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2.2. - Statuto dell’Associazione Storica del Medio Volturno - ASMV

 

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE STORICA DEL MEDIO VOLTURNO - ASMV

(Estratto dall’atto costitutivo, stipulato in Piedimonte Matese, per notar Onorato Battista, il 10 Dicembre 1975, numero repertorio 28.113; registrato a Piedimonte Matese il 23 Dicembre 1975, al numero 2363, nel volume 177)

 

 

Art. 1.  COSTITUZIONE

È costituita in Piedimonte Matese (Caserta) la ASSOCIAZIONE STORICA DEL MEDIO VOLTURNO, con sede in Via Sorgente 6.

L’Associazione è retta dalle norme del presente statuto e dal codice civile, e svolge la sua attività nel territorio  del Medio Volturno, compreso nelle province di Caserta, Benevento ed Isernia, corrispondente all’impluvio del Fiume Volturno dal ponte “dei venticinque archi” a nord di Venafro fino alla “stretta del Volturno” da Triflisco.

 

Art. 2.  SCOPI

Gli scopi principali che l’associazione si propone sono i seguenti:

a)     difesa del patrimonio d’arte e di storia del Medio Volturno;

b)     diffusione della cultura e della ricerca su tale argomento;

c)     studio di tutti i problemi del territorio avanti indicato.

A puro titolo esemplificativo si indicano alcune delle iniziative culturali che rientrano nell’ambito dell’attività dell’associazione: dare alle stampe pubblicazioni come “Annuario”, “Quaderni di Cultura”, “Documenti per la storia del Medio Volturno” aventi ad oggetto la storia della zona ed i suoi problemi attuali; incoraggiare iniziative culturali; promuovere conferenze e dibattiti, visite di monumenti e pellegrinaggi; incrementare la “Biblioteca scriptorum loci” in Piedimonte Matese; svolgere “Civiche onoranze” agli Illustri della zona, curando monumenti, lapidi, biografie; incrementare la cultura popolare diffondendo centri di lettura, biblioteche popolari e servizio prestiti; far conoscere la zona con articoli su quotidiani e periodici; promuovere anche forme di lavoro artigiano tradizionale nello stile artistico locale; ecc. ecc.

 

Art. 3. FINANZIAMENTO.

I proventi con i quali l’Associazione Storica del Medio Volturno provvede alla propria attività sono:

a)     le quote sociali;

b)     eventuali redditi patrimoniali propri;

c)     utili di gestione ed attività permanenti ed occasionali;

d)     eventuali donazioni;

e)     contributi di Enti pubblici o privati (Stato, Regioni, Provincia, Comuni, eccetera).

 

Art. 4. SOCI.

a)     La Associazione raccoglie intellettuali interessati alla tutela del patrimonio artistico, alla diffusione della cultura ed ai problemi di sviluppo del Medio Volturno. I soci si distinguono in: soci ordinari, benemeriti; onorari e corrispondenti.

b)     I soci ordinari sono quelli che risiedono in Piedimonte Matese e nel Medio Volturno e che non fanno parte delle altre categorie. Soci benemeriti sono coloro che hanno contribuito allo sviluppo del Museo e della Biblioteca di Piedimonte Matese e di altri Paesi della zona, od alla conservazione dei monumenti. Soci onorari sono coloro che hanno alti meriti verso l’Associazione ed il territorio. Soci corrispondenti sono coloro che risiedono fuori del Medio Volturno: in Italia (nazionali) ed all’estero (esteri).

c)     Tutti i soci acquistano tale qualità dopo l’accettazione da parte del consiglio direttivo della scheda personale compilata dal socio e presentata alla segreteria.

d)     L’appartenenza all’associazione è gratuita ed a vita. I soci ordinari e corrispondenti versano annualmente la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo, la quale deve essere considerata un contributo alle spese postali. ( Il presente comma è stato modificato nell’assemblea dei soci del 29 gennaio 1995 come segue: I soci ordinari e corrispondenti sono tenuti a versare all’associazione una somma annuale che il consiglio direttivo fissa nella sua misura minima quale contributo in denaro per le spese fisse dell’associazione, comprese quelle di segreteria)

e)     L’accettazione od il rifiuto di accettare un socio vengono deliberate dal consiglio direttivo con provvedimento insindacabile.

f)      I soci onorari e benemeriti sono dichiarati tali dal consiglio direttivo dell’associazione, che li accetta motu proprio. L’età minima per essere accettato quale socio è di anni 18.

 

Art. 5. PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per radiazione. Sulla radiazione decide il consiglio direttivo con decisione motivata ed insindacabile. (L’ articolo è stato integralmente sostituito con quello approvato nell’assemblea dei soci del 29 gennaio 1995): I soci ordinari e corrispondenti sono dichiarati decaduti per:

a)      dimissioni motivate, presentate per iscritto al presidente e accettate dal consiglio direttivo;

b)     condanna passata in cosa giudicata;

c)      attività contro l’Associazione;

d)     assenza, non giustificata per iscritto al Presidente, da due adunanze ordinarie dell’assemblea e/o mancato versamento per due annualità del contributo di cui all’art. 4.

Sono previste anche sanzioni quali la censura, orale e scritta, che compete al presidente, la sospensione a tempo determinato o indeterminato, comminata dal consiglio direttivo, e la radiazione sui cui decide l’assemblea dei soci.

 

Art. 6. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.

Gli organi dell’associazione sono:

a)     l’assemblea dei soci;

b)     il consiglio direttivo;

c)     il presidente;

d)     il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 7. L’ASSEMBLEA DEI SOCI.

I soci, di tutte le categorie, sono convocati in assemblea generale – dal consiglio direttivo – almeno una volta l’anno, e tutte le volte che occorra in assemblea generale straordinaria.

L’assemblea può esser convocata su domanda di almeno il 25% dei soci, sarà valida in prima convocazione se presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, almeno un’ora dopo, l’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti.

 

Art. 8. CONVOCAZIONI.

La convocazione viene fatta mediante avviso inviato a domicilio dei soci e dei revisori dei conti ed affisso all’esterno della sede almeno dieci giorni prima della convocazione. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti da trattarsi e l’ordine dei lavori.

 

Art. 9. VOTAZIONI.

L’assemblea elegge con votazione segreta i membri del consiglio direttivo ed i revisori dei conti; delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche e su ogni altra proposta del consiglio direttivo.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto ed a rappresentare per delega fino a dieci soci corrispondenti ed un socio ordinario. Nelle votazioni palesi dell’assemblea dei soci, in caso di parità è decisivo il voto del presidente. (Il secondo comma è stato modificato nella riunione dell’assemblea dei soci del 29 gennaio 1995 come segue): Ciascun socio ha diritto ad un voto ed a rappresentare per delega scritta fino a cinque soci corrispondenti ed a tre soci ordinari.

 

Art. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO.

L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo, composto da sette membri eletti dall’assemblea con votazione personale e segreta. Dura in carica tre anni ed i consiglieri possono essere rieletti. In caso di vacanza si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.

Le funzioni amministrative sono gratuite; le spese sostenute nell’esercizio del mandato possono essere rimborsate.

 

Art. 11. FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il consiglio è organo deliberativo cui è demandato: di provvedere alla formulazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull’attività svolta, allo studio dei problemi locali ed alla delibera su proposte formulate per risolvere i problemi medesimi; assumere eventuali impiegati determinandone attribuzioni ed assegni; deliberare sulle liti attive e passive; deliberare su ogni altro argomento esclusi quelli riservati all’assemblea dei soci, di pronunciarsi sull’accettazione o meno dei soci e sulla esclusione per indegnità; di fissare il contributo che i soci possono versare per contribuire alle spese postali e godere degli sconti e facilitazioni stabilite dal consiglio stesso.

In caso di necessità delibera su argomenti demandati all’assemblea dei soci, salvo sottoporre a ratifica le deliberazioni alla riunione successiva. Il consiglio nomina nel suo seno il tesoriere; il consigliere anziano funge da vice-presidente.

Il tesoriere cura gestione dell’associazione, incassa i versamenti, provvede ai pagamenti delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Può prelevare, con firma congiunta a quella del presidente, le somme dell’associazione depositate presso istituti bancari. Egli è responsabile degli atti contabili dell’associazione.

 

Art. 12. ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il consigli direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità. Può esser convocato su domanda di un terzo dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione sono inviati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, ed almeno 24 prima in caso di urgenza.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se intervenga almeno la metà più uno dei suoi membri.

Dopo due assenze ingiustificate il componente del consiglio direttivo è considerato dimissionario e si provvede a sostituirlo col primo dei non eletti.

Nelle votazioni palesi è decisivo il voto del presidente in caso di parità.

 

Art. 13. PRESIDENTE E SEGRETARIO.

Il presidente è nominato dal consiglio tra i suoi componenti. Egli esegue le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea e rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il consiglio direttivo. Presiede l’assemblea ed è assistito dal segretario che deve essere persona da lui scelta.

Il segretario, le cui funzioni sono altresì gratuite, deve essere socio. Il suo mandato scade allo scadere di quello del presidente che lo ha prescelto. Il presidente può, a suo insindacabile giudizio, sostituire in qualunque momento il segretario.

 

 

Art. 14. IL VICE PRESIDENTE

E’ il consigliere più anziano di età, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento ed in caso di dimissioni, fino a nuova nomina. La carica di vice-presidente è incompatibile con quella di tesoriere

 

Art. 15. LIBRI E REGISTRI.

L’Associazione Storica del Medio Volturno è dotata dei seguenti libri e registri:

a)      il libro dei soci;

b)     il registro deliberazioni dell’assemblea;

c)      il registro deliberazioni del consiglio;

d)     il registro protocollo della corrispondenza;

e)      il libro inventario;

f)      il libro delle entrate e delle uscite;

g)     il libro per il collegio dei revisori dei conti.

Detti libri hanno le pagine numerate e firmate dal presidente e dal segretario, i quali hanno altresì la responsabilità della tenuta e loro conservazione.

 

Art. 16. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla tenuta della contabilità e sull’osservanza dello statuto. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti con votazione personale e segreta dall’assemblea dei soci, che li sceglie tra soci e non soci, esclusi i consiglieri in carica.

Non possono far parte del collegio dei revisori dei conti, oltre gli interdetti, anche i parenti e gli esclusi dai pubblici uffici, anche i parenti entro il quarto grado degli amministratori (membri del consiglio direttivo).

I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni dell’assemblea e, se invitati, anche alle riunioni del consiglio direttivo.

Il collegio dei revisori dei conti, ove riscontri delle irregolarità, ne dà comunicazione al consiglio direttivo; se del caso può richiedere la convocazione dell’assemblea dei soci.

Ai revisori dei conti non è dovuto alcun compenso.

 

Art. 17. MODIFICHE

 Le modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall’assemblea dei soci con voto di almeno due terzi dei presenti.

 

Art. 18. SCIOGLIMENTO.

Lo scioglimento dell’associazione potrà essere deliberato col voto di almeno due terzi dei soci.

In tal caso l’eventuale residuo attivo verrà devoluto secondo la decisione della stessa assemblea che delibera sullo scioglimento.

 

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