1.5. - STATUTO
dell’Associazione Storica Regionale ASR
Art.1.
È costituita in Piedimonte d’Alife l’Associazione Storica Regionale, allo scopo, di riunire in un unico
fascio i cultori di discipline storiche, archeologiche, artistiche,
numismatiche, letterarie, ecc. appartenenti ai paesi
del Sannio Pentro e della parte limitrofe della
Campania, nonché di promuovere, mercé tale unione, lo studio e la divulgazione
delle discipline medesime, con conferenze, pubblicazioni, raccolte di libri, ed
altri mezzi opportuni.
Art.2.
I
Membri dell’Associazione si dividono in:
a)
Soci ordinari;
c)
Soci benemeriti;
d)
Soci perpetui;
e)
Soci onorari.
Sono membri ordinari
i soci che risiedono nel comune di Piedimonte; corrispondenti, i soci che risiedono in altri Comuni; benemeriti, quelli che abbiano
contribuito all’incremento dell’Associazione; perpetui, quelli che abbiano versato, una volta tanto, a
beneficio dell’Associazione medesima, la somma di Lire Cento; onorari, quelli che abbiano
altamente meritato delle discipline suddette.
Art.
3.
Tutti i soci, eccettuati gli onorari, hanno diritto alle cariche,
che formano, insieme, il Consiglio Direttivo.
Art.
4.
Il
Consiglio Direttivo è composto di cinque Membri, compreso il Presidente; ne fa
parte di diritto l’Assessore della P. I. di Piedimonte; gli altri quattro
Membri, compreso il Presidente, saranno eletti dall’Assemblea con due votazioni
distinte, e a maggioranza di voti segreti.
Due dei Consiglieri eletti avranno, rispettivamente, l’incarico
della Segreteria e del servizio di cassa.
Art.
5.
Le tornate del Consiglio Direttivo sono valide se v’intervengono
almeno tre membri.
In caso di impedimento del Presidente
funzionerà uno dei consiglieri più anziani per grado; e in assenza del
Segretario, funzionerà il Consigliere presente, più giovane.
Art.
6.
A cura del Consiglio Direttivo sarà dato corso:
a)
alla corrispondenza;
b)
all’istituzione di una pubblica biblioteca;
c)
alla pubblicazione di un proprio bollettino;
d)
agli inviti agli Enti pubblici, a privati, e ad ecclesiastici, per le
ricerche nei rispettivi archivi da parte dei soci;
e)
all’ammissione dei soci, ed all’eventuale espulsione dei medesimi in
caso d’indegnità o morosità;
f)
a tutti gli altri adempimenti per il buon andamento
dell’Associazione.
Art.
7.
La quota annua per ciascun socio, eccettuati quelli onorari e
perpetui, è fissata in L. 3,00 che si versano all’atto dell’ammissione.
Art.
8.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione
dei conti resi dal Tesoriere, per la elezione delle
cariche e per le modifiche allo Statuto, su convocazione del Consiglio
Direttivo, oppure su proposta di almeno dieci soci, o quando ne sorgesse la
necessità, per affari straordinari.
Le tornate dell’Assemblea sono valide quando v’intervengano i due
terzi dei soci iscritti.
Non raggiungendosi tale numero all’apertura della seduta,
l’assemblea s’intenderà riunita in seconda convocazione, trascorsa mezz’ora da
quella indicata per la prima, e sarà valida la tornata con qualsiasi numero
d’intervenuti.
Art.
9.
I soci hanno diritto ad un diploma
attestante la loro qualità.
Ciascuno, poi, ha diritto, di essere coadiuvato dal Consiglio
Direttivo nelle ricerche archivistiche, di avere consigli, pareri, informazioni
ed altro, relativamente ad acquisto di pubblicazione,
opere d’arte, di antichità, ecc., alla inserzione di notizie, sul Bollettino
medesimo.
Art.10.
Le cariche, di cui all’art. 4, hanno la durata di un anno, e gli
uscenti sono sempre rieleggibili.
Art.11.
In caso di scioglimento dell’Associazione, la proprietà sociale, gli
atti, i registri, l’archivio ecc., saranno trasferiti in proprietà al Municipio
di Piedimonte d’Alife.