2.2. - Statuto dell’Associazione
Storica del Medio Volturno - ASMV
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE STORICA DEL
MEDIO VOLTURNO - ASMV
(Estratto
dall’atto costitutivo, stipulato in Piedimonte Matese, per notar Onorato
Battista, il 10 Dicembre 1975, numero repertorio
28.113; registrato a Piedimonte Matese il 23 Dicembre 1975, al numero 2363, nel
volume 177)
Art. 1.
COSTITUZIONE
È costituita in Piedimonte Matese
(Caserta) la ASSOCIAZIONE STORICA DEL MEDIO VOLTURNO,
con sede in Via Sorgente 6.
L’Associazione
è retta dalle norme del presente statuto e dal codice civile, e svolge la sua
attività nel territorio
del Medio Volturno, compreso nelle province di Caserta, Benevento
ed Isernia, corrispondente all’impluvio del Fiume Volturno dal ponte “dei
venticinque archi” a nord di Venafro fino alla “stretta del Volturno” da
Triflisco.
Art.
2. SCOPI
Gli
scopi principali che l’associazione si propone sono i
seguenti:
a) difesa del patrimonio d’arte e di
storia del Medio Volturno;
b) diffusione della cultura e della ricerca su
tale argomento;
c) studio di tutti i problemi del
territorio avanti indicato.
A
puro titolo esemplificativo si indicano alcune delle
iniziative culturali che rientrano nell’ambito dell’attività dell’associazione:
dare alle stampe pubblicazioni come “Annuario”, “Quaderni di Cultura”,
“Documenti per la storia del Medio Volturno” aventi ad oggetto la storia della
zona ed i suoi problemi attuali; incoraggiare iniziative culturali; promuovere
conferenze e dibattiti, visite di monumenti e pellegrinaggi; incrementare la
“Biblioteca scriptorum loci” in Piedimonte Matese;
svolgere “Civiche onoranze” agli Illustri della zona, curando monumenti,
lapidi, biografie; incrementare la cultura popolare diffondendo centri di
lettura, biblioteche popolari e servizio prestiti; far conoscere la zona con
articoli su quotidiani e periodici; promuovere anche forme di lavoro artigiano
tradizionale nello stile artistico locale; ecc. ecc.
Art.
3.
FINANZIAMENTO.
I
proventi con i quali l’Associazione Storica del Medio Volturno provvede alla
propria attività sono:
a) le quote sociali;
b) eventuali redditi patrimoniali propri;
c) utili di gestione ed attività
permanenti ed occasionali;
d) eventuali donazioni;
e) contributi di Enti pubblici o privati
(Stato, Regioni, Provincia, Comuni, eccetera).
Art.
4. SOCI.
a) La Associazione raccoglie
intellettuali interessati alla tutela del patrimonio artistico, alla diffusione
della cultura ed ai problemi di sviluppo del Medio Volturno. I soci si
distinguono in: soci ordinari, benemeriti; onorari e
corrispondenti.
b) I soci ordinari sono quelli che
risiedono in Piedimonte Matese e nel Medio Volturno e che non fanno parte delle
altre categorie. Soci benemeriti sono coloro che hanno
contribuito allo sviluppo del Museo e della Biblioteca di Piedimonte Matese e
di altri Paesi della zona, od alla conservazione dei monumenti. Soci onorari
sono coloro che hanno alti meriti verso l’Associazione
ed il territorio. Soci corrispondenti sono coloro che
risiedono fuori del Medio Volturno: in Italia (nazionali) ed all’estero
(esteri).
c) Tutti i soci acquistano tale
qualità dopo l’accettazione da parte del consiglio direttivo della scheda
personale compilata dal socio e presentata alla segreteria.
d) L’appartenenza all’associazione è
gratuita ed a vita. I soci ordinari e corrispondenti
versano annualmente la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo, la quale deve essere considerata un contributo alle spese
postali. ( Il presente comma è stato modificato nell’assemblea dei
soci del 29 gennaio 1995 come segue: I soci ordinari e corrispondenti sono
tenuti a versare all’associazione una somma annuale che il consiglio direttivo
fissa nella sua misura minima quale contributo in denaro per le spese fisse
dell’associazione, comprese quelle di segreteria)
e) L’accettazione od
il rifiuto di accettare un socio vengono deliberate dal consiglio direttivo con
provvedimento insindacabile.
f) I soci onorari e benemeriti sono
dichiarati tali dal consiglio direttivo dell’associazione, che li accetta motu proprio. L’età minima per essere
accettato quale socio è di anni 18.
Art.
5. PERDITA DELLA
QUALITÀ DI SOCIO.
La
qualità di socio si perde per dimissioni o per radiazione. Sulla radiazione
decide il consiglio direttivo con decisione motivata ed
insindacabile. (L’ articolo è stato integralmente sostituito con quello
approvato nell’assemblea dei soci del 29 gennaio 1995): I soci ordinari e
corrispondenti sono dichiarati decaduti per:
a) dimissioni motivate, presentate per
iscritto al presidente e accettate dal consiglio direttivo;
b) condanna passata in cosa giudicata;
c) attività contro l’Associazione;
d) assenza, non giustificata per iscritto
al Presidente, da due adunanze ordinarie dell’assemblea e/o mancato versamento
per due annualità del contributo di cui all’art. 4.
Sono
previste anche sanzioni quali la censura, orale e scritta, che compete al
presidente, la sospensione a tempo determinato o indeterminato, comminata dal consiglio direttivo, e la radiazione sui cui
decide l’assemblea dei soci.
Art.
6. ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE.
Gli
organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art.
7. L’ASSEMBLEA
DEI SOCI.
I soci, di tutte le categorie,
sono convocati in assemblea generale – dal consiglio direttivo – almeno una
volta l’anno, e tutte le volte che occorra in
assemblea generale straordinaria.
L’assemblea può esser convocata
su domanda di almeno il 25% dei soci, sarà valida in prima convocazione se
presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, almeno
un’ora dopo, l’assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Art.
8. CONVOCAZIONI.
La
convocazione viene fatta mediante avviso inviato a
domicilio dei soci e dei revisori dei conti ed affisso all’esterno della sede
almeno dieci giorni prima della convocazione. L’avviso deve contenere
l’indicazione degli argomenti da trattarsi e l’ordine dei lavori.
Art.
9. VOTAZIONI.
L’assemblea elegge con votazione
segreta i membri del consiglio direttivo ed i revisori
dei conti; delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative
modifiche e su ogni altra proposta del consiglio direttivo.
Ciascun socio ha diritto ad
un solo voto ed a rappresentare per delega fino a dieci soci corrispondenti ed
un socio ordinario. Nelle votazioni palesi dell’assemblea dei soci, in caso di
parità è decisivo il voto del presidente. (Il secondo comma è stato
modificato nella riunione dell’assemblea dei soci del 29 gennaio 1995 come
segue): Ciascun socio ha diritto ad un voto ed a rappresentare per delega
scritta fino a cinque soci corrispondenti ed a tre soci ordinari.
Art.
10. CONSIGLIO
DIRETTIVO.
L’associazione è amministrata da
un consiglio direttivo, composto da sette membri
eletti dall’assemblea con votazione personale e segreta. Dura in carica tre
anni ed i consiglieri possono essere rieletti. In caso
di vacanza si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
Le funzioni amministrative sono
gratuite; le spese sostenute nell’esercizio del mandato possono essere
rimborsate.
Art.
11. FUNZIONI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il
consiglio è organo deliberativo cui è demandato: di provvedere alla
formulazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione,
alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull’attività svolta, allo
studio dei problemi locali ed alla delibera su
proposte formulate per risolvere i problemi medesimi; assumere eventuali
impiegati determinandone attribuzioni ed assegni; deliberare sulle liti attive
e passive; deliberare su ogni altro argomento esclusi quelli riservati
all’assemblea dei soci, di pronunciarsi sull’accettazione o meno dei soci e
sulla esclusione per indegnità; di fissare il contributo che i soci possono
versare per contribuire alle spese postali e godere degli sconti e
facilitazioni stabilite dal consiglio stesso.
In caso di necessità delibera su
argomenti demandati all’assemblea dei soci, salvo sottoporre a ratifica le
deliberazioni alla riunione successiva. Il consiglio nomina nel suo seno il
tesoriere; il consigliere anziano funge da vice-presidente.
Il tesoriere cura gestione
dell’associazione, incassa i versamenti, provvede ai pagamenti delle spese
deliberate dal consiglio direttivo. Può prelevare, con firma congiunta a quella
del presidente, le somme dell’associazione depositate presso istituti bancari.
Egli è responsabile degli atti contabili dell’associazione.
Art.
12. ATTIVITÀ DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il consigli direttivo si riunisce
almeno due volte l’anno ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la
necessità. Può esser convocato su domanda di un terzo dei suoi membri.
Gli avvisi di convocazione sono inviati
al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per
la riunione, ed almeno 24 prima in caso di urgenza.
Le riunioni del consiglio
direttivo sono valide se intervenga almeno la metà più uno dei suoi membri.
Dopo due assenze ingiustificate
il componente del consiglio direttivo è considerato
dimissionario e si provvede a sostituirlo col primo dei non eletti.
Nelle
votazioni palesi è decisivo il voto del presidente in caso di parità.
Art.
13. PRESIDENTE E
SEGRETARIO.
Il presidente è nominato dal
consiglio tra i suoi componenti. Egli esegue le
deliberazioni del consiglio e dell’assemblea e rappresenta l’associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il
consiglio direttivo. Presiede l’assemblea ed è assistito dal segretario che
deve essere persona da lui scelta.
Il segretario, le cui funzioni
sono altresì gratuite, deve essere socio. Il suo mandato scade allo scadere di
quello del presidente che lo ha prescelto. Il
presidente può, a suo insindacabile giudizio, sostituire in qualunque momento
il segretario.
Art.
14. IL VICE
PRESIDENTE
E’
il consigliere più anziano di età, il quale sostituisce il presidente in caso
di assenza o di impedimento ed in caso di dimissioni,
fino a nuova nomina. La carica di vice-presidente è incompatibile con quella di
tesoriere
Art.
15. LIBRI E
REGISTRI.
L’Associazione
Storica del Medio Volturno è dotata dei seguenti libri e registri:
a) il libro dei soci;
b) il registro deliberazioni
dell’assemblea;
c) il registro deliberazioni del
consiglio;
d) il registro protocollo della
corrispondenza;
e) il libro inventario;
f) il libro delle entrate e delle
uscite;
g) il libro per il collegio dei
revisori dei conti.
Detti
libri hanno le pagine numerate e firmate dal presidente e dal segretario, i
quali hanno altresì la responsabilità della tenuta e loro conservazione.
Art.
16. IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI.
Il
collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla tenuta della
contabilità e sull’osservanza dello statuto. È composto da
tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti con votazione personale e
segreta dall’assemblea dei soci, che li sceglie tra soci e non soci, esclusi i
consiglieri in carica.
Non possono far parte del
collegio dei revisori dei conti, oltre gli interdetti,
anche i parenti e gli esclusi dai pubblici uffici, anche i parenti entro il
quarto grado degli amministratori (membri del consiglio direttivo).
I
revisori dei conti possono partecipare alle riunioni dell’assemblea e, se
invitati, anche alle riunioni del consiglio direttivo.
Il collegio dei revisori dei
conti, ove riscontri delle irregolarità, ne dà comunicazione al consiglio
direttivo; se del caso può richiedere la convocazione dell’assemblea dei soci.
Ai revisori dei conti non è dovuto alcun compenso.
Art.
17. MODIFICHE
Le modificazioni al presente statuto devono
essere deliberate dall’assemblea dei soci con voto di almeno due terzi dei
presenti.
Art.
18.
SCIOGLIMENTO.
Lo scioglimento dell’associazione
potrà essere deliberato col voto di almeno due terzi dei soci.
In tal caso l’eventuale residuo
attivo verrà devoluto secondo la decisione della
stessa assemblea che delibera sullo scioglimento.