con farsi rifiutare di venire alla Processioni generali del SS.mo Sagramento, e delle litanie Maggiori, e minori, e finalmente col chiamare col titolo di decano il loro più antico Canonico. –

La Briga poi avvenuta per l’Esequie del Primicerio Meola, di cui si è detto abbastanza, diede l’ultima spinta, e motivo di ricorrere ai Canonici di S. Maria alla S. Cong. de’ Riti, dove davanti al Cardinale Crighi, Ponente della Causa, furono accordati i Dubbi, che seguono. –

[283] I. – An Decreta Sacrae Congregationis emanata sub die (?) mensis Junii 1650, et diebus 21 Januarii, et 24 Martii 1662 sint exequenda? –

II. An Collegiata Ecclesia SS.mae Annunciationis, Oppidi Pedemontis sit Insignis? -

III. An praedictae Ecclesiae SS.mae Annunciationis, vel potius Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris debeatur Precedentia, et respective? – An, et in qua Ecclesia omnes debeant convenire pro incipienda Processionibus Generalibus? –

IV. An Canonici S. Mariae Majoris, occasione ingressus Episcopi, processionalite incedentis, ingredi possint  territorium SS.mae Annunciationis? –

V. An Canonicus antiquor Collegiatae SS.mae Annunciationis vocari possit decanus? –

VI. An presbyteri Collegiatae S. Mariae Majoris, extra-partem nuncupati, debeant incedere unitim cum illius Canonicis in processionibus?

Agitatasi quindi la lite in detta S. Congregazione, fu ai suddetti dubbii, per la medesima, a Dì 6 Agosto 1735 data Risposta, come segue, cioè. –

Ad Primum – Affirmative. – Vale a dire, che eseguirsi dovessero i Decreti, fatti a favore di S. Maria a Dì 9 di Giug: 1650 – quali le fu ACCORDATA LA INSIGNITÀ – Col secondo si disse: “Constare de Insignitate, Eique Deberi Praecedentiam” – E col Terzo Lectum – Ed in segueta “Ordinario Scribi mandavit pro Executione Decreti praedicti” –

[284] Ad II – Negative – Cioè che la Collegiata dell’Annunciata Non era Collegiata Insigne. –

Ad III – Praecedentiam Deberi Ecclesiae S. Mariae Majoris – et ibi Debent Convenire pro Processionibus – la prima Parte della quale Risoluzione Conferma il Decreto del 21 Gen: 1662. – E la seconda obbliga i Canonici della Annunciata a Convenire coi Canonici di S. Maria nella detta Chiesa per le Processioni. –

Ad IV – Affirmative – E dir vale, che volendo un nuovo Vescovo entrare Processionalmente in Piedimonte, i Canonici di S. Maria entrar possono per riceverlo, il Territorio della Vallata. –

Ad V – Affirmative – Quod Nudam Denominationem Tantum – cioè, che non si intenda esser vestito di alcuna Dignità. –

Ad VI – Negative – Vale a dire, che i Preti di Piedimonte, chiamati extrapartem, non facciano un Corpo col Capitolo di S. Maria, né, dovendo il Capitolo della Annunciata nelle suddette Processioni convenire con lui, si possano Essi mettere in mezzo all’Uno, e all’Altro Capitolo – E così in certo Modo precedere i Canonicii dell’Annunciata, il che non sarebbe giusto. –

Non furono affatto contenti i detti Signori Canonici di tal Decisione a Favore della Insigne Collegiata di S. Maria Maggiore di Piedimonte – onde cercarono la nuova Udienza, e quella ammessa [285] per l’Eminentissimo Orighi Ponente, con la successiva Deputazione del Giudice in Partibus, ad effetto di esaminare i Testimonî sopra il preteso Uso immemorabile di non convenire nelle Processioni, ed altre funzioni Ecclesiastiche, e sopra la Compulsazione o sia Formale Recognizione, e Confrontazione delle Scritture, delle quali trattavasi, contro le quali Remissoria, e Compulsoria dimandate vi sono Due Scritture, date alle Stampe dal Luccia, e dall’Ursaja, ma impensatamente eccoti passato all’altra vita Monsignor Battiloro, Vescovo di Alife a Dì 15 Ottobre dello stesso Anno 1735 – E poco poi eletto nuovo Vescovo di Alife Monsignor D. Egidio Antonio Isabelli da Potenza, che mentre ancora trattenevasi in Roma per doversi consagrare (come lo fu a Dì 8 Dicembre dell’anno stesso) a 18 Novembre ad istanza del Capitolo di S. Maria, dall’E.mo Origo fu deputato Giudice, ad effetto di esaminare i testimonii in partibus il detto moderno Vescovo Isabelli, con le facoltà necessarie; ma in quanto alla prefissione del termino, ed alla compulsazione delle Scritture, ed al doversi dare qualsivoglia provvisione da esso Ponente intorno alle processioni da farsi, in occasione dell’ingresso del nuovo Vescovo, per la dimanda della quale provvisione vi è una Scrittura data alle Stampe dal Luccia, egli rimise l’istanza alla S. Congregazione. –

[286] Cosa, che diede motivo, che se ne passasse tutto il 1736 senza niente operarsi a proposito della nuova Udienza dimandata, e si aggiunse la Morte dell’E.mo Orighi per dilatare la cosa. –

Appena poi cominciato il 1737, deputatosi in nuovo Ponente l’E.mo Gentili, e nuovo Procuratore di S. Maria il Sig. Adriano Retz, (giacché Pietro Marcellino di Luccia erasi ancora da questo Mondo partito) fu davanti a lui fatta istanza da esso, che in esecuzione dei Decreti della S. Congregazione dichiarasse nullo il suono delle Campane fatto nell’antecedente Sabbato Santo nella Vallata, come anche rivocasse il Decreto della Remissoria nelle Parti, sopra di che vi sono due sue Scritture, date alle stampe; ma il Porporato ammise l’Istanza in luogo di protesta, e per la Remissoria Stetit in Decisis, nisi ad primam Congregationem.

Quindi il dì 8 di Agosto avanti lo stesso E.mo Porporato fu soscritto il dubbio seguente da ambedue i Procuratori delle Parti.

An sit standum, vel recendum a Decisis sub die 8 Augusti 1735, et respective procedendum sit ad purgationem Attentatorum in casu etc.?

Ma essendosi scusato il Vescovo Isabelli dal fare l’Esame dei testimoni, gli Avversari di S. Maria fecero istanza per la deputazione di altro Giudice in Partibus, ed ottennero per tale E.mo Cenci, Arcivescovo di Benevento Metropolitano – Fratttanto però, che nella di lui Curia non si facessero gli Atti opportuni, se ne passò il 1738, in cui esaminati furono colà per [287] la chiesa della SS.ma Nunziata da quel Vicario Generale, Giudice suddelegato, undici testimonii, tanto sopra gli articoli, quanto sopra gli interrogatorii, colla assistenza di due Avvocati Beneventani, come interpreti dell’una, e dell’altra Parte. –

Finito il detto esame, e trasmessosi in Roma, per esaminare, e discutere a minuto le pruove, fatte dall’una parte, e dall’altra, ed i meriti della causa, furono date alla luce quattro Scritture, con nuovi Sommarii, e finalmente a dì 28 Novembre 1739, in piena Congregazione di Quattordi(ci) E.mi Cardinali fu deciso il dubbio proposto: “In decisis in omnibus, et non amplius – Et ita decrevit, et servari mandavit”.

Sopra questa Decisione, la Insigne Collegiata di S. Maria Maggiore dimandò il Real Beneplacito nella Regia Camera della Corte di Napoli, che a Dì 9 Febbraio 1741 ordinò alla Curia del Cappellano Maggiore, di osservare i Decreti di Roma – Ma trovandosi posta l’Empara da parte dei Canonici Avversarii, bisognò presentarvi Molte Scritture, e fare Molti Atti, e sentirsi più volte le Parti, e gli avvocati sì da esso Cappellano Maggiore, come dal di lui Consultore Regio Consigliere Porcinari dall’Anno sopraddetto sino alli 12 Ottobre 1433, che Esso Signor Consigliere diede fuori il suo Voto, tutto a favore di S. Maria, di modo che altro non mancava, che la Soscrizione di lui, e quella dei Ministri della detta Real Camera al Decreto di Exequatur. –

Allora i detti Canonici della Annunciata, vedendosi (come si suol Dire) colle acque alla Gola, e che stavano per perdere il Dritto di far Separatamente [288] tutte le Processioni generali, e di doverle venire a fare in S. Maria, e di non potersi più attribuire il Titolo di Insigni, e di vedersi (come dicevano) spogliati del proprio Territorio, corsero colle lagrime agli Occhi a raccomandarsi alla Intercessione del Signor Duca di Laurenzano D. Giuseppe Gaetano, acciò avesse fatto loro usare qualche ARBITRIO dai Canonici di S. Maria, volendosi convenire con Essi al miglior modo, che si fosse potuto – Infatti colla Interposizione di esso Signore, si convenne, che la Precedenza, tanto nel suono delle Campane del Sabbato Santo, quanto nello Incesso nelle Processioni, fosse dei Canonici di S. Maria, quali però si contentassero di non negare il trattamento d’Insigne alla Chiesa Collegiata della Annunciata, e si contentassero ancora, che essi Canonici non intervenissero alle Processioni Generali in Piedimonte; ma seguitassero a farle separatamente nella Vallata, ad eccezione soltanto della Processione del Protettore S. Marcellino Martire, quella che si fà nel Dì della sua Festa, Secondo Dì del Mese di Giugno, nella quale dovessero intervenire essi Canonici della Annunciata Sub unica Cruce di S. Maria, dando a questa, ed a suoi Canonici la Precedenza,e camminandosi per lo solito giro delle Piazze di Piedimonte, e Vallata. –

Con tali patti fu Stipulato solenne Istrumento per gli Atti di Notar Gian-Giacomo Gallo del Castello di Piedimonte a Dì 28 del Mese di Maggio Mille Settecento Quarantacinque (1745) che fu giurato da Nove Canonici dell’Una, e da Nove dell’Altra Chiesa, e ne fu fatta Festa con Suono di Campane, e Sparo di Mortajetti. –

 

 

Brighe per la Osservanza del Convenuto

 

Creverat Agna lupum... / Improbitas Nullo Flectitur Obsequio” Alciati (A. Sill.)

 

Or chi non avrebbe Creduto, che si fossero con tale Convenzione finiti tutti i Dissidii, e fosse Tornato in Piedimonte il bel Sereno della Pace, dopo tante Tempeste di Discordie Civili, ed Ecclesiastiche, anzi dopo tanta Magnanimità dei Canonici di S. Maria verso i pertinaci suoi Avversarii...? ...? E pure non fu così – Incominciò a frequentarsi la Processione di S. Marcellino dai Canonici della Vallata dopo il detto anno 1745 sino ad intervenirvene in quei primi Anni, delle volte anche Nove, e per lo più la Maggior Parte di Essi.

Ma poi, come andava scemando con la Morte il Numero di Coloro, che Conoscevano il Beneficio, che si era loro fatto, così andò crescendo colla Surrogazione il Numero di quei, che non lo conoscevano, tanto che, or col pretesto di assenza, [290] Or con quello di Infermità Colorata, andarono a poco a poco mancando di Numero sino al 1775 che mancarono Tutti di intervenire, anzi incominciarono a fare Ricorsi al Sovrano, ed esponendo cose tutte Aliene dal Vero, per le Quali ottennero Dispacci al Commissario di Campagna, che mandasse in Piedimonte un Subalterno a prendere Informazione, inteso il Vescovo di Alife – Il che poi non fu fatto, e restò la cosa nel medesimo Piede di prima, pazientando intanto, per non aver Voglia di imbarazzarsi i Signori Canonici di S. Maria, sperando di anno in anno di veder Quelli tornare alla Processione suddetta: né altro dicendo, se non che, in altro caso, recedendo essi Emuli dalla Convenzione del 1745, sarebbe restato in loro Libertà dimandare il Regio Beneplacito per l’Esecuzione dei Decreti di Roma del 1735 quando fosse venuto in loro talento. –

Non vollero però gli Avversarii di S. Maria aspettare un tal tempo, ma ex abrupto, et ab inexpectato, nel Sabbato Santo del 1778 (antecipando l’ora delle sacre funzioni) fecero sentire il suono delle Campane della loro Chiesa, prevenendo quello delle Campane di S. Maria poco meno di un’ora di orologio, la quale Chiesa da Secoli, come incontrastabilmente prima, e maggiore del luogo, era stata solita in tal giorno di suonar sempre la prima; (eccettuatone solo quello del 1735 che perché bolliva in Roma la lite, l’attentato solamente restò circonscritto). –

[291] Fra tanto a 23 Maggio del medesimo anno 1778, con Dispaccio Reale fu comandato al Commissario di Campagna, che senza altro indugio rimettesse la Relazione dell’Informo, ordinatogli per questo assunto, come fu fatto. Essendo però mancata allora ai Canonici di S. Maria tutta la Indolenza, usata sino a quel tempo a difendere i loro Dritti, destinarono un particolare Procuratore in Napoli, e lo compensarono di promuovere quelli presso il Regnante – Venne intanto il Dì di Festa di S. Marcellino, e si ottennero Ordini di doversi fare la Processione juxta Solitum – Questo Solito lo volevano inteso i Canonici di S. Maria per quello dei Trenta Anni dal 1745 sino al 1775, che Quelli della Annunciata erano intervenuti – E questi lo volevano inteso per li Quattro Anni, che vi erano mancati – ma non dimeno la Processione si fece alla Peggio coll’asistenza di un Subalterno, e delle Squadre del Commissario di Campagna per impedire ogni Commozione di Popolo, che vi avesse potuta mai avvenire. –

Venne l’anno seguente 1779, nel quale, non essendosi potuta perfezionare la Relazione del Commissario suddetto al Sovrano, con tutto, che un di lui subalterno dall’anno antecedente avesse preso l’informo, si venne pure a fare la Processione di S. Marcellino nella sua Festa alla Peggio, e vi si aggiunse la Insolenza di un Prete, (forse Istigato da qualche Canonico) che nell’entrare della Croce di S. Maria nella Porta della Chiesa della Annunciata, indietro la respinse. –

Finalmente venne l’anno 1780, nel quale, sebbene la Relazione del Commissario era andata [292] al Re, e da lui rimessa alla Sua Real Camera fino dai 17 di luglio dell’anno antecedente, perché Ella, Sentite le Parti, riferisse: non essendosi ciò potuto mandare in effetto prima della Festa suddetta, si ottennero dal nuovo Commissario, Provvisioni, che la Processione dovesse farsi secondo l’Antico Solito, che però i Canonici della Annunziata non potessero scusarsi di Intervenire – Furono le dette Provvisioni intimate ai Medesimi due giorni prima della Festa, che pur gli bastarono per correre a Napoli, e con esborso di molto Denaro a quelli, che chiaman Caicchi, ottennero dalla Real Camera Provvisioni ordinativo, che per impedire i populari tumulti, il Sovrano, citra pregiudizio delle Parti, voleva, che in detta Festa non si facesse affatto Processione, affine di farsi prima la Causa. – Onde dopo centoquaranta anni, da che detta Processione fu introdotta da Monsignor D. Pietro Paolo Medici, cessò di farsi per detta volta, per la potenza dell’Oro. –

Si attese dunque dopo di ciò a promuovere nella Real Camera il Disbrigo della Causa principale, unitamente con quella della Presentazione promossa dal Sig.r Duca di Laurenzano circa lo spettarli la Nomina, come Compadrone, della Cappella laicale della SS.ma Nunziata, delli Sei Canonicati, aggiunti nel 1718 alli Sei altri, che componevano l’antico Capitolo di detta Chiesa. (Causa anche alla medesima Camera rimessa con Regale Dispaccio degli 8 Luglio del medesimo anno) – E finalmente ambedue si votarono a dì 21 Agosto, con farsene al Re dai Ministri una ben lunga Consulta, che concludeva in tal forma.

[293] Quindi la Real Camera è concorsa nel sentimento, che possa Vostra Maestà Sovranamente risolvere, che si esegua la Convenzione, concordia del 1745, osservata dalla stessa Collegiata della Vallata, e che se mai avvenga qualunque Inconveniente, o Disturbo nella Esecuzione della suddetta Convenzione, e specialmente nella Processione di S. Marcellino, ne saranno i Canonici della Vallata responsabili a Vostra Maestà, e cadranno nella Regale Indignazione, collo SFRATTO dal REGNO.

In quanto poi all’altro Punto, su di cui si è molto conteso nella camera Regale, rispetto alla Erezione, abusivamente fatta, di suddette Cappelle Laicali, e sul Padronato, che si pretende dal Duca di Laurenzana sulla Cappella dell’Annunciata, la Real Camera è concorsa nel sentimento, che possa Vostra Maestà degnarsi risolvere, che la Curia del Cappellano Maggiore, intese pienamente le Parti interessate, riferisca alla Regal Camera, con la chiesta distinzione sulla divisata Erezione degli Sei altri Canonicati, fatta con le rendite delle Cappelle Laicali, e sul Padronato preteso del Duca di Laurenzana, e sulle altre cose dedotte, relative all’Assunto; e che intanto, vacando nella Collegiata di Vallata un qualche Canonicato del Numero di Sei, nuovamente eretti nel 1719; se ne sequestri la Prebenda, e non si provvegga, se non visto l’esito della determinazione, che si prenderà in seguito nella nuova Relazione, ordinata alla curia del Cappellano Maggiore. Il Signore Iddio etc.

[294] Perché però tardossi sino ai principii del mese di Ottobre dal Segretario di essa Real Camera, a rimettersi nella segretaria dell’Ecclesiastico questa Consulta; si diede tempo ad alcuni Cittadini della Vallata, di potere ricorrere al Sovrano, con rappresentargli i loro ideati pregiudizii, non meno che quelli di sua Regale Corona, se Egli si uniformasse a detta Consulta; il perché a dì 11 Novembre, che fu quella a lui proposta dal Segretario di lui D. Carlo di Marco, sospese il Re di risolvere, e lo fé partecipare lo stesso giorno a detto Segretario della Reale Camera Signor Consigliere Picheneda, con dirigerli il seguente Dispaccio.

Avendo sospeso il Re di risolvere sulla Consulta di cotesta Camera Regale per la controversia tra la Collegiata di S. Maria Maggiore di Piedimonte, e quella della Vallata, mi ha imposto di rimettere a V.S. Ill.ma, siccome fò, l’ingiunto ricorso del Procuratore dei Cittadini della Vallata, affinché cotesta Regale Camera facendosene carico, dica se altro abbia da togliere, ovvero aggiungere alla detta Sua Consulta. Palazzo. Etc.

Datasi poi dal Vescovo di Alife D. Emilio Gentile altra supplica a Sua Maestà, concernente la causa medesima, fu quella rimessa similmente a detta Camera Regale con altro suo Dispaccio, imponendole di averla presente nella prossima riproposizione di essa, che per varii incidenti non poté farsi prima.

Dalli 26 di Aprile 1781, quando sentitesi di nuovo le Parti in detta Camera Reale, la medesima fece al Re la seguente Consulta.

[295] Signore – In Esecuzione dei Sovrani Comandi, ha questa Real Camera nuovamente esaminato questa dipendenza con sentire gli Avvocati delle due Collegiate, e del Duca di Laurenzana, e con avere anche fatto notificare il Procuratore del Vescovo di Alife, che non è intervenuto; e siccome l’avvocato della Corona con due Dispacci per la prima Regale Segreteria del dì 4, e 10 Dicembre dello scorso anno a suppliche dei particolari Cittadini della Vallata è stato incaricato col primo di far le parti, che stimi convenienti col suo solito Zelo per la Regalia, e nell’altro, che avendo che riferire, riferisca con tutto quello, che gli occorra, così questo ministro ha fatto presente, che sebbene siensi decise le controversie nei Tribunali di Roma fra le due Collegiate di S. Maria del Quartiere di Piedimonte, e della Annunziata del Quartiere di Vallata, e si fosse fatta la Relazione affermativa sino dall’anno 1743 dalla Curia del Cappellano Maggiore per lo Regio Exequatur con alcune modificazioni; pur nondimeno il Regio Exequatur non si è mai impartito, ed altro non si è veduto in appresso, che una convenzione del 1745, in cui fra l’altro si convenne tra le due Collegiate, la Precedenza a quella di S. Maria nella Processione del Protettore S. Marcellino. – Ha inoltre fatto presente, che quantunque siasi eseguita una tal Convenzione per lo corso di presso a [296] 28 anni, purtuttavia non fu questa munita di Regio(1) Assenso

(1) è vero, ma non era necessario

onde potesse obbligare i successori Canonici della Vallata, e dal 1773(2) a questa parte i sud-

(2) non è così, dovendo dire 1775

detti Canonici della Vallata non sono più intervenuti nella suddetta Processione, la quale facendosi dagli Economi della Cappella laicale di S. Marcellino, non (4) sembra che possa la Colle-

(4) Per convenzione si può benissimo

giata di S. Maria astringere le Altre all’Intervento forzoso, quando si ponga mente all’origine dell’una, e dell’altra Chiesa, ambedue(5)

(5) Parrocchie sì, recettizie oibò.

Parrocchie, e recettizie, l’una distinta dall’altra. – Ha dippiù soggiunto, che la sola Cattedrale ha la Preminenza di poter entrare nelle altre Parrocchie, ma che non(6) la debba-

(6) Perdoni – Per convenzione si può e si deve.

No avere le Parrocchie medesime, per doversi

Nota. – Manca il Num: 3, non dà il caso, Ho lasciato correre per non fare cassature etc.

[297] a Ciascuna conservare i proprii(7) dritti, così richiedendo il buon ordine, e la disciplina. –

(7) Ma vi hanno Essi rinunciato in compenso della Rinuncia fatta a loro Favore dei proprii Diritti da Quelli di S. Maria.

Finalmente. – Ha considerato, che le Precedenze, massimamente nei piccoli luoghi Turbano la pace(8) Pubblica, e dovendosi per ottima Regola

(8) Se fosse Vera tale Massima, non vi sarebbe più Gerarchia.

di governo gli(9) Inconvenienti

(8) Gli Inconvenienti, che si fanno appositamente succedere dai Refrattarii, si puniscono dal Sovrano.

che possono derivarne, ha fatto istanza, che i Canonici della Vallata non debbano essere astretti ad un forzoso Intervento nella Processione di S. Marcellino, ma che rimanga a loro(9) arbitrio, se precedente invito da farsi

(9) Pensate, se vogliono intervenire Volontariamente Quelli, che non fanno Conto dei Giuramenti, ed agivano contro le pene comminate.

Dagli Economi della Cappella vogliano, o non intervenirvi. –

Rispetto ai Sei (6) nuovi Canonicati, eretti nel 1719 Mille settecento Diciannove [298] nella Chiesa di Vallata, ha fatto istanza doversi proporre a V. Maestà di darsi la Provvidenza, accadendo(10) la Vacanza. Ma la Regale

(10) È meglio a dare la Provvidenza prima, che la Vacanza accada, ad tollendum tollenda.

Camera, avendo in considerazione, che con la convenzione del 1745, la Collegiata della Vallata venne a sottrarsi dal rischio, in cui era nel caso, che si fosse accordato il Regio Exequatur alle Decisioni di Roma, e che perciò si obbligò all’intervento forzoso nella Processione del Santo Protettore, e che una tale Convenzione per lungo corso di anni fu pacificamente eseguita, non istima di recedere dal Sentimento, che entrando la Processione nel Territorio di Vallata, possa V. Maestà ordinare, che per la debita regolarità, i Canonici della suddetta Collegiata di Vallata inalberino(11) la Croce innanzi al loro Corpo, dando bensì la Precedenza ai Canonici di S. Maria.

(11 E pure nella Convenzione espressamente si pattuvì, che dovessero incedere sotto l’unica Croce di S. Maria. Che arbitrio!

[299] In quanto poi ai Sei nuovi Canonicati della stessa Collegiata di Vallata, per li quali fu di sentimento, che poteva V. Maestà ordinare, che la Curia del Cappellano Maggiore, intese pienamente le Parti interessate, riferisca alla Regale Camera la chiesta distinzione sulla divisata Erezione dei suddetti Sei Canonicati fatta con le rendite delle Cappelle laicali, e sul Padronato preteso dal Duca di Laurenzana, e sulle altre cose dedotte, relative all’assunto, e che intanto vacando nella Collegiata di Vallata un qualche Canonicato del numero di Sei nuovamente erettti nel 1719, se ne sequestri la Prebenda, e non si provvegga, se non visto l’esito della Determinazione, che si prenderà in vista della nuova Relazione ordinata alla Curia del Cappellano Maggiore; la Regale Camera stima, accadendo vacanza di alcuno dei suddetti Sei Canonicati, si riserva umiliare a V. Maestà il suo sentimento, ferma restando la Relazione da ordinarsi alla Curia del Cappellano Maggiore nella maniera proposta.

E propostasi al Re la Consulta medesima assieme con l’antecedente, egli si uniformò alla medesima con quelle modificazioni, che si rilevano dal seguente Dispaccio delli 7 Luglio 1781 rimesso a detta Camera Reale per la segreteria dell’Ecclesiastico.

Propostasi nuovamente al Re la Consulta della Regale Camera delli 21 Agosto del passato anno, e l’altra dei 26 del passato Aprile in ordine alle controversie tra la Collegiata di S. Maria Maggiore di Piedimonte, e l’altra Collegiata della Annunziata [300] di Vallata, in materia di Precedenza, S. Maestà si è uniformata a quanto dalla Regale Camera fu proposto nella sua prima Consulta, ed anche alla aggiunzione, che nella Seconda ha proposto, di potere i Canonici della Annunciata anche inalberare la Croce innanzi al loro Corpo, quando la Processione del Protettore S. Marcellino entri nel Territorio della Vallata, dando però la precedenza ai Canonici di S. Maria Maggiore, con aver Sua Maestà dispacciato gli ordini opportuni su questo assunto al Commissario di Campagna per intimarli ai Canonici dell’una, e dell’alta Chiesa.

Rispetto poi agli altre Sei Canonicati, eretti nella Collegiata di Vallata nel 1719 sulle rendite delle Cappelle Laicali così del SS.mo Sagramento, come dell’Annunciata, sulla quale il Duca di Laurenzana pretende il Padronato, Sua Maestà ha dato alla Curia del Cappellano Maggiore gli ordini, dalla Reale Camera proposti nella sua prima Consulta, con aver prescritto alla Curia, che accadendo la vacanza di alcuno dei Canonicati in questione prima, che la medesima avrà disimpegnato l’incarico datole, in tal caso constando del buon Dritto del Duca, debba procedere al sequestro della Prebenda, e che il Canonicato non si debba provveder, se non visto l’esito della determinazione, che prenderà in seguito della Relazione, che essa Curia farà alla Regale Camera.

[301] Il che di Regale Ordine rescrivo ad essa Regale Camera per sua intelligenza. Palazzo 7 Luglio 1781. Carlo de Marco. Signor Consigliere Precheneda. –

Ed infatti, nello stesso giorno 7 Luglio 1781 ascirono dalla Regale Segreteria dell’Ecclesiastico due Regali Dispacci, il primo diretto al commissario di campagna del tenore seguente. –

Dispaccio I – Informato il Re della Relazione di cotesto Tribunale del 3 Luglio 1779 sul ricorso del Procuratore della Collegiata della Annunciata del Quartiere della Vallata di Piedimonte per le controversie di Precedenza nelle Pubbliche Processioni, e suono di Campane, pretesa dall’altra Collegiata di S. Maria del Quartiere di Piedimonte, ed avendo tenuto presenti tutte le altre Carte, vicendevolmente umiliateli dall’una, e dall’altra Parte, ha riflettuto la Maestà Sua, che la Chiesa di S. Maria sia stata nelle Bolle Pontificie chiamata in Primo Luogo, che le si unirono(12) i canonici di altra Chiesa, e fu riputata Collegiata Insigne, e che per tale sia stata riconosciuta con molte Decisioni di Roma, sebbene non fornite di Regio Exequatur; E che finalmente a prò di lei vi sia la Convenzione, che fu fatta nel 1745 per terminare le Controversie tra

(12) Ecco autorizzata l’Unione di S. Giovanni a S. Maria, cosa per altro assai Controvertita.

[302] di ambedue esse Collegiate, Onde S. M. uniformandosi alle Consulte della Reale Camera su questo assunto, Sovranamente ha risoluto, che si debba eseguire tale Convenzione del 1745, nella quale, rinunciando la Collegiata di S. Maria a tutti gli altri dritti di Precedenza, si riserbò quello del suono delle Campane nel Sabbato Santo, e nel tempo stesso i Canonici della Collegiata della Annunciata di Vallata si obbligarono ancora di intervenire nella Processione del Protettore S. Marcellino, cedendo il luogo ai Canonici di S. Maria Maggiore di Piedimonte; Beninteso, che entrando la Processione nel Territorio di Vallata, possano i Canonici della Collegiata di Vallata anche inalberare la Croce innanzi al loro Corpo, dando bensì sempre la Precedenza ai Canonici della Collegiata di S. Maria; con avere inoltre S. Maestà dichiarato, che avvenga inconveniente alcuno per parte dei Canonici della Vallata nelle Esecuzione della suddetta Convenzione del 1745, e di questa Regale Determinazione, ne saranno responsabili alla Maestà Sua essi Canonici della Valalta, e cadranno nella Regale Indignazione con lo Sfratto dal Regno.

Quindi nel Regal Nome partecipo a V. S. Ill.ma questa Sovrana Regale Risoluzione [303] per comunicarla ai Canonici dell’una, e dell’altra Collegiata per l’esatta e puntuale Osservanza, ed Esecuzione. – Napoli 7 Luglio 1781 – Carlo di Marco. Signor Commissario di Campagna. –

L’altro Dispaccio poi, che nel medesimo giorno 7 Luglio 1781 uscì dalla Regal Segreteria dell’Ecclesiastico fu diretto al Cappellano Maggiore, e dice così. –

Dispaccio II – Ill.mo Signore – Il Duca di Laurenzana è ricorso al Re impugnando come abusiva la Erezione di Sei altri Canonicati che tempo fa si fece nella Collegiata della Annunciata della Vallata di Piedimonte con li beni delle due Cappelle Laicali, Una sotto il Titolo del SS.mo Sagramento e l’altra sotto il Titolo della Annunziata, su delle quali esso Duca vi pretende il Padronato. Perciò ha risoluto S. Maestà, che la Curia di V. S. Ill.ma, intese pienamente le Parti interessate, riferisca alla Regal Camera con la debita distinzione sulla divisata Erezione di tali altri Sei Canonicati, fatta con le rendite delle mentovate Cappelle, e sul Padronato, preteso dal suddetto Duca, e sulle altre Carte dedotte, relative a tale assunto. Ed accadendo la Vacanza di alcuno di tali Canonicati in questione, che si dicono nuovamente eretti nel 1719, prima che la Curia di V. S. Ill.ma abbia adempiuto all’incarico, che col presente Regale Ordine le si commette, vuole il Re, che constando del buon dritto di esso Duca, proceda al sequestro della Prebenda del Canonicato, e che non provvegga, se non visto l’esito della [304] determinazione, che si prenderà in seguito della Relazione, che farà essa Curia alla Regal Camera.

Perciò nel Regal nome rimetto a V. S. Ill.ma i ricorsi del Duca di Laurenzana, del Procuratore della Collegiata di Vallata, e della Università, e dei particolari Cittadini di Piedimonte, affinché la Sua Curia esegua subito, e solleciti il disimpegno di tale pendenza del Padronato promosso dal mentovato Duca. – Palazzo 7 Luglio 1781 – Carlo di Marco – Ill.mo Monsignor Cappellano Maggiore. –

Questo dispaccio – fu immediatamente rimesso alla Curia del Cappellano Maggiore, ma l’antecedente benché similmente rimesso subito al Commissario di Campagna tardò ad essere intimato ai Canonici dell’una, e dell’altra Chiesa sino al 23 del detto mese di Luglio, quando portatosi in Piedimonte il Subalterno Gennaro Petrosino di commissione di esso Commissario lo notificò a ciascuno di essi Canonici presenti, ed a qualche assente per Editto affisso nella loro Sacristia.

Pareva, che con ciò dovesse essere terminata ogni cosa, ma per soddisfare il Popolo minuto, che in detto anno 1781 era stato privo della Festa del Santo Protettore, per esser caduta nella Vigilia della Pentecoste, e per il vantarsi gli Avversarii, che non ostante il detto Regale Dispaccio non sarebbero intervenuti ala Processione del medesimo, stante negli anni seguenti sarebbe la stessa Festività caduta in giorni impediti, fu [305] mestieri, che a Nome del Pubblico si avanzasse supplica al Sovrano, acciò concedesse farsi in detto anno la Processione medesima in altro giorno, e per gli Anni avvenire stabilisse, quando dovesse celebrarsi detta Festività, in giorno da trasferirsi. – Fu rimessa dal Re la supplica, acciò gliene facesse Consulta alla Sua Regale Camera, la quale fu di parere, che stante la Regale Determinazione fatta si era nel di 7 Luglio, e che non sarebbe potuta fare la Festa, e la Processione, se non che nei sommi Calori di Agosto, stimava bene, che per detto anno si dovessero entrambe sospendere, ma che dovessero in avvenire celebrarsi (impedito essendo il proprio giorno) nella Prima Domenica non impedita dopo il Dì Due Giugno. –

Vista la detta Consulta il Re si uniformò alla medesima, e con Dispaccio ne spedì l’avviso al Consigliere Picheneda, segretario di essa Camera Reale sotto il Dì 8 Dicembre 1781 del seguente Tenore. –

Per le contese insorte in Piedimonte di Alife intorno alla Processione del Santo Tutelare, il Re in risulta della Consulta di cotesta Regia Camera dei 9 del passato Agosto, mandò Regal Dispaccio al Commissario di Campagna in data del I (?) del passato Settembre del tenore seguente. –

Dopo la Regale Determinazione, comunicata a V. S. Ill.ma con dispaccio Regale dei 7 del passato Luglio [306] con cui furono decise le Controversie tra la Collegiata di S. Maria di Piedimonte, e la Collegiata di Vallata, che espose di esser pronta di eseguire la Regale Determinazione, ma nei venturi Anni, giacché era passato il Dì 2 di Giugno, quando doveva farsi la Processione di S. Marcellino Protettore. – All’incontro il Popolo di Piedimonte esponendo l’ardente Sua Divozione verso il Santo Tutelare chiese di farsi la Festa, e la Processione nel Dì da destinarsi dal Sindaco – In vista di tali ricorsi il Re ha considerato, che la Regale Risoluzione è caduta posteriormente al tempo della Festa, e della Processione di quel Santo Protettore, e perciò ha determinato, che non debba ora farsi una tal Processione, ma nel Venturo Anno, e negli anni avvenire: ben inteso, che essendovi nel giorno Anniversario della Festa del Santo, impedimento di rubrica, si differisca la Festa, e la Processione nella prima Domenica non impedita dopo l’Anniversario. – Quindi nel Regal Nome partecipo a V. S. Ill.ma questa Regale Sovrana Risoluzione per comunicarla al Vescovo, e ai Due Cleri dell’una, e dell’altra Collegiata, come al sindaco, ed università di Piedimonte per loro intelligenza con esatta osservanza. – In vista dell’annesso ricorso del Procuratore della Università della città di Piedimonte, partecipo per la seconda volta alle Signorie Loro Ill.me [307] la predetta Sovrana Risoluzione per intelligenza della Regale Camera. Palazzo 8 Dicembre 1781 – Carlo de Marco – Signori, Presidente, e Consiglieri della Regale Camera. –

Concorda col suo Originale sistente negli Atti di Camera Regale nella suddetta Minuta di Consulta dei 9 Agosto 1781 presso di Me sistente. Ed in Fede etc. – Napoli 5 Gennajo 1782 – Antonio Ealise Regio Archivario della Regale Camera. –

Ma, chi il crederebbe - ? Approsimandosi il tempo di farsi la Festa del Santo con la Processione ordinata coll’Intervento del Capitolo della SS.ma Nunziata si portarono in Caserta Cinque Canonici del suddetto Capitolo a piedi del Re con Memoriale, in cui tacendo tutto il passato, esponevano, che pendeva la Relazione che doveva farsi alla Maestà Sua dal Fiscale della Corona su degli inconvenienti, che avrebbe senza meno prodotto la Processione di S. Marcellino, a cui pretendevano obbligarli i Canonici di S. Maria Maggiore di Piedimonte nel giorno dei 9 Giugno, Domenica seguente la Festa del Santo, non impedita da Rubrica, si degnasse la Maestà Sua, o proibire assolutamente la Processione medesima, o almeno sospenderla per l’anno Corrente sino al [308] vedersi l’Esito di detta Relazione – E dato un tal passo indirizzarono il detto Memoriale per la Segreteria del primo seg.o di stato il Sig.r Marchese della Sambuca – E tornato il Re in Napoli il giorno seguente 29 fu letto nel Consiglio di Stato, che vi si tenne, MA IL MONARCA, Memore del passato Ordinò, che passasse la detta carta al Segretario di Marco del Dispaccio Ecclesiastico, a Cui apparteneva provvedere. – Ed infatti venuta essa nelle mani di detto Segretario, Egli colla Intelligenza del Monarca indirizzò la Provvidenza al sig.r  Commissario della Campagna, che Immediatamente spedì uno dei Suoi Scrivani Andrea Saccone in Piedimonte colla infrascritta Commessa.

FERDINANDO IV, per la Dio Grazia Re etc.

D. Giovanni Tomaso di Agostino Miles, Giudice della G.C. della Vicaria, e commissario Generale di Campagna contro Pubblici Delinquenti etc. Agozini, e Servienti del Regio Tribunale di Campagna, o di qualsivoglia Corte in Solidum, vi significamo, come in detto Regio Tribunale è pervenuto Regal Dispaccio del Tenor seguente. Videli ut. – Fin dal passato Anno il Re venne a Dirimere le controversie fra la Collegiata di S. Maria [309] Maggiore di Piedimonte, e la Collegiata di A.G.P. della Vallata in materia di Precedenza, e con Regal Dispaccio, diretto all’antecessore di V.S. Ill.ma in data dei 7 Luglio dell’anno scorso, prescrisse di spettare ai Canonici di S. Maria Maggiore la Precedenza nella Processione del Protettore S. Marcellino – Ma i Canonici della Vallata per Declinare la Regal Risoluzione, presa per questa Regale Segreteria di mio Carico, ricorsero per la Regale Segreteria di Stato, e Casa Reale, e rinnovando la medesima loro pretenzione, ottennero ordini all’Avvocato della Corona, che ne facesse Relazione. – Ed ultimamente per la stessa Regale Segreteria di Stato han fatto altro Ricorso, facendo istanza, che pendente l’informo dell’Avvocato della Corona, si vietasse, o si sospendesse la Processione del Protettore S. Marcellino, che cade nel Dì 2 dell’imminente Giugno – Qual ricorso la suddetta Regal Segreteria di Stato, avendolo rimesso a Me per l’uso conveniente, l’ho io proposto questa Mattina a Sua Maestà nel Consiglio di Stato – Onde la Maestà Sua avendo Presenti le Antecedenti Consulte, a cui erasi Prima Uniformata, della Regal Camera, la Quale lungamente intese le Parti, esaminò tali Questioni, e confutò i Motivi addotti in contrario [310] dall’Avvocato della Corona, si è uniformata nella Precedente Sua Regale Determinazione dei 7 Luglio del passato Anno, ed ha risoluto, che far si debba la Processione del Protettore S. Marcellino nella Mattina dei 2 dell’imminente Giugno, con doversi inviolabilmente eseguire la Convenzione del 1745, nella quale rinunciando la Collegiata di S. Maria di Piedimonte a tutti gli altri Dritti di Precedenza, si riserbò quello del Suono delle Campane in Sabbato Santo, ed all’incontro li Canonici di A.G.P. di Vallata si obbligarono ancora di andare nella Processione di S. Marcellino, con cedere il luogo ai Canonici di S. Maria Maggiore – Ben inteso che entrando la Processione nel Territorio di Vallata, possano i Canonici della Collegiata di A.G.P. anche inalberare la Croce innanzi il loro Corpo, con Dare però SEMPRE LA PRECEDENZA ai Canonici della Collegiata di S. Maria. – Ed ora Sua Maestà in conferma dell’Antecedente Sua Regale Risoluzione NUOVAMENTE HA DICHIARATO, E PRESCRITTO, CHE SE AVVENGA INCONVENIENTE [311] ALCUNO PER PARTE DEI CANONICI DI VALLATA NELLA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL 1745, E DI QUESTA NUOVA REAL DETERMINAZIONE, NE SARANNO ESSI CANONICI DI VALLATA RESPONSABILI ALLA MAESTA’ SUA SOTTO PENA DELLA REAL INDIGNAZIONE, E DELLO SFRATTO DAL REGNO. –

Ha dichiarato inoltre Sua Maestà, e Vuole, che qualora nel giorno Anniversario della Festa di S. Marcellino vi sia Impedimento di Rubrica, si differisca quella nella Prima Domenica non impedita dopo il detto Anniversario – Quindi Per Comando Del Re partecipo a V.S. Ill.ma Questa Sovrana Real Determinazione per Comunicarla Subito ai Canonici dell’Una, e dell’altra Collegiata, per comune loro Notizia, e per l’Esatta, e Puntuale Osservanza, ed Esecuzione così nel prossimo Giorno [312] Dei Due dell’imminente Giugno, come Negli Altri Anni In Appresso – Napoli 29 Maggio 1782 – Carlo Di Marco – Signor Commissario Di Campagna. –

In Dorso del qual Dispaccio è stato Interposto Decreto del Tenore Seguente. –

Die 30 mensis Maji 1782 – Fractae Majoris – Per Hoc Regium Tribunal Campaneae, lecto praesente Regali Rescripto, fuit Dictum, quod Exequatur, et Executio ejusdem Statim Committatur, prout Committitur Magnifico Andreae Saccone, Scribae Hujusmet, Regii Tribunalis, qui Accedat in Partes, et Illud Debitae Executioni Demandet, ad finem etc. Dantes etc. et Mandantes etc. etc. Edita etc. De Agostino – De Novi a Secretis. –

Che però in Esecuzione del suddetto preinserto Regal Dispaccio, e della Commessa in Nostra Persona spedita, abbiamo stimato di fare il presente, col quale vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate Cerzionare i Canonici delle mentovate Due Collegiate di [313] S. Maria Maggiore, e della Annunciata del Quartiere della Vallata di questa Città di Piedimonte, della Sopracitata Real Determinazione per la Esatta, e Puntuale Osservanz, ed Esecuzione della Medesima, Altrimenti li Suddetti Canonici Della Vallata, caderanno nella Reale Indignazione con lo Sfratto dal Regno, e così Eseguirete, e farete Eseguire. Etc. Altrimenti etc. Il Presente etc. Piedimonte di Alife primo Giugno 1782 Mille Settecento Ottantadue – Andrea Saccone Scrivano.

Ma perché la Festa del Santo dei Due Giugno cadeva in questo Anno 1782 nella Domenica fra l’Ottava del Corpus Domini, nella quale in ambedue le dette Collegiate dovevansi fare le Processioni del Venerabile, si trasferì la Festa, e Processione di S. Marcellino alla Domenica Seguente, essendosi stimato, che nel Dì Due vi fosse intervenuto impedimento di Rubrica a tenor del Prescritto Dal Dispaccio Reale.

Intanto il Signor Commissario mandò altro Suo Scrivano con Commissione di far seguire il Tutto con Somma Quiete, come fu fatto con Edificazione, e Divozione di Tutti, essendosi alzata la Croce della Vallata dal Capitolo [314] della medesima davanti il loro Corpo dall’entrare fino all’uscire dai confini della loro Parrocchia, seguitando tutta la Processione la Croce di S. Maria Maggiore dall’uscire della loro Chiesa sino al rientrare nella medesima, ed accompagnando la Processione suddetta dal Principio sino alla fine quello della SS.ma Nunziata, tutto a tenore dell’Istromento di Convenzione del 1745 Mille Settecento Quarantacinque – e precisamente del suddetto Regal Dispaccio Dei ventinove Maggio Mille Settecento Ottantadue (29 Maggio 1782) –

 

Fine del Secolo XVIII

 

 

 

(Osservazione)

La suddetta Cronica del Secolo XV – XVI – XVII – XVIII – Colla quale si dimostrano le dolorose Catastrofi di tutte le Chiese di Piedimonte, una coi suoi Casali, cioè Castello, Vallata, S. Potito, e Sepicciano, come pure l’Origine, progresso, ed Onorificenza della Insigne, ed Illustre Collegiata di S. Maria Maggiore; principio, ed incremento della Collegiata di A.G.P., liti, e contrasti per lo Primato tra queste due etc. (ripeto) la suddetta Cronica fu scritta dal Dottor di Legge, chiarissimo D. Francesco Trutta, Arciprete, cioè Prima Dignità della prelodata Collegiata di S. Maria Maggiore della Città di Piedimonte, oggi Metropoli, o sia Capo-luogo del Distretto, Personaggio di gran merito, e degno di ogni riconoscenza, la di cui Celebrità senza bisogno di umano Elogio sarà abbastanza decantata dalla Famosa Istoria dell’Antichità di Alife, alla cui vista ogni Emulo sarà forzato ad abbassar la Cresta, e far Silenzio.

 

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