ç   Precedente (I parte)      Piedimonte Matese         Home page        Segue (III parte)  è

 

Gianfrancesco Trutta

 

CRONACA DI QUATTRO SECOLI

 

Seconda parte

 

 

[216] Della Insignità Di S. Maria Maggiore Ottenuta Dalla S. Sede Apostolica, Quanto Invidiata, e contrastata Dagli Emuli...!! Cap:

 

Nell’anno appunto Milleseicentosessanta (1660) che si introdusse nella S. Congregazione de’ Vescovi, e Regolari la Causa fra la collegiata Chiesa di S. Maria Maggiore di Piedimonte; e la collegiata dell’Annunciata di Vallata, per la Chiesa del Carmine, vertiva un’altra Causa nella S. Congregazione dei Riti fra la medesima collegiata di S. Maria di Piedimonte da una parte, e quelle dell’annunciata della Vallata, e di S. Croce del Castello, dall’altra, per un Decreto di Insignità, che alla Prima era stato accordato, dalla stessa S. Congregazione de’ Riti fin dal 9 Luglio 1650, che così canta: “Collegiatam Ecclesiam S. Mariae Majoris Oppidi Pedemontis ad omnes Juris este itus INSIGNEM ESSE, atque ideo honoribus, praerogativis, praeminentis, et privilegiis Collegiatorum Insignium frui [217] posse, et debere.

Questo fu quello, che dir volle il Vescovo Dossena, quando, perché non si accendesse foco maggiore, rescrisse, che stante la pendenza della lite delle Controversie supra le Precedenze, che vertiva nella Curia Romana fra le due Chiese, si astenessero gli Avversarii di volere andare alla Visita della Chiesa del Carmine.

Avevano però, avverso questo Decreto del 1650 le Collegiate dell’Annunciata, e di S. Croce fatto ricorso alla Santità di Papa Innocenzo X l’anno seguente 1651, ed ottenuto particolare Rescritto nella segnatura di Grazia a dì 13 Marzo di detto Anno che diceva, che citata la Chiesa di S. Maria, la S. Congregazione de’ Riti di nuovo sentisse le Parti sopra l’Articolo della Insignità, ma caso si dubitasse della collegialità si rimettesse la Causa alla Datarìa.

Con tutto questo Rescritto, non vollero essi indirizzarsi alla S. Congregazione de’ Riti, ma andarono a dirittura al Cardinal Cecchini, Pro-Datario, cui avendo esposto, che i Canonici della Collegiata di S. Giovanni in Numero di Cinque si erano uniti a quelli di S. Maria in Numero di Sette, senza Apostolico Assenso, veniva detta unione ad esser nulla, e però fecero istanza, perché venisse disciolta. Ma il Cecchini, con tutto che assai propenso a favorirli, non poté fare a meno di scriverne pro Relatione all’Ordinario, dopo che ne avesse preso diligentissimo informo. Era questi Monsignor Pietro Paulo Medici, che niente potendo provare di detta [218] sognata Unione con Iscritture, né con Testimonii, poiché già da un Secolo, e mezzo addietro si trovavano esser Dodici Canonici in S. Maria, e non vi era chi si ricordasse, o si potesse ricordare del Contrario, intraprese di volerne cacciare qualche cosa dall’Esame degli stessi Canonici di lei, (ignorando la massima, che non sunt petenda Arma de Domo rei) e perciò giudizialmente gli esaminò tutti Dodici sopra la loro qualità, che risposero essere di Canonici di S. Maria, dimostrandone ciascheduno la Propria Bolla, dove si vedevano nominarsi ancora i loro Antecessori, ed interrogati sopra i Canonici di S. Giovanni, dissero di niente saperne. Dispiacque ciò non poco agli AVVERSARI, epensando a farli dare altri Interrogatorii, gli fecero di Nuovo chiamare in Giudizio, ma i CANONICI DI S. MARIA, RIDENDOSI DI TALE INFORMAZIONE, NON VI VOLLERO PIU’ COMPARIRE, onde il buon Vesco[vo] altro non poté farli, che Dichiararli Contumaci per non avere alla Citazione della Sua Curia Ubbidire.

Intanto le Cose presero qualche Tregua, perché i Canonici di S. Maria Temevano il Pro-Datario, che aveva fra i suoi Domestici il Canonico Baffi di Castello, e lo Amava Tanto, che era giunto a promettere di farlo Cardinale, se giungesse Egli ad essere Papa, avendoli di sua Mano posto più volte in Testa la sua rossa Berretta, con dirli, che ci pareva molto Bello. – I Cano- [219] nici dell’Annunciata ancor essi temevano di andare alla Congregazione de’ Riti, che ben sapevano avrebbe sostenuto il Decreto di Insignità, accordato ai loro Emuli, Monsignor Medici poi faceva da Paciere, ed esortava gli Uni, e gli altri a fuggire i litigii. – Intanto eccoti sopravvenire l’Anno dell’Universale Contagio, (1656) e lasciarvi la vita il Vescovo, e gli uni, e gli altri Canonici disperdersi, chi di qua, chi di là. – Ecco morto in Roma il Cecchini, e passato all’altro Mondo Innocenzo X, ed eletto Pontefice Alessandro VII, da cui nel 1660 in Data dei 3 di Giugno i Canonici di S. Maria impetrarono un Breve in Data di Roma, sotto l’Anello del Pescatore, che confermando l’accennato Decreto della S. Congregazione dei Riti dei 9 Lug: 1651; di Apostolica autorità dichiarava, e decretava che tali sue lettere fossero sempre ferme – valide – ed efficaci... E che dovessero osservarsi da qualsivogliano Giudici Ordinarii, e Delegati, anche Auditori del Palazzo Apostolico, ed a tenore di Esse doversi decretare, e definire, e dichiararsi nullo, e di niun momento tutto, ciò, che fosse attentato in contrario... Anno Sesto del Suo Pontificato – Ugolino - .

Ottenuto tal Breve, fu immediatamente presentato all’ordinario in Piedimonte, che fecevi l’osservatoria seguente: “Die 26 mensis Iunii 1660 Pedemontii in Episcopali Palatio praesentatum fuit retroscriptum Breve apostolicum et supra caput receptum omni, qua decet, reverentia, [220] et dictum, quod debite, Executioni demandetur juxta eius seriem, tenorem, et continentiam – Sebastianus Dossena Episcopus Allifanus.

Antecipatamente però a questo Rescritto, i Canonici Avversarii avendo avuto notizia di tal breve, avevano già dato Supplica al nuovo Cardinale Pro-Datario, perché avocasse la causa della S. Congregazione, e l’istituisse nella Dataria Apostolica, a tale effetto trasmettendoli il menzionato Processo, fabbricato dal fu Monsignor Medici, facendo gran fondamento sopra la dichiarazione di Contumacia, da lui fatta contro i Canonici di S. Maria, e la sognata unione del loro Capitolo a quello di S. Giovanni. Sopra di che gliene avanzarono la Supplica, che segue per avocare la causa dalla S. Congregazione, e portarla alla Dataria.

Eminentissimo, e R.mo Signore – li Canonici, e Capitolo della Collegiata Chiesa della SS.ma Annunciata di Piedimonte, in contrada della Vallata, Diocesi di Alife – divotissimi oratori della Eminenza Vostra, umilmente l’espongono, come (1). sin dall’Anno 1474 dall’Arcivescovo di Benevento, in vigore di lettere apostoliche, a lui direte dalla felice memoria di Sisto IV, furono (2). erette nello stesso tempo, e dalla stessa natura nella Terra di Piedimonte Quattro collegiate, con assegnarle il Numero dei Canonici per ciascuna Collegiata, cioè nella Chiesa di S. Maria (3). Canonici Sei – nella Chiesa di S. Giovanni Canonici Sei – e nella Chiesa della SS.ma Annunciata canonici Sei – E perché [221] li canonici di S. Giovanni si sono (4). Uniti a quelli di S. Maria, e la espedizione delli canonicati, che vacano di S. Giovanni, non più sotto nome di S. Giovanni, ma bensì sotto nome di S. Maria, si spediscono; la quale unione non essendo stata fatta con beneplacito apostolico, come si ricava; pertanto fu ricorso dall’anno 1651 alla beata memoria del Signor Cardinale Cecchino, allora Prodatario, ed esposta detta Unione esser Nulla, mentre non vi era intervenuto beneplacito apostolico; dove se ne ottenne una lettera, diretta a Monsignor Medici, che pigliasse informazione di tutto; in virtù della quale fu fatto processo, ed esaminati li testimonii li stessi canonici di S. Maria, in conformità del processo in pubblica forma che si dà a vostra Eminenza, dove (5). consta, esser stata fatta detta Unione absque beneplacito Apostolico, in grave pregiudizio del culto divino.- Pertanto gli Oratori ricorrendo alla benignità di V. Eminenza umilmente supplicandola pigliare quelli rimedii opportuni per la dissoluzione di detta Unione, mentre è stata nullamente fatta, e pretendendo per detta unione precedere alli Canonici delle altre Collegiate.

Si può dare Memoriale più inetto, e colmo di false assertive?

I. assertiva – La Asserta Bolla, anzi Falsa, dell’Arcivescovo di Benevento non è del 1474 ma del 1481.

II. – Non fu erezione di Collegiata, ma conferma dei Regolamenti di un Vesco[vo]. Si legga.

III. – Dice Sette, e non Sei. Cecaggine...!...!

IV. – Assertiva fatta gratis, non provandosi con veruno Documento.

V. – Il beneplacito Apostolico non poteva cadere sopra Cosa Non Fatta.

Ricevuto dunque il Cardinale Prodatario il Processo pieno di inutili Esami, ed inezie, nientemeno della Sciocchissima Supplica, sprezzato quello, come inetto, ne scrisse solamente a Monsignor Dossena, perché si informasse, e riferisse, la lettera che segue.

Ill.mo etc. Invio a V. S. Ill.ma il congiunto Memoriale per Ordine di Nostro Signore, acciocché Ella si contenti di informarsi esattamente di quello, che si è veramente osservato, e da quanto tempo in qua in materia della Precedenza delle Collegiate di S. Maria,e di S. Giovanni unite, e l’altre della SS.ma Annunciata, e di S. Croce della Terra di Piedimonte, luogo di cotesta Diocesi, perché nel Processo esibito qui non consta della detta consuetudine, nemmeno se sia stata universale in qualunque atto, loco, e tempo particolare, e se sia stata pacifica: però desiderando Sua Santità di avere di questo notizia certa, ne attenderò coll’istesso Memoriale la Relazione da V. S. Ill.ma quanto prima in conformità della Santa Mente di Sua Beatitudine, che li significo colla presente. E confirmandole etc. Roma 16 Giug: 1660. Il Cardinale Prodatario.

[223] Non tardò Monsignor Dossena ubbidire a quanto gli veniva dal Prodatario comandato in Nome del Papa, e fatta ogni diligenza dovuta in informarsi del tutto, riferirlo all’istesso Eminentissimo, scrivendo:

Eminentissimo, e R.mo etc. Corrispondo gli ossequii più dovuti dall’animo colla sincerità della penna. – Non mi porta la propria debolezza in riconoscimento del Sommo Onore compartitomi dalla Singolare Umanità di Vostra Eminenza, con incaricarmi di ordine di N. S. la relazione sopra la verità dell’esposto per parte delli Canonici della SS.ma Annunciata della Vallata sul memoriale, che si manda qui ingiunto, e con aver fatto sopra di esso matura considerazione, non posso non confermare a V. E. la realtà del fatto, e della assertiva circa la primitiva (1) erezione delle quattro Collegiate in Piedimonte, Terra di questa mia Diocesi, sin dall’anno 1474, come quella, che apparisce dalla Bulla medesima, che ne fu spedita in quel tempo, con uno svario solo circa il Numero dei Canonici, che dove nella Collegiata di S. Maria Maggiore di Piedimonte se ne asseriscono nel Memoriale assegnati Sei, in effetto furono Sette, siccome dalla Bolla suddetta; Uno dei quali fu costituito in Dignità col titolo di Arciprete, che ancor di presente si continua. – Devo dippiù confermare a V. Eminenza la verità dell’Esposto circa (2) l’Unione seguita fra la detta Collegiata di S. Maria con quella [224] (...) di S. Giovanni, che nella sua Origine fu dotata di cinque Canonici, in qual riguardo sono al presente quelli di S. Maria non più setta ma Dodici. – Questa però non è Unione di tempo prossimo, ma bensì di Tempo (3) immemorabile, a segno che non ci è memoria di Uomo in contrario. Così si ricava chiaramente da diverse Scritture antiche, ed in particolare da due Bolle, spedite dal medesimo Capitolo della Collegiata di S. Maria sopra la Collazione che Egli fece in virtù di costituzione Apostolica, e di antica consuetudine, di Due Canonicati, uno vacante per libera Rassegna dell’anno 1534 e un altro per morte nell’anno 1535, a quale effetto congregati li Canonici a suono di Campanello al Numero di Nove si asserirono costituire la maggior parte del loro Capitolo. – Che se dette Collegiate non fussero state (4) unite fin dall’anno 1534 non avrebbe potuto darsi questo Numero. – Così anche si conferma da un Processo, che si conserva nell’Archivio della mia Corte, fabbricato nel 1609, in occasione, che li Sacerdoti delle Collegiate e di Castello, e della Vallata pretesero di recedere dallo antico Solito di cantare la prima Messa in quella di S. Maria Maggiore, nel quale per pruova di detto Solito, e della Preminenz di detta Collegiata di S. Maria alle due altre, trovo esaminati Tre Testimonii. Uno di età di anni Sessanta, e due altri di Ottanta per ciascheduno, che tutti concordemente [225] depongono, per quanto possono ricordarsi, essere stati sempre dodici Canonici nella Collegiata di S. Maria, e fra essi in ogni tempo alcuni graduati, o in Teologia, o in legge, ed in questa conformità non trovo Bolla alcuna, spedita da cotesta Datarìa, o da miei antichissimi Predecessori, di canonicato veruno sotto il titolo di S. Giovanni, ma bensì tutti indifferentemente sotto il titolo di S. Maria Maggiore, la quale nella onorevolezza dei requisiti porta veramente qualche maggioranza seco alle altre due Collegiate, benché erette nello stesso tempo, mentre che mi vien supposto sia stata in possesso precederli nelle funzioni dei Sinodi, e delle benedizioni degli Ogli Santi, come anche perché nella Bolla dell’Erezione (5) viene prima nominata la Collegiata di S. Maria Maggiore, delle altre, e per trovarsi questa numerosa di dodici canonici, tra quali uno costituito in dignità, con titolo di Arciprete, dove nelle altre sono solamente Sei, senza alcuna dignità, ed anche per ritrovarsi situata nel corpo della Terra, dove fanno residenza li vescovi, li Padroni Temporali, e li Governatori. – Ben è vero che sette anni sono in occasione di morte di una Duchessa Padrona, che lascio il suo cadavere nella Chiesa di un Monastero di Monache, da lei fondato, dentro li limiti della Parrocchia della Vallata, concorse al Funerale così la Cattedrale, come le altre Collegiate, e li Canonici di Esse collegiate camminarono tra di loro per via di anzianità, caso non più succeduto né [226] (...) avanti, né dopo, per quella notizia, che ne ho potuto avere; e mi vien supposto, che intanto che i Canonici di S. Maria condiscesero a questo partito, in quanto che quelli dell’Annunciata, gli cederono l’ingresso dentro la loro Parrocchia ed in segno della Maggioranza precedé l’Arciprete di S. Maria a tutte le Collegiate.

Questo è quanto con ogni sincerità posso riferire a V. E. con aggiungere, che trovandosi la Collegiata di S. Maria Maggiore dotata degli accennati, ed altri Requisiti, ugualmente Onorevoli, l’esposto ________ prima come mi han supposto alla S. Congregazione de’ Riti, e successivamente alla Santità di N. S. ed avendoli stimato Sua Beatitudine meritevoli della Grazia della Insignità, si è degnata di prossimo concederla per Breve dichiarando il Suo Capitolo Insigne. – Del resto, ambizioso di ogni maggior esaltazione, dovuta etc. – Piedimonte 10 Luglio 1660 – Di V. Eminenza – Um.mo – Sebastiano Dossena, Vescovo di Alife. –

Prima di passare oltre alla Narrativa dei Fatti, Devo Notare che anche Monsignor Dossena, Stava (1) nel falso supposto, che la Bolla del 1474 fosse Bolla di Erezione di Collegiata . – Dio buono, leggete, leggete Monsignor mio, di grazia, e vedrete che è Bolla di Conferma dei Regolamenti [227] (...) del Vescovo Angelo; e sebbene in Essa si tassa il Numero de’ Preti, che servir dovevano le Quattro Chiese, ciò si fa per escluderne i Preti non Beneficiati, che vi erano inclusi da detto Vescovo Angelo, non per erigerle in Collegiate – E dove si legga in detta Bolla questo Vocabolo di Erezione? O questo altro di collegiata? Vi si legge solo “Qi prebyteri Canonici vocantur” ma tali voci servono solo per burlare il Prossimo, con un Titolo sine Re, non per costituire collegiate e Capitoli.

II. – Stava ancora Monsignor Dossena nell’altro falso supposto della Unione seguita della collegiata di S. Giovanni, che mai fu eretta tale, e mai ebbe Canonici, se non quei cinque nuncupativi – effimeri – aerei – fantastici – non insigniti – non bullati – e non esistenti altrove, che nel concavo della luna, dove M. Ludovico Ariosto pose (Furioso Cant. XXIV):

“L’inutil tempo, che si perde in gioco,

e l’ozio lungo d’uomini ignoranti,

vani disegni, che non han mai loco...”

III. – Che unione di Tempo Prossimo, o Tempo Immemorabile? Li Dodici (XII) Canonici di S. Maria furono sempre di S. Maria, avendo Noi mostrato chiaramente, che dai Primi Anni del Secolo XVI erano in questo Numero i Canonici di lei, e nell’Antecedente Secolo non vi furono Canonici né in S. Maria, [228] né in S. Giovanni, né in altra Chiesa di Piedimonte.

IV. – E pur là coll’unite? – I Canonici di S. Maria erano ab initio XII, e perciò non gli fu d’uopo unirsi con Altri.

V. – Non solo in questa Bolla, ma nello Istrumento, molto più Antico dei Regolamenti del Vescovo Angelo sempre S. Maria è nominata la Prima, e così in tutte le Scritture Antecedenti, e Seguenti, dove occorre, che sia nominata colle Altre.

Ma ritorniamo ai Fatti – Per tale relazione, fatta dal Vescovo Dossena al Cardinal Prodatario, e per lo poco conto, in cui tenne il Processo del Medici, disperando gli Avversari di S. Maria, riuscirli in Dataria cosa di buono, fecero istanza in Sacra Congregazione, che la Causa si rimettesse alla Rota nel 1661, ma da Essa Sacra Congregazione fu detto:

Aliphana 1° Octobris 1661 – Petentibus Canonicis SS.mae Annunciatae remitti Causam ad Rotam, Eminentissimo cardinali Azzolino referente, eadem sacra congregatio mandavit, ut videatur super bono Jure in Sacra Congregatione”.

Restata così la causa in S. Congregazione, frattanto, che gli Avvocati di ambe le parti scrivevano con tutto impegno per li loro rispettivi Clienti (come Fé per S. Maria Maggiore il celebre Cardinale de Luca con quel suo bellissimo Discorso inserito poi nelle sue Opere. De praeminentis. Tom. 8) i Canonici di S. Maria impetrano da Monsignor Dossena (dimorando Egli in Frascati) l’attestato, che siegue, e che esso de lUca pare che abbia intrapreso, in do discorso, a commentare.

[229] “Omnibus, et singulis, praesentes inspecturis – visuris – et audituris, Fidem facimus, et testimonio Veritatis testamur; Terram Pedemontis, Nostrae Aliphanae Dioecesis, in qua semper habitat Dominus Temporalis, Dominus Dux Laurentiani, constare ex Septingentis Focularis circiter, ibidem Nostra Residentiam, ex Apostolico Indutto, facere Functiones omnes Ecclesiasticas in Collegiata Ecclesia Sanctae Mariae Majoris dictae Terrae explere, exceptis Functionibus Olei Sancti, et Synodi; ac ibidem Verbum Dei in Quadragesima per Praedicatores dici. – Insuper, dictam Ecclesiam Collegiatam constare ab imemorabili Duodecim Canonicis, ac Archipresbytero, qui est Caput Capituli – Arcam, Sigillum commune, a chorum, et Stallum, singulis convenientem habere, ac demum, Canonicos dictae Collegiatae in functionibus omnibus Ecclesiastis, Canonicos aliarum, Collegiatarum, nostrae Dioecesis, antecedere, et praecedentiam habere, prout haec omnia Nobis plane, et legitime constant. In quorum Fidem etc. Datum Tusculi 26 Octobris 1661 – Sebastianus Dossena, Episcopus Allifanus”.

Esaminatosi quindi il buon dritto, che credevano di avere i Canonici dell’Annunciata della Vallata, e di S. Croce del Castello di Piedimonte in S. Congregazione dei Riti, e trovatosi da Essa, non ne avevano alcuno, ne ebbero ai 21 Gennajo 1662 il seguente Decreto Contrario.

Aliphana. – Sac: Rit: congregatio ad relationem E.mi, et R.mi cardinalis Azzolini, partibus auditis, declaravit: (...) [230] Constare de Insignitate Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae Pedemontis, Allifanae Dioecesis, eique deberi praecedentiam super Collegiatas SS.mae Annunciatae del Vallata, et S. Crucis del Castro, eiiusdem Dioecesis, ac super Huius modi Perpetuum Silentium imponi mandavit. Die 21 Ianuarii 1662.

E pure con tutto questo Espresso Comando di Tacere Perpetuamente, Vollero Parlare, dando supplica al Papa, perché di nuovo rimettesse la causa alla sua Dataria, Dicendo:

“Beatissimo Padre – Li canonici di S. Croce di Castello, e SS.ma Annunciata della Vallata, Diocesi di Alife etc. espongono, che avendo i canonici di S. Maria Maggiore, di Piedimonte della medesima Diocesi Di Alife usurpato il nome di Collegiata Insigne, in pregiudizio delle chiese oratrici, e sopra di cui avendo estorto Decreto dalla Sac: Cong.e de’ Riti, non citate, non sentite le Chiese oratrici, ricorsero alla Santa memoria di Innocenzo X, ed ottennero particolare rescritto nella Segnatura di grazia sotto li 13 marzo 1651, citata la Chiesa di S. Maria, che la detta Sac: Cong.e de’ Riti di nuovo sentisse le parti sopra l’articolo della Insignità, ma caso si dubitasse della Collegialità si rimettesse la causa alla Dataria della santità vostra l’anno 1651. E Così, passati dieci anni, senza ritornare più alla Congregazione de’ riti, la detta Chiesa di S. Maria di Piedimonte espose alla Santità vostra il primo decreto, estorto a suo favore dalla Congregazione de’ Riti, e tacendo il rescritto della santa memoria d’Innocenzo X impetrò orrettiziamente il Breve, confirmatorio [231] del primo decreto di d.a Sac: Cong.ne de’ Riti, ed esponendo, che la chiesa di S. Maria, non essendo collegiata, molto meno può essere collegiata Insigne, e che perciò essendo in controversia tra le parti: Se la Chiesa di S. Maria sia collegiata, era luogo alla remizzione della causa alla dataria, in esecuzione del suddetto rescritto; ma perché tal breve confirmatorio si suppone, la suddetta chiesa di S. Maria di esser collegiata, la detta congregazione, senza disputare questo punto, e senza rimetterlo alla dataria, decretò: constare de Insignitate – Ricorrono però le Chiese oratrici alla Santità Vostra, e rendendosi certissime, che se la chiesa avversaria avesse esposto pendere in controversia tanto sopra la collegialità, quando sopra l’insignità, e che l’articolo della collegialità era stato rimesso alla Dataria, la Santità Vostra non avrebbe concesso il Breve, né permessa la narrativa che la chiesa avversaria si collegiata. – Pertanto supplicano la Santità Vostra, degnarsi commettere al Sig.r Cardinal Prodatario, che avocando questa causa della collegialità dalla Sac: Cong. de’ Riti al Tribunale della Dataria, sentite le parti proceda per giustizia, ed intanto inibisca, che non si avvagliano del Breve, né innovino cosa alcuna, e faccia tutto quello, che stimerà di giustizia, che etc.

Conobbe però il Papa – che la Dimanda degli oratori, di esser rimessa la Causa alla Dataria (dove era [232] andata due altre volte, e niente ricavato se ne era) era un non volerla Finire, Rescrisse sotto la Supplica: Alla Congregazione de’ Riti.

Agitatsi dunque in essa Congregazione per la Terza volta con tutto impegno la causa, Ecco il Decreto, che vi fu fatto a. 4 Marzo 1662.

Aliphana – Ad Sanctissimum confugerunt Canonici S. Crucis de Castro, et SS.mae Annunciatae de Vallata, Aliphanae Dioecesis, ut Canonicos, S. Mariae Pedemontis, ejusdem Dioecesis, super Collegialitate ejusdem Ecclesiae, a Sacra Rituum Congregatione avocari, et Cardinali Datario perpendendam, ac terminandam committi. At Supplici eorum libello per Sanctitatem Suam ad Congregationem Sacrorum Rituum simpliciter remisso; Eminentissimi Patres, eidem Sacrae Congregationi Praepositi, ex quo ejusmodi controversiae, mature discussae, impositum sit Perpetuum Silentium, die 21 Ianuari proxime praeteriti, rescribi mandaverunt: Lectus.

Dopo tanti Decreti a loro contrarii, e dopo un lectus così vergognoso, non restava altro agli Avversari, se non che impedirne la Esecuzione, come vi si adoperarono a tutta possa.

Il perché i Canonici di S. Maria ebbero di nuovo ricorso alla Sacra Congregazione, dimandando provvedimento, e l’ebbero con l’Ordine [233] che se ne scrivesse all’Ordinario:

Aliphana. – Cum alias Sacra Rituum Congregatio declaravit, Constare de Insignitate Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae Pedemontis, eique deberi Praecedentiam Super Collegiatas SS.mae Annunciationis de Vallata, ed S. Crucis de Castro eiusdem Dioecesis, et Decreta praedicta adhuc debito eare effectu, denunciatum fuerit: Sacra eadem Congregatio, Ordinario scribi mandavit pro Executione Decreti praedicti.

Si scrisse però all’Ordinario, che era il Dossena, nominato di sopra, il quale non mancò di dare tutti gli Ordini Opportuni per la detta osservanza; ma volle Dio, che questo buon Prelato a dì 21 Dic: dello stesso anno 1662 fusse dalla morte rapito, come sta registrato nel libro Necrologico della stessa S. Maria Maggiore, dove fu seppellito a Cornu Epistolae dell’Altare del Venerabile in detto anno 1662, e non già nel 1664, come erroneamente notò il Continuatore dell’Ughelli, Ital: Sac: Tom: VI. –

 

[234] Monsignor Caracciùolo Non curò, Morto Dossena, i Decreti della S. Congreg:ne a favoe di S. Moria. Morì...

Finalmente. Il Nunzio Pontificio di Napoli Diede mano alla Esecuzione...

Cap:

Succede al buon Dossena nel Vescovado di Alife in dì anno 1664 D. Domenico Caracciolo, Prete di Gaeta, che malconsigliatamente si dichiarò del partito degli Avversarii di S. Maria, e non curò di fare eseguire i Decreti, a di lei favore emanati dalla Congregazione de’ Sacri Riti, a cui ricorsero di nuovo i di lei Canonici, esponendo la Disobbedienza ai medesimi di ambe le Collegiate Avversarie, e n’ebbero questo Provvedimento a Dì 21 Marzo 1665. –

Aliphana – Exponentibus Canonicis, et Capitulo Insignis Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae Pedemontis, Canonicos Collegiatae SS.mae annunciationis de Vallata, et S. Crucis de Castro Renuere Parere Decretis S. Congregationis, edita super Insignitate Collegiatae ejusdem; eadem Sacra Congregatio iterum scribi jussit Episcopo qui curet Servari Decreta – 1665 –

[235] Ecco la lettera, scritta al Vescovo Domenico, a Nome della S. Congreg.ne dal Cardinale Ginetto –

E.me uti Frater – Aliis Decretis, et literis Sacrae Congregationis Amplitudini Tuae, declaravit, constare De Insignitate Collegiatae S. Maria Majoris, Terrae Pedemontis, Aliphanae Dioecesis, eique deberi Praecedentiam supra Collegiatas SS.mae Annunciationis de Vallata, et S. Crucis de Castro, ejusdem Dioecesis. – At quia ad aures Eminentissimi Cardinalis pervenit, quod Canonici ejusdem SS.mae Annunciationis, et S. Crucis, in Spretum Sacrae Congregationis non obediant dictis Decretis, et literis, imo non desistant Se nominare, et inscribere titulo Matricis Majoris Ecclesiae, propterea eadem Sac: Rit: Congregatio, mandat Amplitudini Tuae, ut executione Decretorum adamussim implere faciat, et inobedientes compellat, etiam sub Censuris, authoritate ipsius Congregationis, ad hoc ut perpetuum super hoc Silentium imponatur – Et quia superveniunt Functiones Aebdomadae Sanctae, praecipue Iovis in constructione Olei Sancti, et Sabbathi in pulsandis Campanis, eadem Sac: Rit: Congregatio praecipit, ut ipsi Canonici SS.mae Annunciationis, et S. Crucis hisce temporibus exordiantur Obedientiam, et Amplitudo Tua statim significet, quod contigerit. –

Alla quale lettera Monsignor Caracciolo, accecato da Passione non castigata, non ebbe ribrezzo rispondere negli improprii termini, che sieguono. –

E.me, et R.me D.ne. – Paucis ab hinc diebus traditae mihi fuerunt literae ex parte Canonicorum Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae hujus Pedemontis, Aliphanae Dioecesis, de mandato Sac: Congregationis continentes, et Praecedentiam deberis super Collegiatas SS.mae Annunciationis de Vallata, et S. Crucis de Castro; ejusdem Terrae, nec non quod Canonici dictarum duarum Collegiatarum non obediant Decretis, et literis Sacrae Congregationis in eorum Spretum, et non desistant Seipso nominare, et inscribere titulo Matricis Majoris Ecclesiae. – Quapropter mandat Sacra Congregatio, ut implere faciam executionem ejus Decretorum, et inobedientes censuris affligam; et licet Mihi nullo modo sit notum (sicuti nullus inst...) quidquid ex supradictis ad aures EE.rum DD. Cardinalium pervenit; attanien parendo, ut debeo, praeceptis Illorum, non desistam, omni qua decet diligentia inquirere in inobedientes, si qui fuerint; et in quantum ad functiones Iovis Sancti in constructione, Olei Sancti, refero Eminentiae Vestrae, quod per Edictum vocavi necessarios assistentes in dicta constructione, scilicet duodecim Sacerdotes, septem Diaconos, et totidem subdiaconos, et ex his sacerdotibus duos canonicos nominavi pro qualibet Collegiata, qui duo de Collegiata S. Mariae non interfuerunt ex eo, quia unus petiit licentiam per interpositionem Ducissae Laurentiani, alter vero finxit cecidisse ab equo (cum consensu aliorum Canonicorum) in quo equitabat versus Cathedralem, locum destinatum pro dicta functione; ad cuius actum [237] (...) deveniendo, feci omnes nominatim vocare per Actuarium, destinatos ad eundem actum, inter quos inveni quemdam Canonicum supradictae Collegiatae S. Mariae, nomine Franciscum Battiloro, non vocatum neque destinatum ad talem actum. Et quia Ego jam destinaveram alios duos sacerdotes ob deficientiam dictorum duorum canonicorum, ideo eum dimis, quibus stantibus comparuit alius canonicus eiusdem Collegiatae S. Mariae, nomine Ioseph Gambella, qui impediens, et perturbans functionem, tanti valoris clamando, irreverenter dicebat, quod protestabatur contra Me, tamquam inobedientem Decretis Sacrae Congregationis, ex eo quia dimiseram illum canonicum Battiloro, ut supra non vocatum, ad quod respondi, ut taceret, et ne veritatem occultarem, quia canonicus ille fuit dimissus tamquam non vocatus, neque destinatus, tanto magis, quod in illo tunc primus omnium vocatus, et nominatus fuit canonicus ille S. Mariae, qui ficte cecidit ab equo, licet non interesset, et tamen alii Canonici duorum Collegiatarum SS.mae Annunciationis, et S. Crucis nullum verbum contradictionis dixerunt ab talem vocationem primo loco factam. – Quo vero ad sabbathum Sanctum supplico Eminentiam Vestram me celebrasse missam in Ecclesia S. Antonii de Padua, de jure Patronatus nequis praesumeret pulsare Campanas ante dictae Ecclesiae Campanae sonum; quod aegre [238] tulerunt Canonici S. Mariae protestantes se, tacientes multos actus pubblicos, Masanellorum more, cum magna personarum multitudine, nulla habita reverentia, non dico meae personae, sed dignitatis Episcopalis, qua licet indignus fungor. In quibus dicebant me conferre debere Aliphiam ni Ecclesiam Cathedralem pro celebratione missae huius, aut eorum Ecclesiam Collegiatam subjungentes, quod dum recusabam ire ad alteram harum Ecclesiarum, non observabam decreta Sacrae congregationis, ad quod respondi, quod Sacra Congregatio non mandat, quod ego vadam neque ad illam, neque ad istam Ecclesiam, sed ut vobis sit praecedentia super collegiatas SS.mae Annunciationis, et S. Crucis, quam vobis libenter in casibus ad vos pertingentibus concedam. Et dum hoc sit, quod possum cum omni riverentia, qua decet referre sacrae congregationi humillimas Eminentiae vestrae ago reverentias.

Pedemontii hac die 6 mensis aprilis 1665.

Dominicus Episcopus Allifanus. –

Credeva Monsignor Caracciolo con tale lettera occultare la sua Cabala, e la sua dipendenza indecorosa verso gli Avversarii di S. Maria; ma la Sac: Congregazione comprese subito, che l’Avvenimento nella Costruzione dell’Oglio Santo in Alife era stato da lui procurato perché li Canonici di S. Maria non avessero la Precedenza, che gli era dovuta sopra i Canonici della Annunciata, e S. Croce. – E l’aver Egli voluto celebrare nel [239] (...) Sabbato Santo nella Chiesetta di S. Antonio fu perché le Campane della vallata non si dicesse aver suonato dopo di quelle di S. Maria Maggiore di Piedimonte; il che era apertamente Deludere gli ordini della Sacra Congregazione, che circonscrisse ed annullò, all’Istanza, che gliene fecero i canonici di lei, tutti gli Atti del Vescovo, così decretando.

Aliphana. – Capitulum, et Canonici Insignis Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae Pedemontis contra collegiatas SS.mae Annunciationis Vallatae, et S. Crucis Castri pro revocatione Actorum ob non paritionem Decretis Sacrae Congregationis, illorumque omnimoda observantia, et executione Decretorum, et interim Scribatur Episcopo Allifano juxta mentem. Die 21 Iulii 1665.

Ed ecco la Mente della Sacra Congregazione Spiegata nella Seguente Lettera al Caracciolo. –

R.me D.ne uti Frater. – Adeo admirati Sunt, atque acriter EE.mi Sac: Congregationis Rituum Praepositi exceperunt, quod Amplitudo Tua, ea qua decet sollicitudine, et diligentia Executioni non demandaverit sua decreta, debitaque reverentia non paruerit suis literis postremo transmissis die 21 martii proxime praeteriti, super Praecdentia, competenti Insigni Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae Pedeontis adversus Collegiatas SS.mae Annunciationis de vallata, et S. Crucis de Castro, juxta forma Decretorum alias editorum, et quod viceversa Te saltem indirecte praedictae Insigni Collegiatae Opposueris, prohibendo Campanarum sonum, ac ejusdem [240] Collegiatae S. Mariae Majoris Canonicos rejiciendo in consecratione Olei Sancti.

Adeo, inquam, aegre tulerunt Eminentissimi Cardinales, ut omnes unanimiter Censuerint, committendum esse, prout commiserunt, Illustrissimo Nuntio Neapolitano Praedictorum Decretorum Executionem, et in eam Sententiam venerint, accersendi ad Urbem aliquem de Contumacibus, ad Veniam pro omnibus Petendam, sicut procul dubio fieri jussisent, nisi praefati Eminentissimi, minus agendum esse pro summis caloribus censuissent. – Atque Haec Omnia Tibi Graviter Significanda esse Mihi Jus Fecerunt, uti in posterum tamquam Merus Executor, et non Interpres Te geras in Executionem, et Oservantiam Decretorum Sacrae Congregationis – quod dum ita te facturum Spero. – Romae hac Die 20 Iunii 1665 – Cardinalis Ginettus – B. Casalius S.R.C. Secretarius. –

Avutasi tal commissione dal Nunzio Pontificio di Napoli; suddelegò a fare le sue veci in Piedimonte, il di lui Commissario in Partibus D. Ferrante Giannuzzi, e poi D. Giuliano Gaudio, communicandoli ogni Facoltà per detta Esecuzione, ed Osservanza, e di inquirere contro i disubbidienti, e Contumaci, ed avvalersi del Braccio Secolare, e delle Censure Ecclesiastiche, come Egli fece, intimando Monitorio ai Canonici della Annunciata, e di [241] S. Croce; sotto pena di Scomunica per detto effetto, e facendo poi quello affiggere ad Valvas di dette Loro Chiese, se non che quello della Vallata, dopo essere stato affisso due giorni fu trovato lacerato di notte; ma ne fu presa informazione esatta di nuova commissione del Nunzio, e venendovi indiziato un Canonico della Vallata, ebbe per molto tempo ad andar fuggiasco. –

Da quel tempo però sino a giorni nostri, vale a dire per cento, e sedici anni hanno sempre suonato le prime le Campane di S. Maria nel Sabbato Santo, e li Canonici della medesima Chiesa han sempre preceduto quelli delle collegiate Avversarie, benché nella Consagrazione dell’oglio Santo, non siano più intervenuti né essi, né quelli, facendosi da allora con l’assistenza dei Semplici Preti, come fu introdotto farsi dal Caracciolo. –

Ed in quanto ad esso Caracciolo – mi dispiace riferire, che sebbene mortificato con quella lettera ad mentem della Sacra Congregazione, e più dalla Esecuzione dei Decreti, fatta dalla Nunziatura di Napoli in suo dispetto, pure non si ravvide, anzi nel 1667 avendo il suo Sinodo Diocesano, vi dichiarò Protettore di Piedimonte S. Sisto I Papa, e Martire, ad esclusione di S. Marcellino Prete e Martire, che era stato dichiarato tale dalla Sac: Congregazione de’ Riti sino dal 26 Agosto 1645 ai tempi di Monsignor [242] (...) de Medici, e di nuovo a dì 6 Maggio 1646, sul pretesto che vi era l’altro Patrono Diocesano, cioè detto S. Sisto; che pur tale non era, perché non mai era stato Servatis servandis eletto canonicamente, né da essa Sac: Congregazione approvato; che però la medesima Sac: Cong.e sotto il dì 28 Gen: 1668 dichiarò che il Popolo, e Clero di Piedimonte, non erano tenuti ad osservar di Precetto la Festa di S. Sisto, non ostante il Decreto Sinodale del Vescovo.

Impetrarono però l’università, e gli uomini della Terra di Piedimonte Monitorio dall’Auditore della Camera Apostolica, dove fattosi carico di tutti i fatti suddetti, si querelarono degli abitanti della Vallata, e Castello, e dei loro Parrochi, ed Ecclesiastici, che ricusavano osservare di Precetto la Festa di S. Marcellino, e pubblicarla al Popolo, e gl’Ecclesiastici far l’officio del medesimo Santo. Laonde gli fu ingiunto ubbidire ai Decreti di essa Sacra congregazione. Alioquin etc. Roma a 22 Maggio 1669.

E perché i Vallatani, e Castellani non vollero cedere, fidati all’Aura di monsignor Domenico, si proseguì la causa nella medesima Sacra Congregazione, dove a 16 Settembre 1669 fu Decretato. –

Aliphana – Universitas Terrae Pedimontis, Aliphana Dioecesis adversus Habitatores Vicorum Vallatae, et Castelli dictae Terrae super Celebratione Festi de Praecepto S. Marcellini Martyris, Unici, et Principalis Patroni dicti loci, legitime electi, et approbati a Sacra Congregazione [243] quae Omnino mandat, juxta posita; et petita, omnibus Parochis, et Clericis dictorum Vicorum Vallatae, et Castelli, ut in posterum se conforment cum tota Universitate. –

Per questo Decreto contro la sua Aspettazione, finitosi di indispettire Monsignor Domenico contro i Canonici di S. Maria Maggiore, e contro la Università di Piedimonte, risolse mutare la Sua Residenza di Piedimonte con quella di S. Angiolo Raviscanina malconsigliatissimamente, perché da questo Falso Passo, che diede, dove pensò trovar la Quiete, trovò nel 1675 una Morte disgraziata, e violenta di notte, e nella Casa dove abitava, assalita, e posta a fuoco da Malviventi ignoti, che lo colpirono in fronte di un colpo di Fucile. – Ed il Canonico suo Confidente, che nella Tragedia di lui fece la Parte Seconda, venne poi nella Vallata a farne la Prima, disperatamente sommergendosi nel Fiume Torano. –

 

 

Della Messa Conventuale.

 

In quanto alla Insigne Collegiata di S. Maria Maggiore mi occorre registrare, che nell’Anno stesso 1669, che il vescovo Domenico si appartò da Piedimonte, fu ordinata in Essa la Messa Conventuale Quotidie per più [244] Munificenza della Duchessa di Laurenzano D. Diana di Capoa, o Capoua, con Facoltà nondimeno al Canonico, che la cantava, di poterla applicare così per altro obbligo, come per sua divozione. – Ma nell’anno 1682 con Istrumento, rogato per Notar Carlo Ciccarelli si convenne, che la detta Messa dovesse applicarsi nei giorni Feiali (giacché nei giorni Festivi di Precetto doveva applicarsi Pro Populo) per D. Carlo Gaetano, e da altri Benefattori.

 

 

Altro Breve per la Insignità di S. Maria Maggiore.

 

Intanto, sebbene non aveva bisogno S. Maria Maggiore di Piedimonte, di maggiormente mettere in chiaro la Sua Insignità, a Maggioranza, e Precedenza, che le era dovuto dalle Chiese sue Emule, pure nel 1692 volle impetrare da Papa Innocenzo XII un Breve, confirmatorio del Decreto della Sacra Congregazione dei Riti nel 1662 a suo Favore emanato come si è detto. –

 

 

Dello Smembramento di Sepicciano da S. Maria Maggiore.

 

Siccome il Primo Avvenimento di questo Secolo XVII, a proposito della Chiesa (...) di S. Maria Maggiore di Piedimonte si fu lo smembramento da lei della Chiesa, e del Popolo di S. Potito, così l’ultimo Avvenimento di questo medesimo Secolo XVII, toccante S. Maria, si fu la Erezione in Parrocchia della Chiesa di S. Marcello del Casale di Sepicciano, con una differenza, che dove la Chiesa di S. Potito era stata Chiesa (a) Battesimale prima, che dal Vescovo Angelo fosse unita, ed incorporata, con le altre sue Compagne, a S. Maria Maggiore. – Quella di S. Marcello, che non fu mai più che una Piccola Chiesa Collettizia di due, o tre Preti, che potevano abitare in un sì piccolo Casale, ebbe la sorte di essere eretta in Parrocchia.

 

Osservazione.

I.   La separazione di Sepicciano da Santa Maria Maggiore, (...) [seguono righi cancellati].

II. La Chiesa di S. Potito prima di Monsignor Angelo Sanfelice era Chiesa Battesimale, e come tale doveva essere ben corredata (...) [segue un rigo e mezzo cancellato]

(...) [il foglio 246 è quasi interamente cancellato: composto di 30 righi, questo è quanto è stato risparmiato]:

  5° rigo. – quando nel 1417 fu

11° rigo. – La stessa nomenclatura, in possesso

12° rigo. – Tutto si sa bene: solo

15° rigo. – quando l’ebbe

16° rigo. – Alife ed Alife poi l’ebbe con Carta

17° rigo. – gine, e Roma Antica. – Ma

19° rigo. – ma oggi  ... segno

20° rigo. – tale, che oscura gli anni di Matusalemme

21° rigo. – istesso – Ma quella

22° rigo. – il nome... dunque non può vantare

23° rigo. – E perché

24° rigo. – no? Anzi il triplo, e forse più

25° rigo. – che varia... debbe esistere, o

26° rigo. – no? Ma come si chiamava

27° rigo. – Si chiamava Alife e

29° rigo. – antica famiglia,

30° rigo. – quando viveva...

 

[247] Nel 1695 si ottenne dunque, a ricorso del Popolo di Sepicciano dalla Sacra Congregazione del Concilio, a cui fatto ne aveva Relazione antecipatamente il Diocesano, il seguente Rescritto:

Aliphana Erectionis Parochiae – Populus Sepiciani ex quatuor centum Animabus constitutus, attentis notabili unius Millearii distantia, et asperitate itineris a collegiata Parochiali Terrae Pedemontis, supplicat indulgen Episcopo, ut eis Prochum deputet proprium, qui resideat in eodem Casali, et Ecclesia S. Marcelli, dum tam ipse, quam Baro loci congruam pro Eo necessariam subministrabunt.

Die 28 Maji 1695 – Sacra Congregatio Eminentissimorum S. R. Ecclesiae Cardinalium, Concilii Tridentini Interpretum – Attenta Relatione Episcopi Aliphani, benigne commisit Eidem, ut veris existentibus narratis, super expositis, utatur facultate sibi tributa a Sac: Congregatione Concilio Tridentino Cap: IV Tess. XXI de Refor. ... Cardinalis Mariscottus Pro-Praefectus – Locus Sigilli – L. Pallavicinus Secretarius. –

Non si fece però uso di questo decreto, se non a Capo di Sedici Mesi, cioè sino a Settembre del 1696, che il detto Popolo fece Istanza nella Curia Vescovile per la medesima Erezione, offerendosi di somministrare tutta la Cera necessaria alla celebrazione delle messe per tutto l’anno, ed altre Funzioni, e per l’accompagnamento del SS.mo viatico – E da parte del Barone del luogo annui ducati cinquantadue, coll’obbligo della Messa Quotidiana al Parroco destinando [248] Ed anche da parte degli Economi del SS.mo Sagramento di Piedimonte annui ducati Otto di Oglio per mantenimento della lampada davanti la SS.ma Eucarestia – In seguela di che furono esaminati i Testimoni, che fecero dolorose, ma giuste deposizioni contro i R.di Canonici di S. Maria, che facevano morire quasi tutti senza i sagramenti per loro codardia – presentati gli Istrumenti di detti Assegnamenti – e citati i Canonici di S. Maria ad dicendum etc. et ad praestandum eorum consensum, alias etc. – Il che da loro fu fatto sotto le Condizioni infrascritte. –

I.                   Di non restar gravati, ed interessati di contribuire al nuovo Parroco somma alcuna, né perpetua, né ad tempus; e restare immuni da qualunque peso, ancorché fosse de Natura Rei.

II.                Di dovere detto Parroco ogni Anno nella Festa della Vergine Assunta venire in S. Maria, in forma Parochi, e presentare ai di Lei Canonici una libbra di Cera Lavorata, in ricognizione del diretto Ius, che hanno sopra detta Parrocchia.

III.             Che volendo qualsisia di detti Canonici portarsi in detta Parrocchia ad amministrarvi il Battesimo a qualunque Infante, il Parroco non ce lo possa impedire.

IV.            Che accadendo ad Essi Canonici di passare per qualunque luogo del distretto di essa Parrocchia, o siano tutti, o la maggior Parte, ed anche uno solo con croce, e stola, non possa esso Parroco impedirli di passare, e ripassare a loro Arbitrio. [249]

V.               Che nemmeno impedire possa il Parroco di S. Potito, quando passi processionalmente per lo distretto di Sepicciano nella Festa di S. Marcellino, o nelle Feste di Pasqua, ed in altre circostanze, volendo andare in S. Maria Maggiore, o in S. Maria Occorrevole, o altrove, del pari con croce, e stola, anche nella stessa Collegiata di S. Maria, e ciò per dritto antico, che vanta la Chiesa di S. Potito.

VI.            Che nel Sabbato Santo non possa suonare le Campane di detta Parrocchia prima, che suonino quelle di S. Maria Maggiore di Piedimonte.

VII.         Che se mai si dimettesse detta Parrocchia avigenda restino intatti, ed illesi i dritti, ragioni, ed azioni, che dessi Canonici vi hanno – Al che siegue la sottoscrizione dell’Arciprete, Prima dignità, e di tutti gl’altri undici Insigni Capitulari di S. Maria Maggiore di Piedimonte.

Quindi essendo stati ammoniti sotto il dì 4 marzo 1697 di portasi a dì 6 del detto mese in detto Casale, per assistere alla designazione dei Confini di essa Parrocchia, o pure di mandarvi altre persone ad assistervi per Essi – Il medesimo giorno fu fatta la detta designazione coll’intervento del vicario Generale della Curia Alifana, ed il Cancelliere di essa, non meno che con quella dei Signori Canonici di S. Maria D. Pasquale Giorgi, e D. Carlo Raucci, in nome, e parte di tutto il di lei Capitulo in presenza di testimonii in numero opportuno, [250] e ne fu stipulato Istrumento da D. Francesco Canonico Pezza, Notaio Apostolico.

Ultimamente, essendo preceduto assegnamento, fatto dagli Economi della Cappella del SS.mo di Piedimonte, di alcuni Capitali di annua rendita di ducati sette, ed un Tarì, sotto il dì 10 mar: 1697 per gli atti di Notar Tommaso Ciccarelli – E preceduta in data del giorno seguente la monizione ad sententiam definitivam, fu questa proferita il dì 14 dello stesso mese, ed anno dalla vescovile Curia di Alife, e con essa la Chiesa di S. Marcello di Sepicciano fu eretta e fondata in Parrocchiale, e Curata – L’elezione a deputazione del Parroco pro tempre riservata all’ordinario, ed alla S. Sede apostolica; libera da ogni Giuspadronato, fuorché dai dritti riservatisi dal Capitulo di S. Maria Maggiore di Piedimonte; con in facoltà di esigere le decime dagli abitanti di detto Casale. E questa è la Congrua? – Finocchi.

Ed ecco una Parrocchia fata di nuovo, che oggi altro non ha, che le decime, avvegnaché l’assegnamento di duc: 52 dalla Casa di Laurenzana è mancato, e non è stato Capiente nel Patrimonio del dotante, di cui si è fatto concorso nel S.R.C.

Il frutto di quei pochi Capitali appena basta per l’olio della lampada, che arde innanzi il venerabile.

Si era offerto il popolo di mantenere la Chiesa provvista di Cere, ma in fractione panis nessuno ne dava. – Bisognò, che si proponesse il [251] bisogno nel Pubblico Parlamento di Piedimonte, da cui a dì 20 Marzo, cioè Sei giorni dopo la sentenza di Erezione, fu determinato, che durante il bisogno, si dassero per detta Causa annui ducati Otto. Oh miseria! – Ognuna sa, che non si debbono fare le nozze coi Funghi, e pure qui furono fatte!

 

Fine del Secolo XVII

 

 ç   Precedente (I parte)               Piedimonte Matese         Home page        Segue (III parte)  è