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[216] Della Insignità Di S. Maria Maggiore
Ottenuta Dalla S. Sede Apostolica, Quanto Invidiata, e contrastata Dagli
Emuli...!! Cap:
Nell’anno appunto Milleseicentosessanta (1660) che
si introdusse nella S. Congregazione de’ Vescovi, e Regolari la Causa fra la
collegiata Chiesa di S. Maria Maggiore di Piedimonte; e la collegiata
dell’Annunciata di Vallata, per la Chiesa del Carmine, vertiva un’altra Causa
nella S. Congregazione dei Riti fra la medesima collegiata di S. Maria di
Piedimonte da una parte, e quelle dell’annunciata della Vallata, e di S. Croce
del Castello, dall’altra, per un Decreto di Insignità, che alla Prima era stato
accordato, dalla stessa S. Congregazione de’ Riti fin dal 9 Luglio 1650, che
così canta: “Collegiatam Ecclesiam S. Mariae Majoris Oppidi Pedemontis ad
omnes Juris este itus INSIGNEM ESSE, atque ideo honoribus, praerogativis,
praeminentis, et privilegiis Collegiatorum Insignium frui [217] posse,
et debere.
Questo fu quello, che dir volle il Vescovo Dossena,
quando, perché non si accendesse foco maggiore, rescrisse, che stante la
pendenza della lite delle Controversie supra le Precedenze, che vertiva nella
Curia Romana fra le due Chiese, si astenessero gli Avversarii di volere andare
alla Visita della Chiesa del Carmine.
Avevano però, avverso questo Decreto del 1650 le
Collegiate dell’Annunciata, e di S. Croce fatto ricorso alla Santità di Papa
Innocenzo X l’anno seguente 1651, ed ottenuto particolare Rescritto nella
segnatura di Grazia a dì 13 Marzo di detto Anno che diceva, che citata la
Chiesa di S. Maria, la S. Congregazione de’ Riti di nuovo sentisse le Parti
sopra l’Articolo della Insignità, ma caso si dubitasse della collegialità si
rimettesse la Causa alla Datarìa.
Con tutto questo Rescritto, non vollero essi
indirizzarsi alla S. Congregazione de’ Riti, ma andarono a dirittura al
Cardinal Cecchini, Pro-Datario, cui avendo esposto, che i Canonici della
Collegiata di S. Giovanni in Numero di Cinque si erano uniti a quelli di S.
Maria in Numero di Sette, senza Apostolico Assenso, veniva detta unione ad
esser nulla, e però fecero istanza, perché venisse disciolta. Ma il Cecchini,
con tutto che assai propenso a favorirli, non poté fare a meno di scriverne pro
Relatione all’Ordinario, dopo che ne avesse preso diligentissimo informo. Era
questi Monsignor Pietro Paulo Medici, che niente potendo provare di detta [218]
sognata Unione con Iscritture, né con Testimonii, poiché già da un Secolo, e
mezzo addietro si trovavano esser Dodici Canonici in S. Maria, e non vi era chi
si ricordasse, o si potesse ricordare del Contrario, intraprese di volerne
cacciare qualche cosa dall’Esame degli stessi Canonici di lei, (ignorando la
massima, che non sunt petenda Arma de Domo rei) e perciò giudizialmente
gli esaminò tutti Dodici sopra la loro qualità, che risposero essere di
Canonici di S. Maria, dimostrandone ciascheduno la Propria Bolla, dove si
vedevano nominarsi ancora i loro Antecessori, ed interrogati sopra i Canonici
di S. Giovanni, dissero di niente saperne. Dispiacque ciò non poco agli
AVVERSARI, epensando a farli dare altri Interrogatorii, gli fecero di Nuovo
chiamare in Giudizio, ma i CANONICI DI S. MARIA, RIDENDOSI DI TALE
INFORMAZIONE, NON VI VOLLERO PIU’ COMPARIRE, onde il buon Vesco[vo] altro non
poté farli, che Dichiararli Contumaci per non avere alla Citazione della Sua
Curia Ubbidire.
Intanto le Cose presero qualche Tregua, perché i
Canonici di S. Maria Temevano il Pro-Datario, che aveva fra i suoi Domestici il
Canonico Baffi di Castello, e lo Amava Tanto, che era giunto a promettere di
farlo Cardinale, se giungesse Egli ad essere Papa, avendoli di sua Mano posto
più volte in Testa la sua rossa Berretta, con dirli, che ci pareva molto Bello.
– I Cano- [219] nici dell’Annunciata ancor essi temevano di andare alla
Congregazione de’ Riti, che ben sapevano avrebbe sostenuto il Decreto di
Insignità, accordato ai loro Emuli, Monsignor Medici poi faceva da Paciere, ed
esortava gli Uni, e gli altri a fuggire i litigii. – Intanto eccoti
sopravvenire l’Anno dell’Universale Contagio, (1656) e lasciarvi la vita il
Vescovo, e gli uni, e gli altri Canonici disperdersi, chi di qua, chi di là. –
Ecco morto in Roma il Cecchini, e passato all’altro Mondo Innocenzo X, ed
eletto Pontefice Alessandro VII, da cui nel 1660 in Data dei 3 di Giugno i
Canonici di S. Maria impetrarono un Breve in Data di Roma, sotto l’Anello del
Pescatore, che confermando l’accennato Decreto della S. Congregazione dei Riti
dei 9 Lug: 1651; di Apostolica autorità dichiarava, e decretava che tali sue
lettere fossero sempre ferme – valide – ed efficaci... E che dovessero
osservarsi da qualsivogliano Giudici Ordinarii, e Delegati, anche Auditori del
Palazzo Apostolico, ed a tenore di Esse doversi decretare, e definire, e
dichiararsi nullo, e di niun momento tutto, ciò, che fosse attentato in
contrario... Anno Sesto del Suo Pontificato – Ugolino - .
Ottenuto tal Breve, fu immediatamente presentato
all’ordinario in Piedimonte, che fecevi l’osservatoria seguente: “Die 26 mensis
Iunii 1660 Pedemontii in Episcopali Palatio praesentatum fuit retroscriptum
Breve apostolicum et supra caput receptum omni, qua decet, reverentia, [220]
et dictum, quod debite, Executioni demandetur juxta eius seriem, tenorem, et
continentiam – Sebastianus Dossena Episcopus Allifanus.
Antecipatamente però a questo Rescritto, i Canonici
Avversarii avendo avuto notizia di tal breve, avevano già dato Supplica al
nuovo Cardinale Pro-Datario, perché avocasse la causa della S. Congregazione, e
l’istituisse nella Dataria Apostolica, a tale effetto trasmettendoli il
menzionato Processo, fabbricato dal fu Monsignor Medici, facendo gran
fondamento sopra la dichiarazione di Contumacia, da lui fatta contro i Canonici
di S. Maria, e la sognata unione del loro Capitolo a quello di S. Giovanni.
Sopra di che gliene avanzarono la Supplica, che segue per avocare la causa
dalla S. Congregazione, e portarla alla Dataria.
Eminentissimo, e R.mo Signore – li
Canonici, e Capitolo della Collegiata Chiesa della SS.ma Annunciata
di Piedimonte, in contrada della Vallata, Diocesi di Alife – divotissimi
oratori della Eminenza Vostra, umilmente l’espongono, come (1). sin dall’Anno
1474 dall’Arcivescovo di Benevento, in vigore di lettere apostoliche, a lui
direte dalla felice memoria di Sisto IV, furono (2). erette nello stesso tempo,
e dalla stessa natura nella Terra di Piedimonte Quattro collegiate, con
assegnarle il Numero dei Canonici per ciascuna Collegiata, cioè nella Chiesa di
S. Maria (3). Canonici Sei – nella Chiesa di S. Giovanni Canonici Sei – e nella
Chiesa della SS.ma Annunciata canonici Sei – E perché [221] li
canonici di S. Giovanni si sono (4). Uniti a quelli di S. Maria, e la
espedizione delli canonicati, che vacano di S. Giovanni, non più sotto nome di
S. Giovanni, ma bensì sotto nome di S. Maria, si spediscono; la quale unione
non essendo stata fatta con beneplacito apostolico, come si ricava; pertanto fu
ricorso dall’anno 1651 alla beata memoria del Signor Cardinale Cecchino, allora
Prodatario, ed esposta detta Unione esser Nulla, mentre non vi era intervenuto
beneplacito apostolico; dove se ne ottenne una lettera, diretta a Monsignor
Medici, che pigliasse informazione di tutto; in virtù della quale fu fatto
processo, ed esaminati li testimonii li stessi canonici di S. Maria, in
conformità del processo in pubblica forma che si dà a vostra Eminenza, dove
(5). consta, esser stata fatta detta Unione absque beneplacito Apostolico,
in grave pregiudizio del culto divino.- Pertanto gli Oratori ricorrendo alla
benignità di V. Eminenza umilmente supplicandola pigliare quelli rimedii
opportuni per la dissoluzione di detta Unione, mentre è stata nullamente fatta,
e pretendendo per detta unione precedere alli Canonici delle altre Collegiate.
Si può dare Memoriale più inetto, e colmo di false
assertive?
I. assertiva – La Asserta Bolla, anzi Falsa,
dell’Arcivescovo di Benevento non è del 1474 ma del 1481.
II. – Non fu erezione di Collegiata, ma conferma dei
Regolamenti di un Vesco[vo]. Si legga.
III. – Dice Sette, e non Sei. Cecaggine...!...!
IV. – Assertiva fatta gratis, non provandosi con
veruno Documento.
V. – Il beneplacito Apostolico non poteva cadere
sopra Cosa Non Fatta.
Ricevuto dunque il Cardinale Prodatario il Processo
pieno di inutili Esami, ed inezie, nientemeno della Sciocchissima Supplica,
sprezzato quello, come inetto, ne scrisse solamente a Monsignor Dossena, perché
si informasse, e riferisse, la lettera che segue.
Ill.mo etc. Invio a V. S. Ill.ma
il congiunto Memoriale per Ordine di Nostro Signore, acciocché Ella si contenti
di informarsi esattamente di quello, che si è veramente osservato, e da quanto
tempo in qua in materia della Precedenza delle Collegiate di S. Maria,e di S.
Giovanni unite, e l’altre della SS.ma Annunciata, e di S. Croce
della Terra di Piedimonte, luogo di cotesta Diocesi, perché nel Processo
esibito qui non consta della detta consuetudine, nemmeno se sia stata
universale in qualunque atto, loco, e tempo particolare, e se sia stata
pacifica: però desiderando Sua Santità di avere di questo notizia certa, ne
attenderò coll’istesso Memoriale la Relazione da V. S. Ill.ma quanto
prima in conformità della Santa Mente di Sua Beatitudine, che li significo
colla presente. E confirmandole etc. Roma 16 Giug: 1660. Il Cardinale
Prodatario.
[223] Non tardò Monsignor Dossena ubbidire a quanto
gli veniva dal Prodatario comandato in Nome del Papa, e fatta ogni diligenza
dovuta in informarsi del tutto, riferirlo all’istesso Eminentissimo, scrivendo:
Eminentissimo, e R.mo etc. Corrispondo
gli ossequii più dovuti dall’animo colla sincerità della penna. – Non mi porta
la propria debolezza in riconoscimento del Sommo Onore compartitomi dalla
Singolare Umanità di Vostra Eminenza, con incaricarmi di ordine di N. S. la
relazione sopra la verità dell’esposto per parte delli Canonici della SS.ma
Annunciata della Vallata sul memoriale, che si manda qui ingiunto, e con aver
fatto sopra di esso matura considerazione, non posso non confermare a V. E. la
realtà del fatto, e della assertiva circa la primitiva (1) erezione delle
quattro Collegiate in Piedimonte, Terra di questa mia Diocesi, sin dall’anno
1474, come quella, che apparisce dalla Bulla medesima, che ne fu spedita in
quel tempo, con uno svario solo circa il Numero dei Canonici, che dove nella
Collegiata di S. Maria Maggiore di Piedimonte se ne asseriscono nel Memoriale
assegnati Sei, in effetto furono Sette, siccome dalla Bolla suddetta; Uno dei
quali fu costituito in Dignità col titolo di Arciprete, che ancor di presente
si continua. – Devo dippiù confermare a V. Eminenza la verità dell’Esposto
circa (2) l’Unione seguita fra la detta Collegiata di S. Maria con quella [224]
(...) di S. Giovanni, che nella sua Origine fu dotata di cinque Canonici, in
qual riguardo sono al presente quelli di S. Maria non più setta ma Dodici. – Questa
però non è Unione di tempo prossimo, ma bensì di Tempo (3) immemorabile, a
segno che non ci è memoria di Uomo in contrario. Così si ricava chiaramente da
diverse Scritture antiche, ed in particolare da due Bolle, spedite dal medesimo
Capitolo della Collegiata di S. Maria sopra la Collazione che Egli fece in
virtù di costituzione Apostolica, e di antica consuetudine, di Due Canonicati,
uno vacante per libera Rassegna dell’anno 1534 e un altro per morte nell’anno
1535, a quale effetto congregati li Canonici a suono di Campanello al Numero di
Nove si asserirono costituire la maggior parte del loro Capitolo. – Che se
dette Collegiate non fussero state (4) unite fin dall’anno 1534 non avrebbe
potuto darsi questo Numero. – Così anche si conferma da un Processo, che si
conserva nell’Archivio della mia Corte, fabbricato nel 1609, in occasione, che
li Sacerdoti delle Collegiate e di Castello, e della Vallata pretesero di
recedere dallo antico Solito di cantare la prima Messa in quella di S. Maria
Maggiore, nel quale per pruova di detto Solito, e della Preminenz di detta
Collegiata di S. Maria alle due altre, trovo esaminati Tre Testimonii. Uno di
età di anni Sessanta, e due altri di Ottanta per ciascheduno, che tutti
concordemente [225] depongono, per quanto possono ricordarsi, essere stati
sempre dodici Canonici nella Collegiata di S. Maria, e fra essi in ogni tempo
alcuni graduati, o in Teologia, o in legge, ed in questa conformità non trovo
Bolla alcuna, spedita da cotesta Datarìa, o da miei antichissimi Predecessori,
di canonicato veruno sotto il titolo di S. Giovanni, ma bensì tutti
indifferentemente sotto il titolo di S. Maria Maggiore, la quale nella
onorevolezza dei requisiti porta veramente qualche maggioranza seco alle altre
due Collegiate, benché erette nello stesso tempo, mentre che mi vien supposto
sia stata in possesso precederli nelle funzioni dei Sinodi, e delle benedizioni
degli Ogli Santi, come anche perché nella Bolla dell’Erezione (5) viene prima
nominata la Collegiata di S. Maria Maggiore, delle altre, e per trovarsi questa
numerosa di dodici canonici, tra quali uno costituito in dignità, con titolo di
Arciprete, dove nelle altre sono solamente Sei, senza alcuna dignità, ed anche
per ritrovarsi situata nel corpo della Terra, dove fanno residenza li vescovi,
li Padroni Temporali, e li Governatori. – Ben è vero che sette anni sono in
occasione di morte di una Duchessa Padrona, che lascio il suo cadavere nella
Chiesa di un Monastero di Monache, da lei fondato, dentro li limiti della
Parrocchia della Vallata, concorse al Funerale così la Cattedrale, come le
altre Collegiate, e li Canonici di Esse collegiate camminarono tra di loro per
via di anzianità, caso non più succeduto né [226] (...) avanti, né dopo, per
quella notizia, che ne ho potuto avere; e mi vien supposto, che intanto che i
Canonici di S. Maria condiscesero a questo partito, in quanto che quelli
dell’Annunciata, gli cederono l’ingresso dentro la loro Parrocchia ed in segno
della Maggioranza precedé l’Arciprete di S. Maria a tutte le Collegiate.
Questo è quanto con ogni sincerità posso riferire a
V. E. con aggiungere, che trovandosi la Collegiata di S. Maria Maggiore dotata
degli accennati, ed altri Requisiti, ugualmente Onorevoli, l’esposto ________ prima
come mi han supposto alla S. Congregazione de’ Riti, e successivamente alla
Santità di N. S. ed avendoli stimato Sua Beatitudine meritevoli della Grazia
della Insignità, si è degnata di prossimo concederla per Breve dichiarando il
Suo Capitolo Insigne. – Del resto, ambizioso di ogni maggior esaltazione,
dovuta etc. – Piedimonte 10 Luglio 1660 – Di V. Eminenza – Um.mo –
Sebastiano Dossena, Vescovo di Alife. –
Prima di passare oltre alla Narrativa dei Fatti,
Devo Notare che anche Monsignor Dossena, Stava (1) nel falso supposto, che la
Bolla del 1474 fosse Bolla di Erezione di Collegiata . – Dio buono, leggete,
leggete Monsignor mio, di grazia, e vedrete che è Bolla di Conferma dei
Regolamenti [227] (...) del Vescovo Angelo; e sebbene in Essa si tassa il
Numero de’ Preti, che servir dovevano le Quattro Chiese, ciò si fa per
escluderne i Preti non Beneficiati, che vi erano inclusi da detto Vescovo
Angelo, non per erigerle in Collegiate – E dove si legga in detta Bolla questo
Vocabolo di Erezione? O questo altro di collegiata? Vi si legge solo “Qi
prebyteri Canonici vocantur” ma tali voci servono solo per burlare il
Prossimo, con un Titolo sine Re, non per costituire collegiate e
Capitoli.
II. – Stava ancora Monsignor Dossena nell’altro falso
supposto della Unione seguita della collegiata di S. Giovanni, che mai fu
eretta tale, e mai ebbe Canonici, se non quei cinque nuncupativi – effimeri –
aerei – fantastici – non insigniti – non bullati – e non esistenti altrove, che
nel concavo della luna, dove M. Ludovico Ariosto pose (Furioso Cant. XXIV):
“L’inutil tempo, che si perde in gioco,
e l’ozio lungo d’uomini ignoranti,
vani disegni, che non han mai loco...”
III. – Che unione di Tempo Prossimo, o Tempo
Immemorabile? Li Dodici (XII) Canonici di S. Maria furono sempre di S. Maria,
avendo Noi mostrato chiaramente, che dai Primi Anni del Secolo XVI erano in
questo Numero i Canonici di lei, e nell’Antecedente Secolo non vi furono
Canonici né in S. Maria, [228] né in S. Giovanni, né in altra Chiesa di
Piedimonte.
IV. – E pur là coll’unite? – I Canonici di S. Maria
erano ab initio XII, e perciò non gli fu d’uopo unirsi con Altri.
V. – Non solo in questa Bolla, ma nello Istrumento,
molto più Antico dei Regolamenti del Vescovo Angelo sempre S. Maria è nominata
la Prima, e così in tutte le Scritture Antecedenti, e Seguenti, dove occorre,
che sia nominata colle Altre.
Ma ritorniamo ai Fatti – Per tale relazione, fatta
dal Vescovo Dossena al Cardinal Prodatario, e per lo poco conto, in cui tenne
il Processo del Medici, disperando gli Avversari di S. Maria, riuscirli in
Dataria cosa di buono, fecero istanza in Sacra Congregazione, che la Causa si
rimettesse alla Rota nel 1661, ma da Essa Sacra Congregazione fu detto:
“Aliphana 1° Octobris 1661 – Petentibus Canonicis
SS.mae Annunciatae remitti Causam ad Rotam, Eminentissimo cardinali
Azzolino referente, eadem sacra congregatio mandavit, ut videatur super bono
Jure in Sacra Congregatione”.
Restata così la causa in S. Congregazione,
frattanto, che gli Avvocati di ambe le parti scrivevano con tutto impegno per
li loro rispettivi Clienti (come Fé per S. Maria Maggiore il celebre Cardinale
de Luca con quel suo bellissimo Discorso inserito poi nelle sue Opere. De
praeminentis. Tom. 8) i Canonici di S. Maria impetrano da Monsignor Dossena
(dimorando Egli in Frascati) l’attestato, che siegue, e che esso de lUca pare
che abbia intrapreso, in do discorso, a commentare.
[229] “Omnibus, et singulis, praesentes
inspecturis – visuris – et audituris, Fidem facimus, et testimonio Veritatis
testamur; Terram Pedemontis, Nostrae Aliphanae Dioecesis, in qua semper habitat
Dominus Temporalis, Dominus Dux Laurentiani, constare ex Septingentis Focularis
circiter, ibidem Nostra Residentiam, ex Apostolico Indutto, facere Functiones
omnes Ecclesiasticas in Collegiata Ecclesia Sanctae Mariae Majoris dictae
Terrae explere, exceptis Functionibus Olei Sancti, et Synodi; ac ibidem Verbum
Dei in Quadragesima per Praedicatores dici. – Insuper, dictam Ecclesiam
Collegiatam constare ab imemorabili Duodecim Canonicis, ac Archipresbytero, qui
est Caput Capituli – Arcam, Sigillum commune, a chorum, et Stallum, singulis
convenientem habere, ac demum, Canonicos dictae Collegiatae in functionibus
omnibus Ecclesiastis, Canonicos aliarum, Collegiatarum, nostrae Dioecesis,
antecedere, et praecedentiam habere, prout haec omnia Nobis plane, et legitime
constant. In quorum Fidem etc. Datum Tusculi 26 Octobris 1661 – Sebastianus
Dossena, Episcopus Allifanus”.
Esaminatosi quindi il buon dritto, che credevano di
avere i Canonici dell’Annunciata della Vallata, e di S. Croce del Castello di
Piedimonte in S. Congregazione dei Riti, e trovatosi da Essa, non ne avevano
alcuno, ne ebbero ai 21 Gennajo 1662 il seguente Decreto Contrario.
Aliphana. – Sac: Rit: congregatio ad relationem E.mi,
et R.mi cardinalis Azzolini, partibus auditis, declaravit: (...) [230] Constare de
Insignitate Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae Pedemontis, Allifanae
Dioecesis, eique deberi praecedentiam super Collegiatas SS.mae
Annunciatae del Vallata, et S. Crucis del Castro, eiiusdem Dioecesis, ac super
Huius modi Perpetuum Silentium imponi mandavit. Die 21 Ianuarii 1662.
E pure con tutto questo Espresso Comando di Tacere
Perpetuamente, Vollero Parlare, dando supplica al Papa, perché di nuovo rimettesse
la causa alla sua Dataria, Dicendo:
“Beatissimo Padre – Li canonici di S. Croce di
Castello, e SS.ma Annunciata della Vallata, Diocesi di Alife etc.
espongono, che avendo i canonici di S. Maria Maggiore, di Piedimonte della
medesima Diocesi Di Alife usurpato il nome di Collegiata Insigne, in
pregiudizio delle chiese oratrici, e sopra di cui avendo estorto Decreto dalla
Sac: Cong.e de’ Riti, non citate, non sentite le Chiese oratrici,
ricorsero alla Santa memoria di Innocenzo X, ed ottennero particolare rescritto
nella Segnatura di grazia sotto li 13 marzo 1651, citata la Chiesa di S. Maria,
che la detta Sac: Cong.e de’ Riti di nuovo sentisse le parti sopra
l’articolo della Insignità, ma caso si dubitasse della Collegialità si
rimettesse la causa alla Dataria della santità vostra l’anno 1651. E Così,
passati dieci anni, senza ritornare più alla Congregazione de’ riti, la detta
Chiesa di S. Maria di Piedimonte espose alla Santità vostra il primo decreto,
estorto a suo favore dalla Congregazione de’ Riti, e tacendo il rescritto della
santa memoria d’Innocenzo X impetrò orrettiziamente il Breve, confirmatorio
[231] del primo decreto di d.a Sac: Cong.ne de’ Riti, ed
esponendo, che la chiesa di S. Maria, non essendo collegiata, molto meno può
essere collegiata Insigne, e che perciò essendo in controversia tra le parti:
Se la Chiesa di S. Maria sia collegiata, era luogo alla remizzione della causa
alla dataria, in esecuzione del suddetto rescritto; ma perché tal breve
confirmatorio si suppone, la suddetta chiesa di S. Maria di esser collegiata,
la detta congregazione, senza disputare questo punto, e senza rimetterlo alla
dataria, decretò: constare de Insignitate – Ricorrono però le Chiese
oratrici alla Santità Vostra, e rendendosi certissime, che se la chiesa avversaria
avesse esposto pendere in controversia tanto sopra la collegialità, quando
sopra l’insignità, e che l’articolo della collegialità era stato rimesso alla
Dataria, la Santità Vostra non avrebbe concesso il Breve, né permessa la
narrativa che la chiesa avversaria si collegiata. – Pertanto supplicano la
Santità Vostra, degnarsi commettere al Sig.r Cardinal Prodatario,
che avocando questa causa della collegialità dalla Sac: Cong. de’ Riti al
Tribunale della Dataria, sentite le parti proceda per giustizia, ed intanto
inibisca, che non si avvagliano del Breve, né innovino cosa alcuna, e faccia
tutto quello, che stimerà di giustizia, che etc.
Conobbe però il Papa – che la Dimanda degli oratori,
di esser rimessa la Causa alla Dataria (dove era [232] andata due altre volte,
e niente ricavato se ne era) era un non volerla Finire, Rescrisse sotto la
Supplica: Alla Congregazione de’ Riti.
Agitatsi dunque in essa Congregazione per la Terza
volta con tutto impegno la causa, Ecco il Decreto, che vi fu fatto a. 4 Marzo
1662.
Aliphana – Ad Sanctissimum confugerunt Canonici S.
Crucis de Castro, et SS.mae Annunciatae de Vallata, Aliphanae
Dioecesis, ut Canonicos, S. Mariae Pedemontis, ejusdem Dioecesis, super
Collegialitate ejusdem Ecclesiae, a Sacra Rituum Congregatione avocari, et
Cardinali Datario perpendendam, ac terminandam committi. At Supplici eorum
libello per Sanctitatem Suam ad Congregationem Sacrorum Rituum simpliciter
remisso; Eminentissimi Patres, eidem Sacrae Congregationi Praepositi, ex quo
ejusmodi controversiae, mature discussae, impositum sit Perpetuum Silentium,
die 21 Ianuari proxime praeteriti, rescribi mandaverunt: Lectus.
Dopo tanti Decreti a loro contrarii, e dopo un lectus
così vergognoso, non restava altro agli Avversari, se non che impedirne la Esecuzione,
come vi si adoperarono a tutta possa.
Il perché i Canonici di S. Maria ebbero di nuovo
ricorso alla Sacra Congregazione, dimandando provvedimento, e l’ebbero con
l’Ordine [233] che se ne scrivesse all’Ordinario:
Aliphana. – Cum alias Sacra Rituum Congregatio
declaravit, Constare de Insignitate Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae
Pedemontis, eique deberi Praecedentiam Super Collegiatas SS.mae
Annunciationis de Vallata, ed S. Crucis de Castro eiusdem Dioecesis, et Decreta
praedicta adhuc debito eare effectu, denunciatum fuerit: Sacra eadem
Congregatio, Ordinario scribi mandavit pro Executione Decreti praedicti.
Si scrisse però all’Ordinario, che era il Dossena,
nominato di sopra, il quale non mancò di dare tutti gli Ordini Opportuni per la
detta osservanza; ma volle Dio, che questo buon Prelato a dì 21 Dic: dello
stesso anno 1662 fusse dalla morte rapito, come sta registrato nel libro
Necrologico della stessa S. Maria Maggiore, dove fu seppellito a Cornu
Epistolae dell’Altare del Venerabile in detto anno 1662, e non già nel
1664, come erroneamente notò il Continuatore dell’Ughelli, Ital: Sac: Tom: VI.
–
[234] Monsignor Caracciùolo Non curò, Morto
Dossena, i Decreti della S. Congreg:ne a favoe di S. Moria. Morì...
Finalmente. Il Nunzio Pontificio di Napoli Diede
mano alla Esecuzione...
Cap:
Succede al buon Dossena nel Vescovado di Alife in dì
anno 1664 D. Domenico Caracciolo, Prete di Gaeta, che malconsigliatamente si
dichiarò del partito degli Avversarii di S. Maria, e non curò di fare eseguire i
Decreti, a di lei favore emanati dalla Congregazione de’ Sacri Riti, a cui
ricorsero di nuovo i di lei Canonici, esponendo la Disobbedienza ai medesimi di
ambe le Collegiate Avversarie, e n’ebbero questo Provvedimento a Dì 21 Marzo
1665. –
Aliphana – Exponentibus Canonicis, et Capitulo
Insignis Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae Pedemontis, Canonicos Collegiatae
SS.mae annunciationis de Vallata, et S. Crucis de Castro Renuere
Parere Decretis S. Congregationis, edita super Insignitate Collegiatae ejusdem;
eadem Sacra Congregatio iterum scribi jussit Episcopo qui curet Servari Decreta
– 1665 –
[235] Ecco la lettera, scritta al Vescovo Domenico,
a Nome della S. Congreg.ne dal Cardinale Ginetto –
E.me uti Frater – Aliis Decretis, et
literis Sacrae Congregationis Amplitudini Tuae, declaravit, constare De
Insignitate Collegiatae S. Maria Majoris, Terrae Pedemontis, Aliphanae
Dioecesis, eique deberi Praecedentiam supra Collegiatas SS.mae
Annunciationis de Vallata, et S. Crucis de Castro, ejusdem Dioecesis. – At quia
ad aures Eminentissimi Cardinalis pervenit, quod Canonici ejusdem SS.mae
Annunciationis, et S. Crucis, in Spretum Sacrae Congregationis non obediant
dictis Decretis, et literis, imo non desistant Se nominare, et inscribere
titulo Matricis Majoris Ecclesiae, propterea eadem Sac: Rit: Congregatio,
mandat Amplitudini Tuae, ut executione Decretorum adamussim implere faciat, et
inobedientes compellat, etiam sub Censuris, authoritate ipsius Congregationis,
ad hoc ut perpetuum super hoc Silentium imponatur – Et quia superveniunt
Functiones Aebdomadae Sanctae, praecipue Iovis in constructione Olei Sancti, et
Sabbathi in pulsandis Campanis, eadem Sac: Rit: Congregatio praecipit, ut ipsi
Canonici SS.mae Annunciationis, et S. Crucis hisce temporibus
exordiantur Obedientiam, et Amplitudo Tua statim significet, quod contigerit. –
Alla quale lettera Monsignor Caracciolo, accecato da
Passione non castigata, non ebbe ribrezzo rispondere negli improprii termini,
che sieguono. –
E.me, et R.me D.ne.
– Paucis ab hinc diebus traditae mihi fuerunt literae ex parte Canonicorum
Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae hujus Pedemontis, Aliphanae Dioecesis, de
mandato Sac: Congregationis continentes, et Praecedentiam deberis super
Collegiatas SS.mae Annunciationis de Vallata, et S. Crucis de
Castro; ejusdem Terrae, nec non quod Canonici dictarum duarum Collegiatarum non
obediant Decretis, et literis Sacrae Congregationis in eorum Spretum, et non
desistant Seipso nominare, et inscribere titulo Matricis Majoris Ecclesiae. –
Quapropter mandat Sacra Congregatio, ut implere faciam executionem ejus
Decretorum, et inobedientes censuris affligam; et licet Mihi nullo modo sit
notum (sicuti nullus inst...) quidquid ex supradictis ad aures EE.rum
DD. Cardinalium pervenit; attanien parendo, ut debeo, praeceptis Illorum, non
desistam, omni qua decet diligentia inquirere in inobedientes, si qui fuerint;
et in quantum ad functiones Iovis Sancti in constructione, Olei Sancti, refero
Eminentiae Vestrae, quod per Edictum vocavi necessarios assistentes in dicta
constructione, scilicet duodecim Sacerdotes, septem Diaconos, et totidem
subdiaconos, et ex his sacerdotibus duos canonicos nominavi pro qualibet
Collegiata, qui duo de Collegiata S. Mariae non interfuerunt ex eo, quia unus
petiit licentiam per interpositionem Ducissae Laurentiani, alter vero finxit
cecidisse ab equo (cum consensu aliorum Canonicorum) in quo equitabat versus
Cathedralem, locum destinatum pro dicta functione; ad cuius actum [237] (...) deveniendo,
feci omnes nominatim vocare per Actuarium, destinatos ad eundem actum, inter
quos inveni quemdam Canonicum supradictae Collegiatae S. Mariae, nomine
Franciscum Battiloro, non vocatum neque destinatum ad talem actum. Et quia Ego
jam destinaveram alios duos sacerdotes ob deficientiam dictorum duorum
canonicorum, ideo eum dimis, quibus stantibus comparuit alius canonicus eiusdem
Collegiatae S. Mariae, nomine Ioseph Gambella, qui impediens, et perturbans
functionem, tanti valoris clamando, irreverenter dicebat, quod protestabatur
contra Me, tamquam inobedientem Decretis Sacrae Congregationis, ex eo quia
dimiseram illum canonicum Battiloro, ut supra non vocatum, ad quod respondi, ut
taceret, et ne veritatem occultarem, quia canonicus ille fuit dimissus tamquam
non vocatus, neque destinatus, tanto magis, quod in illo tunc primus omnium
vocatus, et nominatus fuit canonicus ille S. Mariae, qui ficte cecidit ab equo,
licet non interesset, et tamen alii Canonici duorum Collegiatarum SS.mae
Annunciationis, et S. Crucis nullum verbum contradictionis dixerunt ab talem
vocationem primo loco factam. – Quo vero ad sabbathum Sanctum supplico
Eminentiam Vestram me celebrasse missam in Ecclesia S. Antonii de Padua, de
jure Patronatus nequis praesumeret pulsare Campanas ante dictae Ecclesiae
Campanae sonum; quod aegre [238] tulerunt Canonici S. Mariae
protestantes se, tacientes multos actus pubblicos, Masanellorum more, cum magna
personarum multitudine, nulla habita reverentia, non dico meae personae, sed
dignitatis Episcopalis, qua licet indignus fungor. In quibus dicebant me
conferre debere Aliphiam ni Ecclesiam Cathedralem pro celebratione missae
huius, aut eorum Ecclesiam Collegiatam subjungentes, quod dum recusabam ire ad
alteram harum Ecclesiarum, non observabam decreta Sacrae congregationis, ad
quod respondi, quod Sacra Congregatio non mandat, quod ego vadam neque ad
illam, neque ad istam Ecclesiam, sed ut vobis sit praecedentia super
collegiatas SS.mae Annunciationis, et S. Crucis, quam vobis libenter
in casibus ad vos pertingentibus concedam. Et dum hoc sit, quod possum cum omni
riverentia, qua decet referre sacrae congregationi humillimas Eminentiae
vestrae ago reverentias.
Pedemontii hac die 6 mensis aprilis 1665.
Dominicus Episcopus Allifanus. –
Credeva Monsignor Caracciolo con tale lettera
occultare la sua Cabala, e la sua dipendenza indecorosa verso gli Avversarii di
S. Maria; ma la Sac: Congregazione comprese subito, che l’Avvenimento nella
Costruzione dell’Oglio Santo in Alife era stato da lui procurato perché li Canonici
di S. Maria non avessero la Precedenza, che gli era dovuta sopra i Canonici
della Annunciata, e S. Croce. – E l’aver Egli voluto celebrare nel [239] (...)
Sabbato Santo nella Chiesetta di S. Antonio fu perché le Campane della vallata
non si dicesse aver suonato dopo di quelle di S. Maria Maggiore di Piedimonte;
il che era apertamente Deludere gli ordini della Sacra Congregazione, che
circonscrisse ed annullò, all’Istanza, che gliene fecero i canonici di lei,
tutti gli Atti del Vescovo, così decretando.
Aliphana. – Capitulum, et Canonici Insignis
Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae Pedemontis contra collegiatas SS.mae
Annunciationis Vallatae, et S. Crucis Castri pro revocatione Actorum ob non
paritionem Decretis Sacrae Congregationis, illorumque omnimoda observantia, et
executione Decretorum, et interim Scribatur Episcopo Allifano juxta mentem. Die
21 Iulii 1665.
Ed ecco la Mente della Sacra Congregazione Spiegata
nella Seguente Lettera al Caracciolo. –
R.me D.ne uti Frater. – Adeo
admirati Sunt, atque acriter EE.mi Sac: Congregationis Rituum
Praepositi exceperunt, quod Amplitudo Tua, ea qua decet sollicitudine, et
diligentia Executioni non demandaverit sua decreta, debitaque reverentia non
paruerit suis literis postremo transmissis die 21 martii proxime praeteriti,
super Praecdentia, competenti Insigni Collegiatae S. Mariae Majoris Terrae
Pedeontis adversus Collegiatas SS.mae Annunciationis de vallata, et
S. Crucis de Castro, juxta forma Decretorum alias editorum, et quod viceversa
Te saltem indirecte praedictae Insigni Collegiatae Opposueris, prohibendo
Campanarum sonum, ac ejusdem [240] Collegiatae S. Mariae Majoris Canonicos
rejiciendo in consecratione Olei Sancti.
Adeo, inquam, aegre tulerunt Eminentissimi
Cardinales, ut omnes unanimiter Censuerint, committendum esse, prout
commiserunt, Illustrissimo Nuntio Neapolitano Praedictorum Decretorum
Executionem, et in eam Sententiam venerint, accersendi ad Urbem aliquem de
Contumacibus, ad Veniam pro omnibus Petendam, sicut procul dubio fieri
jussisent, nisi praefati Eminentissimi, minus agendum esse pro summis caloribus
censuissent. – Atque Haec Omnia Tibi Graviter Significanda esse Mihi Jus
Fecerunt, uti in posterum tamquam Merus Executor, et non Interpres Te geras in
Executionem, et Oservantiam Decretorum Sacrae Congregationis – quod dum
ita te facturum Spero. – Romae hac Die 20 Iunii 1665 – Cardinalis Ginettus – B.
Casalius S.R.C. Secretarius. –
Avutasi tal commissione dal Nunzio Pontificio di
Napoli; suddelegò a fare le sue veci in Piedimonte, il di lui Commissario in
Partibus D. Ferrante Giannuzzi, e poi D. Giuliano Gaudio, communicandoli ogni
Facoltà per detta Esecuzione, ed Osservanza, e di inquirere contro i
disubbidienti, e Contumaci, ed avvalersi del Braccio Secolare, e delle Censure
Ecclesiastiche, come Egli fece, intimando Monitorio ai Canonici della
Annunciata, e di [241] S. Croce; sotto pena di Scomunica per detto effetto, e
facendo poi quello affiggere ad Valvas di dette Loro Chiese, se non che quello
della Vallata, dopo essere stato affisso due giorni fu trovato lacerato di
notte; ma ne fu presa informazione esatta di nuova commissione del Nunzio, e
venendovi indiziato un Canonico della Vallata, ebbe per molto tempo ad andar
fuggiasco. –
Da quel tempo però sino a giorni nostri, vale a dire
per cento, e sedici anni hanno sempre suonato le prime le Campane di S. Maria
nel Sabbato Santo, e li Canonici della medesima Chiesa han sempre preceduto
quelli delle collegiate Avversarie, benché nella Consagrazione dell’oglio
Santo, non siano più intervenuti né essi, né quelli, facendosi da allora con
l’assistenza dei Semplici Preti, come fu introdotto farsi dal Caracciolo. –
Ed in quanto ad esso Caracciolo – mi dispiace
riferire, che sebbene mortificato con quella lettera ad mentem della
Sacra Congregazione, e più dalla Esecuzione dei Decreti, fatta dalla Nunziatura
di Napoli in suo dispetto, pure non si ravvide, anzi nel 1667 avendo il suo
Sinodo Diocesano, vi dichiarò Protettore di Piedimonte S. Sisto I Papa, e
Martire, ad esclusione di S. Marcellino Prete e Martire, che era stato
dichiarato tale dalla Sac: Congregazione de’ Riti sino dal 26 Agosto 1645 ai
tempi di Monsignor [242] (...) de Medici, e di nuovo a dì 6 Maggio 1646, sul
pretesto che vi era l’altro Patrono Diocesano, cioè detto S. Sisto; che pur tale
non era, perché non mai era stato Servatis servandis eletto
canonicamente, né da essa Sac: Congregazione approvato; che però la medesima
Sac: Cong.e sotto il dì 28 Gen: 1668 dichiarò che il Popolo, e Clero
di Piedimonte, non erano tenuti ad osservar di Precetto la Festa di S. Sisto,
non ostante il Decreto Sinodale del Vescovo.
Impetrarono però l’università, e gli uomini della
Terra di Piedimonte Monitorio dall’Auditore della Camera Apostolica, dove
fattosi carico di tutti i fatti suddetti, si querelarono degli abitanti della
Vallata, e Castello, e dei loro Parrochi, ed Ecclesiastici, che ricusavano
osservare di Precetto la Festa di S. Marcellino, e pubblicarla al Popolo, e
gl’Ecclesiastici far l’officio del medesimo Santo. Laonde gli fu ingiunto ubbidire
ai Decreti di essa Sacra congregazione. Alioquin etc. Roma a 22 Maggio 1669.
E perché i Vallatani, e Castellani non vollero
cedere, fidati all’Aura di monsignor Domenico, si proseguì la causa nella
medesima Sacra Congregazione, dove a 16 Settembre 1669 fu Decretato. –
Aliphana – Universitas Terrae Pedimontis, Aliphana
Dioecesis adversus Habitatores Vicorum Vallatae, et Castelli dictae Terrae
super Celebratione Festi de Praecepto S. Marcellini Martyris, Unici, et
Principalis Patroni dicti loci, legitime electi, et approbati a Sacra
Congregazione
[243] quae Omnino mandat, juxta posita; et petita, omnibus Parochis, et
Clericis dictorum Vicorum Vallatae, et Castelli, ut in posterum se conforment
cum tota Universitate. –
Per questo Decreto contro la sua Aspettazione,
finitosi di indispettire Monsignor Domenico contro i Canonici di S. Maria
Maggiore, e contro la Università di Piedimonte, risolse mutare la Sua Residenza
di Piedimonte con quella di S. Angiolo Raviscanina malconsigliatissimamente,
perché da questo Falso Passo, che diede, dove pensò trovar la Quiete, trovò nel
1675 una Morte disgraziata, e violenta di notte, e nella Casa dove abitava,
assalita, e posta a fuoco da Malviventi ignoti, che lo colpirono in fronte di
un colpo di Fucile. – Ed il Canonico suo Confidente, che nella Tragedia di lui
fece la Parte Seconda, venne poi nella Vallata a farne la Prima, disperatamente
sommergendosi nel Fiume Torano. –
Della Messa Conventuale.
In quanto alla Insigne Collegiata di S. Maria
Maggiore mi occorre registrare, che nell’Anno stesso 1669, che il vescovo
Domenico si appartò da Piedimonte, fu ordinata in Essa la Messa Conventuale Quotidie
per più [244] Munificenza della Duchessa di Laurenzano D. Diana di Capoa, o
Capoua, con Facoltà nondimeno al Canonico, che la cantava, di poterla applicare
così per altro obbligo, come per sua divozione. – Ma nell’anno 1682 con
Istrumento, rogato per Notar Carlo Ciccarelli si convenne, che la detta Messa
dovesse applicarsi nei giorni Feiali (giacché nei giorni Festivi di Precetto
doveva applicarsi Pro Populo) per D. Carlo Gaetano, e da altri
Benefattori.
Altro Breve per la Insignità di S. Maria Maggiore.
Intanto, sebbene non aveva bisogno S. Maria Maggiore
di Piedimonte, di maggiormente mettere in chiaro la Sua Insignità, a
Maggioranza, e Precedenza, che le era dovuto dalle Chiese sue Emule, pure nel
1692 volle impetrare da Papa Innocenzo XII un Breve, confirmatorio del Decreto
della Sacra Congregazione dei Riti nel 1662 a suo Favore emanato come si è
detto. –
Dello Smembramento di Sepicciano da S. Maria
Maggiore.
Siccome il Primo Avvenimento di questo Secolo XVII,
a proposito della Chiesa (...) di S. Maria Maggiore di Piedimonte si fu lo
smembramento da lei della Chiesa, e del Popolo di S. Potito, così l’ultimo
Avvenimento di questo medesimo Secolo XVII, toccante S. Maria, si fu la
Erezione in Parrocchia della Chiesa di S. Marcello del Casale di Sepicciano,
con una differenza, che dove la Chiesa di S. Potito era stata Chiesa (a)
Battesimale prima, che dal Vescovo Angelo fosse unita, ed incorporata, con le
altre sue Compagne, a S. Maria Maggiore. – Quella di S. Marcello, che non fu
mai più che una Piccola Chiesa Collettizia di due, o tre Preti, che potevano
abitare in un sì piccolo Casale, ebbe la sorte di essere eretta in Parrocchia.
Osservazione.
I. La
separazione di Sepicciano da Santa Maria Maggiore, (...) [seguono righi cancellati].
II. La Chiesa di S. Potito prima di Monsignor Angelo
Sanfelice era Chiesa Battesimale, e come tale doveva essere ben corredata (...)
[segue un rigo e mezzo cancellato]
(...) [il foglio 246 è
quasi interamente cancellato: composto di 30 righi, questo è quanto è stato
risparmiato]:
5° rigo. –
quando nel 1417 fu
11° rigo. – La stessa nomenclatura, in possesso
12° rigo. – Tutto si sa bene: solo
15° rigo. – quando l’ebbe
16° rigo. – Alife ed Alife poi l’ebbe con Carta
17° rigo. – gine, e Roma Antica. – Ma
19° rigo. – ma oggi
... segno
20° rigo. – tale, che oscura gli anni di Matusalemme
21° rigo. – istesso – Ma quella
22° rigo. – il nome... dunque non può vantare
23° rigo. – E perché
24° rigo. – no? Anzi il triplo, e forse più
25° rigo. – che varia... debbe esistere, o
26° rigo. – no? Ma come si chiamava
27° rigo. – Si chiamava Alife e
29° rigo. – antica famiglia,
30° rigo. – quando viveva...
[247] Nel 1695 si ottenne dunque, a ricorso del
Popolo di Sepicciano dalla Sacra Congregazione del Concilio, a cui fatto ne aveva
Relazione antecipatamente il Diocesano, il seguente Rescritto:
Aliphana Erectionis Parochiae – Populus Sepiciani ex
quatuor centum Animabus constitutus, attentis notabili unius Millearii
distantia, et asperitate itineris a collegiata Parochiali Terrae Pedemontis,
supplicat indulgen Episcopo, ut eis Prochum deputet proprium, qui resideat in
eodem Casali, et Ecclesia S. Marcelli, dum tam ipse, quam Baro loci congruam
pro Eo necessariam subministrabunt.
Die 28 Maji 1695 – Sacra Congregatio Eminentissimorum
S. R. Ecclesiae Cardinalium, Concilii Tridentini Interpretum – Attenta
Relatione Episcopi Aliphani, benigne commisit Eidem, ut veris existentibus
narratis, super expositis, utatur facultate sibi tributa a Sac: Congregatione
Concilio Tridentino Cap: IV Tess. XXI de Refor. ... Cardinalis Mariscottus
Pro-Praefectus – Locus Sigilli – L. Pallavicinus Secretarius. –
Non si fece però uso di questo decreto, se non a
Capo di Sedici Mesi, cioè sino a Settembre del 1696, che il detto Popolo fece
Istanza nella Curia Vescovile per la medesima Erezione, offerendosi di
somministrare tutta la Cera necessaria alla celebrazione delle messe per tutto
l’anno, ed altre Funzioni, e per l’accompagnamento del SS.mo viatico
– E da parte del Barone del luogo annui ducati cinquantadue, coll’obbligo della
Messa Quotidiana al Parroco destinando [248] Ed anche da parte degli Economi
del SS.mo Sagramento di Piedimonte annui ducati Otto di Oglio per
mantenimento della lampada davanti la SS.ma Eucarestia – In seguela
di che furono esaminati i Testimoni, che fecero dolorose, ma giuste deposizioni
contro i R.di Canonici di S. Maria, che facevano morire quasi tutti
senza i sagramenti per loro codardia – presentati gli Istrumenti di detti
Assegnamenti – e citati i Canonici di S. Maria ad dicendum etc. et ad
praestandum eorum consensum, alias etc. – Il che da loro fu fatto sotto le
Condizioni infrascritte. –
I.
Di
non restar gravati, ed interessati di contribuire al nuovo Parroco somma
alcuna, né perpetua, né ad tempus; e restare immuni da qualunque peso,
ancorché fosse de Natura Rei.
II.
Di
dovere detto Parroco ogni Anno nella Festa della Vergine Assunta venire in S.
Maria, in forma Parochi, e presentare ai di Lei Canonici una libbra di Cera
Lavorata, in ricognizione del diretto Ius, che hanno sopra detta
Parrocchia.
III.
Che
volendo qualsisia di detti Canonici portarsi in detta Parrocchia ad
amministrarvi il Battesimo a qualunque Infante, il Parroco non ce lo possa
impedire.
IV.
Che
accadendo ad Essi Canonici di passare per qualunque luogo del distretto di essa
Parrocchia, o siano tutti, o la maggior Parte, ed anche uno solo con croce, e
stola, non possa esso Parroco impedirli di passare, e ripassare a loro
Arbitrio. [249]
V.
Che
nemmeno impedire possa il Parroco di S. Potito, quando passi processionalmente
per lo distretto di Sepicciano nella Festa di S. Marcellino, o nelle Feste di
Pasqua, ed in altre circostanze, volendo andare in S. Maria Maggiore, o in S.
Maria Occorrevole, o altrove, del pari con croce, e stola, anche nella stessa
Collegiata di S. Maria, e ciò per dritto antico, che vanta la Chiesa di S.
Potito.
VI.
Che
nel Sabbato Santo non possa suonare le Campane di detta Parrocchia prima, che
suonino quelle di S. Maria Maggiore di Piedimonte.
VII.
Che
se mai si dimettesse detta Parrocchia avigenda restino intatti, ed illesi i
dritti, ragioni, ed azioni, che dessi Canonici vi hanno – Al che siegue la
sottoscrizione dell’Arciprete, Prima dignità, e di tutti gl’altri undici
Insigni Capitulari di S. Maria Maggiore di Piedimonte.
Quindi essendo stati
ammoniti sotto il dì 4 marzo 1697 di portasi a dì 6 del detto mese in detto
Casale, per assistere alla designazione dei Confini di essa Parrocchia, o pure
di mandarvi altre persone ad assistervi per Essi – Il medesimo giorno fu fatta
la detta designazione coll’intervento del vicario Generale della Curia Alifana,
ed il Cancelliere di essa, non meno che con quella dei Signori Canonici di S.
Maria D. Pasquale Giorgi, e D. Carlo Raucci, in nome, e parte di tutto il di
lei Capitulo in presenza di testimonii in numero opportuno, [250] e ne fu
stipulato Istrumento da D. Francesco Canonico Pezza, Notaio Apostolico.
Ultimamente, essendo
preceduto assegnamento, fatto dagli Economi della Cappella del SS.mo
di Piedimonte, di alcuni Capitali di annua rendita di ducati sette, ed un Tarì,
sotto il dì 10 mar: 1697 per gli atti di Notar Tommaso Ciccarelli – E preceduta
in data del giorno seguente la monizione ad sententiam definitivam, fu
questa proferita il dì 14 dello stesso mese, ed anno dalla vescovile Curia di
Alife, e con essa la Chiesa di S. Marcello di Sepicciano fu eretta e fondata in
Parrocchiale, e Curata – L’elezione a deputazione del Parroco pro tempre
riservata all’ordinario, ed alla S. Sede apostolica; libera da ogni
Giuspadronato, fuorché dai dritti riservatisi dal Capitulo di S. Maria Maggiore
di Piedimonte; con in facoltà di esigere le decime dagli abitanti di detto
Casale. E questa è la Congrua? – Finocchi.
Ed ecco una Parrocchia fata
di nuovo, che oggi altro non ha, che le decime, avvegnaché l’assegnamento di
duc: 52 dalla Casa di Laurenzana è mancato, e non è stato Capiente nel
Patrimonio del dotante, di cui si è fatto concorso nel S.R.C.
Il frutto di quei pochi
Capitali appena basta per l’olio della lampada, che arde innanzi il venerabile.
Si era offerto il popolo di
mantenere la Chiesa provvista di Cere, ma in fractione panis nessuno ne
dava. – Bisognò, che si proponesse il [251] bisogno nel Pubblico Parlamento di
Piedimonte, da cui a dì 20 Marzo, cioè Sei giorni dopo la sentenza di Erezione,
fu determinato, che durante il bisogno, si dassero per detta Causa annui ducati
Otto. Oh miseria! – Ognuna sa, che non si debbono fare le nozze coi Funghi, e
pure qui furono fatte!
Fine del Secolo XVII
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