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1.5. - STATUTO dell’Associazione Storica Regionale ASR

 

Art.1.

È costituita in Piedimonte d’Alife l’Associazione Storica Regionale, allo scopo, di riunire in un unico fascio i cultori di discipline storiche, archeologiche, artistiche, numismatiche, letterarie, ecc. appartenenti ai paesi del Sannio Pentro e della parte limitrofe della Campania, nonché di promuovere, mercé tale unione, lo studio e la divulgazione delle discipline medesime, con conferenze, pubblicazioni, raccolte di libri, ed altri mezzi opportuni.

 

Art.2.        

I Membri dell’Associazione si dividono in:

a)    Soci ordinari;

b)    Soci corrispondenti;

c)     Soci benemeriti;

d)   Soci perpetui;

e)    Soci onorari.

 

Sono membri ordinari i soci che risiedono nel comune di Piedimonte; corrispondenti, i soci che risiedono in altri Comuni; benemeriti, quelli che abbiano contribuito all’incremento dell’Associazione; perpetui, quelli che abbiano versato, una volta tanto, a beneficio dell’Associazione medesima, la somma di Lire Cento; onorari, quelli che abbiano altamente meritato delle discipline suddette.

 

Art. 3.       

Tutti i soci, eccettuati gli onorari, hanno diritto alle cariche, che formano, insieme, il Consiglio Direttivo.

 

Art. 4.       

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque Membri, compreso il Presidente; ne fa parte di diritto l’Assessore della P. I. di Piedimonte; gli altri quattro Membri, compreso il Presidente, saranno eletti dall’Assemblea con due votazioni distinte, e a maggioranza di voti segreti.

Due dei Consiglieri eletti avranno, rispettivamente, l’incarico della Segreteria e del servizio di cassa.

 

Art. 5.       

Le tornate del Consiglio Direttivo sono valide se v’intervengono almeno tre membri.

In caso di impedimento del Presidente funzionerà uno dei consiglieri più anziani per grado; e in assenza del Segretario, funzionerà il Consigliere presente, più giovane.

 

Art. 6.       

A cura del Consiglio Direttivo sarà dato corso:

 

a)     alla corrispondenza;

b)    all’istituzione di una pubblica biblioteca;

c)     alla pubblicazione di un proprio bollettino;

d)    agli inviti agli Enti pubblici, a privati, e ad ecclesiastici, per le ricerche nei rispettivi archivi da parte dei soci;

e)     all’ammissione dei soci, ed all’eventuale espulsione dei medesimi in caso d’indegnità o morosità;

f)      a tutti gli altri adempimenti per il buon andamento dell’Associazione.

 

Art. 7.       

La quota annua per ciascun socio, eccettuati quelli onorari e perpetui, è fissata in L. 3,00 che si versano all’atto dell’ammissione.

 

Art. 8.       

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, per l’approvazione dei conti resi dal Tesoriere, per la elezione delle cariche e per le modifiche allo Statuto, su convocazione del Consiglio Direttivo, oppure su proposta di almeno dieci soci, o quando ne sorgesse la necessità, per affari straordinari.

Le tornate dell’Assemblea sono valide quando v’intervengano i due terzi dei soci iscritti.

Non raggiungendosi tale numero all’apertura della seduta, l’assemblea s’intenderà riunita in seconda convocazione, trascorsa mezz’ora da quella indicata per la prima, e sarà valida la tornata con qualsiasi numero d’intervenuti.

 

Art. 9.       

I soci hanno diritto ad un diploma attestante la loro qualità.

Ciascuno, poi, ha diritto, di essere coadiuvato dal Consiglio Direttivo nelle ricerche archivistiche, di avere consigli, pareri, informazioni ed altro, relativamente ad acquisto di pubblicazione, opere d’arte, di antichità, ecc., alla inserzione di notizie, sul Bollettino medesimo.

 

Art.10.       

Le cariche, di cui all’art. 4, hanno la durata di un anno, e gli uscenti sono sempre rieleggibili.

 

Art.11.       

In caso di scioglimento dell’Associazione, la proprietà sociale, gli atti, i registri, l’archivio ecc., saranno trasferiti in proprietà al Municipio di Piedimonte d’Alife.                  

 

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