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STATUTO ORGANICO

 

E

 

REGOLAMENTO INTERNO

 

DELLA

 

VENERABILE ARCICONFRATERNITA

 

DI SANTA MARIA DEL CARMINE

 

E

 

SS.a IMMACOLATA DELLA MISERICORDIA

 

DELLA CITTA’ DI PIEDIMONTE D’ALIFE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

PIEDIMONTE D’ALIFE

Tip. Fratelli Bastone

1875

 

 


 

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

LUOGOTENENTE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE II

Re d’Italia

 

 

***

 

 

 

 

 

In virtù dell’autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del Ministro dell’Interno;

Vedute le deliberazioni 12 Giugno 1865 e 14 Febbraio 1866 della Deputazione Provinciale di Terra di Lavoro;

Veduta la Legge 3 Agosto 1862;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo;

E’ approvato lo Statuto organico in data 28 Agosto 1864 dell’Arciconfraternita di S. Maria del Carmine e SS.ma Im- [4]macolata della Misericordia esistente in Piedimonte d’Alife (Terra di Lavoro).

Detto Statuto sarà d’ordine nostro vidimato dal Ministro dell’Interno, che resta incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze 15 Settembre 1866.

EUGENIO DI SAVOIA

 

 

 

(Vi è il Sigillo dello Stato)

 

RICASOLI

 

 

 


DELIBERAZIONE DELL’ARCICONFRATERNITA

 

N. 73 Approvazione dello Statuto.

 

L’anno 1864, il giorno 28 Agosto nella Chiesa della Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria del Carmine e SS.ma Immacolata della Misericordia in Piedimonte d’Alife.

Dopo la recita de’ Divini Uffizi, e le ordinarie sacre funzioni, i Fratelli riuniti in numero legale, il Priore Presidente Signor Guglietti Nicola invita il Segretario, Signor Pietro Filippo Costantini, a dar lettura delle proposte seguenti:

  1. Che a maggior gloria di Dio e della Vergine Santissima, ed in conseguenza per lustro e splendore del Paese e della Confraternita, è cosa sommamente accetta a Dio ed agli uomini associare all’attuale Istituto di opere Spirituali e religiose, l’esercizio non men doveroso che nobile della Carità.
  2. Che ammaestrandone la scuola cattolica e l’esperienza, venir l’esercizio di questa cristiana virtù ampiamente facilitato e diffuso col mezzo semplicissimo di dare alla privata carità una regolare direzione, ed in pari tempo una buona e giusta distribuzione, dovrebbe la Confraternita coordinare a questo fine i suoi membri sotto speciali Statuti e Regolamenti disciplinari.
  3. Che la Confraternita, salvi sempre rimanendo i dritti e privilegi dei quali ora gode, aggiunge all’attuale titolo quello della Immacolata Concezione in tutti i suoi atti ed [6]esercizii, giusta la concessione avutane dalla Rev.ma Curia Vescovile Alifana in data 6 Agosto corrente.
  4. Che la Confraternita oltre le rendite che ha disponibili, provvederebbe alle opere di pietà mediante una questua settimanile, rimanendo ogni Fratello individualmente obbligato a prestarsi pel raccoglimento della stessa, da farsi nel modo e come verrà disposto, uniformandosi alle Leggi vigenti.
  5. Che i fratelli benché incaricati di ufficii diversi, debbono formare tutti una sola ed individuale famiglia, per tutti indistintamente confermandosi l’obbligo di pagare una cinquina al mese, ed il godimento de’ soliti suffragi.
  6. Che la Confraternita inviterebbe i fedeli a prestare un soccorso mensuale od annuale alla pia opera senza fissarne l’ammontare.
  7. Che dei fedeli contribuenti si formerebbe analogo registro, anche a fine di poterli preferire nei soccorsi, se bisognosi, oltre ad altri benefici dei quali potranno godere.

Che tra le opere delle quali s’incaricherebbe la Confraternita avrebbero ad occupare il primo posto l’assistere agli infermi poveri, soccorrerli, ed in morte associarli alla Confraternita se non fratelli, mettere in un asilo di educazione le Orfane, od aiutarle nel procurarsi una situazione onesta con la sovvenzione di oggetti corredali.


La Pia Adunanza;


Considerando che è dovere di ogni Cristiano, e di coloro soprattutto che appositamente si uniscono in Confraternita, tendere sempre alla perfezione; [7]
Considerando che le opere le quali ad essa conducono sono quelle di fede viva, esternate per la carità;
Considerando che ne additano esse la coscienza cristiana, la quale bisogna far palese ad edificazione del prossimo, ritiene ed accetta le proposte suddette; e passando immediatamente all’esame degli Statuti fondamentali, che qui sussieguono, li approva all’unanimità nella considerazione che sono redatti nei sensi appunto e nello spirito delle succennate proposte; e vuole che sì queste che esse Statuti formino un tutto solo, e facciano parte integrante della deliberazione presente, che s’incarica il Segretario trascrivere nel libro delle deliberazioni, rimettendosi ai Superiori per la debita approvazione.
Seguono le firme dei Confratelli
Per copia conforma
Il Segretario
Pietro Filippo Costantini

Visto
Il Priore
Nicola Guglietti

STATUTO

PRINCIPII FONDAMENTALI

1)             Il titolo che assumerà il Sodalizio di Santa Maria del Carmine sarà: (salvo i diritti di antichità).
ARCICONFRATERNITA DI SANTA MARIA DEL CARMINE
E SANTISSIMA IMMACOLATA DELLA MISERICORDIA

2)             Istituto puramente religioso e pio si avrà per oggetto speciale l’esercizio di quelle opere cristiane che ne vengono indicate dal nome.

3)             A seconda dello spirito sì degli antichi che degli attuali Statuti, il Sodalizio formerà Regolamento disciplinare interno per il buon andamento dell’Istituto.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1.
Delle Opere che si propone la Confraternita.

4)             Le opere nelle quali si eserciterà l’Arciconfraternita si distinguono in ordinarie e straordinarie;
LE ORDINARIE SONO:

5)             Soccorrere gl’infermi miserabili e poveri, soprattutto se fratelli, o contribuenti elemosina all’Arciconfraternita, ed assisterli nella notte, previa richiesta munita degli attestati [10] del Parroco e del Medico, procurando che venissero curati e provveduti delle cose più necessarie.

6)             Dare accompagnamento all’Arciconfraternita, previa domanda scritta unita all’attestato di povertà del Parroco ai defunti poveri, maggiori di anni nove, non fratelli, purché non fossero ascritti ad altre Congreghe, e non resi contumaci.

7)             Trasportare dalla propria casa allo spedale, e da una casa all’altra, o anche dalla pubblica via dove occorra, l’infermo dimorante nella Città e nei suburbi e campagne, dentro però la distanza di tre miglia. Prestare gli aiuti di carità ai detenuti nelle carceri nel modo compatibile con ciò che è prescritto dalle Autorità.

8)             Mettere le fanciulle orfane, e riconosciute povere in un Istituto di Carità, previa domanda ed attestato di moralità del Parroco; fare dei maritaggi; aiutare le provette in tutti i modi e mezzi possibili per render loro meno dura la miseria.
LE OPERE STRAORDINARIE SONO:

9)             Accorrere entro e fuori della Città nel circondario delle tre miglia; 1° a tutti i casi di disgrazia avvenuti in luogo pubblico o aperto; 2° a tutti i casi di disgrazia sopravvenuti o nella casa della persona che n’è colpita, o in casa altrui, quando siavi lo invito de’ parenti, o del padrone della casa; 3° per diritto esclusivo a tutti i casi di morte improvvisa apparente, o violenta, in luogo pubblico o aperto, o nella casa che non è il domicilio della persona che ne fu colpita; 4° assistere con tutti i mezzi della carità cristiana i condannati all’estremo supplizio; 5° porta- [11] re ogni possibile aiuto dentro e fuori della Città nel solito circuito nei casi di contagio d’incendi e di rovine.

10)         Il mantenere ciascuna delle opere descritte sì ordinarie che straordinarie, il restringerle o l’estenderle dipenderà dalla condizioni economiche dell’Arciconfraternita.



CAPITOLO 2°.
Delle persone che possono aggregarsi alla Fratellanza ed approvarsi per l’esercizio delle opere di Carità.

11)         Perché sieno estesi a qualunque classe di persone i benefizii spirituali e i privilegi, di cui possono godere gli ascritti a questo Pio Istituto, non sarà ricusata la fratellanza a nessuno che chiede esservi aggregato; purché, 1° sia cattolico; 2° sia conosciuto morale e disposto alla concordia; 3° sia di buona saluto e sano; 4° abbia l’età non maggiore di anni venticinque.

12)         Chiunque desidera ascriversi al sodalizio ne farà domanda in iscritto al Priore accompagnata dalla fede di nascita per cerzionare l’età, la quale trovandosi oltrepassata da quella prescritta, gli anni in più de’ 25 dovranno venir pagati.
Tutti quelli, anche non cattolici che contribuiranno soccorsi e si faranno benemeriti di questo pio istituto, saranno inscritti, previo loro consenso, in un albo a parte, come benefattori della Confraternita. [12]


CAPITOLO 3°
Degli obblighi e dei Privilegi.
OBBLIGHI.

13)         Dal giorno stesso di aggregazione alla Congrega corrisponderà ogni fratello una tassa annuale di grana trenta, pari a Lira 1,28, e sarà pure tenuto a pagarne quell’aumento che il sodalizio con suo deliberamento potrà arrecarvi in caso di bisogno.

14)         Detta tassa si pagherà mensilmente, e non corrispondendosi per mesi sei, colui che avrà mancato di contribuirla, si avrà come non più appartenente alla Congrega, e volendosi mettere al corrente, dovrà di persona recarsi dal Tesoriere delle cinquine a rimettere lo attrasso, onde poter riacquistare i dritti tutti e i privilegi che si perdono con la contumacia.

15)         Colui che si vorrà ascrivere pagando in una sola volta ducati dieci, pari a Lire 42,50, andrà esente dalla tassa suddetta, salvo però quanto riflette il possibile aumento della tassa.

16)         Quel fratello che per lo spazio di anni 40 ha pienamente corrisposto agli obblighi tutti, sarà dispensato da qualunque tassa, purché povero.

17)         Diviene, e si dice Fratello Assistente, quel Fratello che continuamente e senza interruzione, non meno di una volta al mese, interviene ai Divini Uffizii e alle sacre funzioni, che si solennizzano nell’Oratorio dell’arciconfraternita.

18)         Chi manca per tre mesi di seguito, senza che possa [13] giustificare la sua mancanza per causa di malattia, o altra giusta ragione, perde il diritto acquistato, dell’assistenza.
Le sorelle non possono mai divenire assistenti.

19)         Non potranno mai divenire assistenti quei fratelli che hanno domicilio fisso in altro paese.

20)         Resta incaricato il Segretario di formare un catalogo di tutti i fratelli per averlo in Congrega, onde segnarvi i fratelli che assistono.

21)         In caso di morte sarà considerato assistente il fratello defunto, purché la sua assistenza conti la data non meno di un anno dal giorno della ammissione.

22)         Oltre l’adempimento di queste obbligazioni, ai fratelli incaricati di speciali ingerenze, incombono ancora gli obblighi dalle medesime loro assegnati.
PRIVILEGI.

23)         Gli aggregati alla Fratellanza saranno preferiti nei soccorsi di ogni maniera, e parteciperanno di tutti i beneficii spirituali che per concessione dei sommi Pontefici sono o verranno accordati alla caritatevole Istituzione.


CAPITOLO 4°
Distinzione dei Fratelli in ordine alle speciali loro ingerenze nella Confraternita.

24)         Tutte le ingerenze nella Confraternita riduconsi a questi capi; 1° di Sopraintendenza. 2° di Servizio nelle Opere di Carità. 3° di Amministrazione economica. 4° di Culto Divino; e così vi sono: 1° dei fratelli nei quali è ri- [14] posta la Sopraintendenza, e la Direzione Generale di tutti gli affari, cose e persone della Confraternita; 2° dei fratelli incaricati di ciò che riguarda il pubblico e privato servizio; 3° dei fratelli a cui sono affidate le operazione della Amministrazione economica. 4° dei fratelli addetti alle Sacre funzioni dell’Oratorio, ed a ciò che concerne il Ministero Ecclesiastico.
SOPRAINTENDENZA.

25)         Questa parte comprende il Magistrato che si forma di un Priore, Capo della Confraternita, di un 1° e 2° assistente, e di sei Conservatori; comprende ancora un Consigliere, un Tesoriere delle cinquine, quello delle Rendite, un Segretario, ed un Padre Spirituale.
SERVIZIO.

26)         Il servizio pubblico e privato comprende l’Ispezione, la Direzione e l’Esecuzione. Per l’Ispezione del servizio pubblico e privato vi è un Ispettore da prescegliersi fra i Ceremonieri; per la direzione del servizio privato vi sono i Visitatori infermieri, ed il Maestro dei Novizi. Per l’esecuzione del Servizio pubblico vi sono i Giornanti per settimana, Medico-Chirurgo ed un Farmacista. Per l’Esecuzione del servizio privato vi è un numero indeterminato di fratelli e sorelle per mutare il letto agli infermi, per la veglia presso i malati nella notte, e pel trasporto dei medesimi, nonché per tutte le altre circostanze che potessero avverarsi in caso di bisogno. [15]
AMMINISTRAZIONE ECONOMICA.

27)         Questa parte è formata del Priore come sopraintendente, di un Avvocato, di un Notaio, del Tesoriere delle Cinquine, di quello delle rendite, e di due Deputati alla questua; questi due ultimi potranno uscire dal numero dei Conservatori.
CULTO DIVINO.

28)         Questa parte si forma di un Padre Spirituale, di Cappellani, e di Sagrestani.


CAPITOLO 5°.
Delle precedenze.

29)         Le precedenze fra i diversi Uffiziali saranno stabilite in modo che: 1° Ciascuno occupi il posto conveniente alla carica che sostiene; 2° Che la maggiorità dei voti riportati nella elezione serva di norma alle precedenze degli Uffiziali aventi le stesse qualità. 3° Che il Medico-Chirurgo, il Farmacista e gli stipendiati non abbiano rappresentanza, né precedenza, purché però non siano fratelli.

30)         Gli Uffiziali per distinzione di carica tengono l’ordine qui appresso:
1° Il Padre Spirituale; 2° Il Priore col 1° e 2° Assistente; 3° I sei Conservatori; 4° Il Consigliere; 5° Il Tesoriere delle Cinquine; 6° Il Tesoriere delle Rendite; 7° Il Segretario; 8° I Visitatori Infermieri; 9° I Cerimonieri; 10° I Deputati alla Questa settimanale.


CAPITOLO 6°
Dei Ceremonieri e Maestro dei Novizii.

31)         I Ceremonieri sono destinati alla direzione del servizio pubblico ed interno dell’Oratorio della Confraternita.

32)         Il Maestro dei Novizii è incaricato vegliare ed ammaestrare nelle cose religiose i fratelli di tenera età.


CAPITOLO 7°
Delle Adunanze Generali.

33)         L’adunanza generale di tutti i fratelli verrà intimata otto giorni prima con avvisi nella Chiesa della Confraternita. La presiederà il Priore assistito dal Magistrato.

34)         Nei casi di urgenza sarà permesso al Priore la convocazione istantanea della medesima col suono della campana, senza l’affissione degli inviti nella Chiesa, e sarà valida la Deliberazione presa, qualunque si fosse il numero dei fratelli che interverrà.

35)         L’oggetto dell’Adunanza Generale sarà la nomina del Magistrato, la redazione del bilancio attivo e passivo delle rendite, la revisione dei Verbali dei conti, e pronunziarne la deliberatoria o la significa; l’esame degli Statuti per qualche articolo di dubbia interpetrazione, il deliberare su di materie che riflettono l’organamento o la disciplina interna della Confraternita, l’approvazione di quelle spese che il Magistrato non può commettere, la esazione di capitali, ed accettazione di legati, gli acquisti o le vendite.

36)         Delibererà su progetti di Regolamento che dagli Amministratori della Cappella mortuaria al Camposanto Signori D. Raffaele Ventriglia, D. Nicola Guglietti, e D. Raffaele Santangelo potranno venir presentati in conformità dell’articolo 9° della deliberazione del dì 2 Agosto 1862, N° 55. Porterà le proprie decisioni sulla cessione dei dritti agli ossuari nella Cappella medesima, previo accordo da prendersi con gli Amministratori pro tempore.

37)         Delibererà pure la vendita in perpetuo, ma senza alcuna servitù, di qualche sedile o nicchia nella Cappella della Confraternita al Camposanto, previo però consenso espresso in iscritto degli Amministratori pro tempore come sopra all’articolo 36, i quali vi hanno diritto in perpetuo di un sedile e di un ossuario, in luogo ove loro piace, e da potervi sepellire e diseppellire e nell’uno e nell’atro con diritto ereditario. Tale vendita non si farà se non per qualche distinto personaggio o generoso benefattore della Confraternita, previo però preventivo Capitolato, che dovrò passare tra questi ultimi, la Congrega e gli Amministratori pro tempore.

38)         Per derogare alle deliberazioni prese dal Magistrato e sospenderne l’esecuzione, che ne venisse richiesta dal Consigliere. Perché le decisioni prese dall’Adunanza abbiano legalità, occorrerà almeno lo intervento di quaranta fratelli, compreso il Magistrato; non potendosi deliberare nella prima convocazione per insufficienza di numero, nella successiva si delibererà con quel numero di fratelli che interverrà.


CAPITOLO 8°
Delle Elezioni a diverse cariche.

39)         Le nomine si faranno a suffragi segreti e per essere eletto si dovrà ottenere la metà dei voti più uno degli inter- [18] venuti. Intanto quelli che risulteranno, saranno proclamati dal Magistrato, tre giorni dopo l’elezione.

40)         Le elezioni avranno luogo prima che termini l’anno, per trovarsi in carica i nuovi eletti al primo di Gennaio, ed il possesso si darà dal Priore previo verbale nella Chiesa della Confraternita con gran solennità.

41)         Quando vi sarà parità di voti in due soggetti, l’elezione cadrà sul più anziano di età, se essi vantassero eguale anzianità, in questo solo caso il Priore potrà rendere il voto doppio.

42)         Verificandosi delle rinuncie in alcuno dei soggetti in carica si procederà al rimpiazzo provvisorio dal Magistrato, qualora la carica vacante fosse di attribuzione della fratellanza la quale provvederà nella prima riunione, e colui che sarà approvato starà in carica per quel tempo che doveva terminare il surrogato.

43)         Non possono dar voto per qualsiasi affare, né venire eletti coloro che si trovassero in contumacia, quelli che abbiano l’età minore di anni diciotto, quelli che siano debitori della Congrega, o che abbiano liti con la stessa, coloro che non abbiano avuta la deliberatoria sui conti della loro gestione.


PARTE PRIMA

CAPITOLO 9°
Del Magistrato.

44)         Il Magistrato ha l’Amministrazione e la Soptraintendenza generale su tutte, e ciascuna le cose, le persone, le ingerenze e gli interessi della Confraternita. [19]
ATTRIBUZIONI.

45)         Qualunque provvedimento interessi il buon ordine e la concordia, l’estensione o limitazione dei soccorsi caritatevoli, avuto riguardo alla situazione economica, la disciplina ed il decoro della Confraternita saranno in generale l’attribuzione esclusiva del Magistrato.

46)         Veglierà in particolare alla esatta osservanza degli Statuti e dei Regolamenti disciplinari, procurerà che niuno ecceda i limiti del proprio ufficio o manchi ai proprii doveri, e che tutto si operi a tenore dello scopo e dello spirito del Pio Istituto.

47)         Provvederà a togliere efficacemente coi mezzi opportuni tutti quelli inconvenienti che perturbino l’armonia e la quiete tra i Confratelli, e l’esatto esercizio delle Opere di Carità.

48)         Esigendolo le circostanze, avrà il diritto di modificare, o di portare aggiunzione ai Regolamenti disciplinari esistenti, dare istruzioni, purché non ripugnino al prescritto ed allo spirito di questi Statuti.

49)         Sulle norme sempre degli Statuti terrà esame e decisione su tutte le cose e le persone della Confraternita, esaminerà i discarichi sì per l’ordinario che per lo straordinario disimpegno del servizio dell’Amministrazione, e del Culto.

50)         Avrà tra i Conservatori due Deputati alla sorveglianza dell’Amministrazione economica e del Culto, nonché di ogni altro servizio, i quali mensilmente rapportassero ad esso Magistrato sull’andamento particolare e generale della Pia Istituzione. [20]

51)         Prenderà tutte quelle misure e cautele che si stimeranno necessarie per garentire gli interessi della Confraternita.

52)         Eleggerà sulle terne presentate dal Priore quegli Uffiziali e stipendiati, l’elezione dei quali non è di attribuzione delle fratellanza.

53)         Applicherà, dopo giudizio, ed escluso qualunque arbitrio, le pene, sulla norma degli Statuti e dei Regolamenti. Nelle occorrenze non contemplate nei medesimi, non si allontanerà dalle regole della discretezza ed equità cristiana.

54)         Accorderà stipendi, gratificazioni a tutti coloro che crederà averle meritate per sevizi straordinarii resi.

55)         Ferme stando le disposizioni speciali relative al Priore ed al Consigliere, avrà diritto esclusivo di rimuovere a tempo o definitivamente dal servizio, da qualsivoglia carica colui, che ne esercita biasimevolmente gli uffici, o sia occasione di discordia, di scandalo, o disgusti nella Confraternita.

56)         Sospenderà o rimuoverà affatto dallo impiego gli stipendiati.

57)         Occorrendo per qualunque circostanza sostituire persone nei diversi incarichi, presceglierà quei fratelli, che nella votazione avranno ottenuto un certo numero di voti.

58)         Conformerà, diminuirà, o farà cessare affatto le sospensioni provvisorie inflitte dal Priore, e le altre tutte senza eccezioni applicate agli altri Ufficiali.

59)         Sanzionerà o annullerà quanto precariamente, e per urgenza sarà stato ordinato dal Priore.

60)         Risiedendo nel Magistrato la pienezza dell’Autorità, qualunque facoltà che dagli Statuti e dai Regolamenti non è [21]espressamente accordata ad altri Uffiziali, dovrà intendersi riservata al medesimo.


CAPITOLO 10°
Del Priore.

61)         Il Priore è il Capo della Confraternita e presiede il Magistrato. La persona che potrà essere investita di questo Uffizio dovrà essere sufficientemente istruita, di età non minore di anni trenta, godente la pubblica stima per costume e religione. Dovrà essere ascritto alla Fratellanza almeno da un anno, e aver domicilio nella Città.

62)         La carica di Priore è di due anni, e capace di conferma.

63)         In caso di assenza per malattia o per qualunque altra causa il Priore è surrogato dal primo Assistente, ed in mancanza dal 2° Assistente.
ATTRIBUZIONI.

64)         Oltre alle attribuzioni che competono al Priore come componente il Magistrato, essendo il primo degli Uffiziali, ha la rappresentanza della Confraternita, ed una generale Sopraintendenza su tutti gli affari, e le operazioni e gli incaricati.

65)         Corrisponde coll’Autorità Governativa e coi Superiori ecclesiastici; esige i discarichi per ogni ingerenza del sevizio dell’Amministrazione e del Culto, dando le istruzioni opportune.

66)         Conoscendo abusi, richiamerà i trasgressori, correggendoli nel modo più efficace. Potrà infliggere la pena [22] della sospensione per quindici giorni a tutti gli addetti al servizio, non meno che ai servi ed altri stipendiati.

67)         Nelle occorrenze urgenti o non considerate dagli Statuti o dai Regolamenti potrà prescrivere e ordinare, ma soltanto in linea provvisoria.

68)         Nominerà delle Deputazioni col diritto di farne parte egli medesimo; rilascerà tutti i mandati di esito; riceverà le domande per l’ammissione alla Fratellanza; destinerà i Fratelli e le Sorelle nottanti per la veglia degli infermi.

69)         Apporrà il visto a qualunque deliberazione, avviso, Regolamento, notificazione e qualunque altra cosa che dovrà essere di pubblica ragione o per affissione nella Chiesa o per istampa.

70)         Avrà speciale sorveglianza sopra il Segretario, ed osserverà che dal medesimo siano esattamente comunicati gli ordini, e custoditi i libri, l’archivio ed altro.

71)         Intimerà per diritto esclusivo le Adunanze ordinarie e straordinarie del Magistrato, e della Fratellanza.

72)         Non potrà essere giudicato se non dallo intero Corpo dei Fratelli.


CAPITOLO 11°
Dei Conservatori.

73)         I Conservatori, Magistrato della Confraternita, dovranno avere per qualità necessarie, l’età di anni 25 compiuti, l’ascrizione alla fratellanza da un anno, e pubblica fama di buona morale, nonché il saper leggere e scrivere almeno per la metà di essi.

74)         Rimarranno in carica per due anni, e possono es- [23] sere rieletti; epperò nel primo biennio usciranno di carica quei tre che avran riportato minor numero di voti, di modo che i rimanenti usciranno di dritto dopo il terzo anno.
ATTRIBUZIONI:

75)         I Conservatori in legittima adunanza formano il Magistrato e collettivamente ne esercitano le funzioni.

76)         Avrà ciascuno immediata dipendenza dal Priore, dal quale potrà essere ammonito e provvisoriamente sospeso.

77)         Interverranno alle Adunanze ordinarie e straordinarie a cui avranno voto consultivo e deliberativo. Se alcuno di essi non interverrà a sei adunanze di seguito senza giustificarsi, si considera come dimissionario della carica.

78)         Proporranno nelle adunanze quelle cose e progetti che crederanno tendere allo incremento della Confraternita. Invigileranno alla esatta osservanza degli Statuti e dei Regolamenti, invitando il Magistrato a provvedere contro le inosservanze.

79)         Non avranno tra loro altra precedenza se non quella che verrà indicata dal maggior numero di voti riportato nelle rispettive elezioni.

80)         Sosterranno personalmente senza poter delegare le Deputazioni ordinarie e straordinarie che il Priore crederà opportuno loro affidare, e non avranno diritto a ricusarne l’incarico.

81)         Non potendosi scegliere tra essi i due Deputati al servizio, all’Amministrazione, e al Culto, il Priore li potrà scegliere anche tra i semplici fratelli. [24]


CAPITOLO 12°
Del Consigliere.

82)         Ad oggetto che la Sopraintendenza della Confraternita non possa mai uscire dai limiti delle proprie attribuzioni, né usarne contro lo spirito dello Statuto, vi sarà un Consigliere.

83)         Le qualità richieste per questa carica sono: l’età non minore di anni trenta, la conosciuta caratteristica di uomo probo, colto e religioso, il trovarsi ascritto alla Fratellanza almeno da un anno.
ATTRIBUZIONI.

84)         Potrà intervenire a tutte le adunanze del Magistrato, alla e quali ha diritto di essere a tempo opportuno invitato. Senza avere voto deliberativo emetterà liberamente il suo parere sugli affari che saranno trattati, e dei quali potrà prenderne cognizione dal Segretario, anche con chiederne i relativi documenti.

85)         Non potrà assistere alle medesime quante volte le deliberazioni del Magistrato riguardassero direttamente la sua persona o il suo ufficio.

86)         Non intervenendo all’Adunanza, benché invitato, il Segretario non noterà nel Verbale la mancanza di lui.

87)         Laddove gli sembri dover reclamare avverso una deliberazione del Magistrato, potrà farlo entro il termine di otto giorni, adducendo in iscritto al Magistrato i motivi ragionati del suo reclamo. [25]

88)         Se nella prima adunanza del Magistrato non verranno conciliate le opinioni di questo e quelle del Consigliere, spetterà alla fratellanza pronunziare sul reclamo la risoluzione definitiva.

89)         Riceve tanto singolarmente che collettivamente dai fratelli tutte quelle proposte, e quei progetti che i medesimi potrebbero fargli nell’idea di apportare un miglioramento al Pio Istituto, egualmente ne accoglie le doglianze che potrebbero muovergli in ordine ad abusi e disordine che si commettono. Ma è rimesso alla sua prudenza il ritenerle, o rigettarle, o metterne a conoscenza il Magistrato.

90)         Qualora reputi opportuno interpellare i fratelli potrà riunirli, previa autorizzazione del Priore.

91)         Potrà il Magistrato provvisoriamente sospenderlo, quando non si contenga nei limiti di una conveniente moderazione, o abusi delle sue facoltà, ed inviterà all’uopo la fratellanza per decidere definitivamente.

92)         La carica di Consigliere è incompatibile con qualunque altra; dura un anno, e può essere riconfermata nella stessa persona.


CAPITOLO 13°
Del Segretario.

93)         Il Segretario dovrà avere l’età non minore di anni 25, moralità buona e pubblicamente nota, ed una capacità provata.

94)         La durata in carica è di tre anni, ed è capace di conferma. [26]
ATTRIBUZIONI:

95)         Il Segretario è il redattore degli atti tutti, l’organo di comunicazione tra il Magistrato e gli altri Uffiziali.

96)         Immediatamente dipendente dal Priore, ricevutane commissione, intima tutte le adunanze alle quali ogni volta che rivestano forma deliberativa, sarà presente.

97)         Nelle adunanze del Magistrato non à voto deliberativo; potrà averlo nelle adunanze generali, purché sia fratello.

98)         Terrà registro delle deliberazioni prese, sia dal Magistrato, che dall’Adunanza generale; farà affiggere con prontezza e nei termini precisi le disposizioni tutte, gli avvisi ed inviti per servizio o per le adunanze, e trasmetterà le debite partecipazioni a forma degli ordini ricevuti.

99)         Manterrà la corrispondenza epistolare, comunicherà le nuove elezioni, ed avrà un Registro degli Uffiziali tutti e dei fratelli addetti al servizio pubblico o privato.

100)     Si associerà a due Razionali che la fratellanza deputerà per la reviasione dei conti dei due Tesorieri; compilerà gli inventarii di tutti i mobili, masserizie ed oggetti sacri.

101)     Avrà la custodia e responsabilità di tutti i libri e carte riguardanti la Confraternita; non potrà asportare dall’Archivio libri o alcun’altra cosa, né esibirli o darne copia senza licenza del Priore.

102)     Avrà cura di notare in un libro i fatti più notabili della Confraternita, affinché possano servire di elemento ad una cronaca della stessa.

103)     Dovrà sempre legalizzare con la sua firma ogni atto, e tutto ciò che dovrà avere pubblicità. [27]

104)     Sotto qualunque pretesto non potrò far menzione di persone o di cose, che rivelate potrebbero esser motivo di disgusto e di svantaggio agli interessi della Confraternita.

105)     Nel disimpegno del suo Uffizio potrà farsi temporaneamente coadiuvare da altro fratello, previa però autorizzazione del Magistrato.

106)     Mancano ai proprii doveri potrà il Magistrato rimuoverlo dalla carica.


CAPITOLO 14°
Delle Adunanze del Magistrato.

107)     Ad oggetto che senza ritardo sia provvisto alla spedizione degli affari, le adunanze del Magistrato saranno tenute una volta al mese, e straordinariamente ogni qualvolta la necessità il richiede.

108)     Formano in generale soggetto di discussione nelle adunanze, quegli affari tutti, che abbiano dipendenza o rapporto colle molteplici e svariate attribuzioni del Magistrato.

109)     Sarà legittima l’adunanza per l’intervento dei Priore, o di chi lo può sostituire collo intervento di altri sei componenti il Magistrato, tra Conservatori ed Ufficiali che di dritto ne fanno parte.

110)     Due giorni avanti l’Adunanza, il Segretario inviterà i componenti il Magistrato, ed il Consigliere per mezzo di biglietto, nel quale indicherà pure l’ora precisa ed il locale della riunione. Non vi potranno essere chiamati coloro che si trovassero sospesi dal rispettivo ufficio.

111)     Gli affari da discutersi saranno quelli dei quali il [28] Priore avrà rimesso al Segretario l’analogo incartamento, nel fine che ne possa prendere cognizione anche il Consigliere, e portarvi sopra il suo esame.

112)     I rapporti, le domane e le proposte, motivate dalla Ispezione, come esigenti un pronto provvedimento, saranno discusse dal Magistrato, ancorché siano state presentate poche ore prima dell’Adunanza.

113)     Il Segretario aprirà la seduta colla lettura del processo Verbale deliberato nella antecedente. Registrerà i nomi  degli intervenuti, e quando il numero sia legale per deliberare, enuncierà con precisione ed ordine le materie che si debbono discutere.

114)     I Conservatori deputati alla sorveglianza saranno i relatori in proposito ai rapporti che si troveranno aver presentati al Magistrato, e ciascuno riferirà nella prima seduta su quelle cose, di cui avrà avuto speciale incarico.

115)     Ciascun Membro del Magistrato può fare delle proposte, e si prenderanno in ciascuna adunanza gli appuntamenti delle materie da trattarsi nella seduta susseguente.

116)     Il Priore per diritto esclusivo inizierà la discussione parlando il primo sull’oggetto proposto. Nessuno dei Conservatori, od altro Membro del Magistrato, potrà prender la parola senza esservi invitato dal Priore, o senza averne domandata la licenza.

117)     Prima che si proceda alla votazione il Consigliere dovrà essere sempre richiesto dal Priore del suo parere sopra ciascuno affare.

118)     Il Priore chiamerà al soggetto preciso, di che si tratta chiunque se ne allontani uscendo dalla tesi. Imporrà silenzio, e pel mantenimento dell’ordine potrà anche dicha- [29] rare sciolta la seduta, e sospendere quel componente che non stia al richiamo.

119)     Il Priore impedirà che alcun componente, sopravvenendo a discussione ultimata, dia il suo voto per la proposta di cui non può avere informazioni bastante.

120)     Non sarà mai permesso deliberare con acclamazione. Si avrà sempre a ricorrere ai voti segreti, e la maggioranza vincerà il partito.

121)     Prima che una proposta venga messa ai voti, il Priore potrà riportarla ad altra Adunanza, quante volte si accorgerà che potrebbe votarsi con prevenzione, o pure gli sembrerà, che per non aversi bastante cognizione di causa, si potrebbe andare incontro ad una decisione precipitata.

122)     Di tutte le proposte che verranno ammesse dal Magistrato per effetto della votazione, il Segretario ne estenderà analoga deliberazione, della quale ne farà lettura all’adunanza susseguente, presentandola per le firme.

123)     L’effetto di una deliberazione presa dal Magistrato potrà annullarsi soltanto per deliberazione della intera Fratellanza.


PARTE SECONDA
CAPITOLO 15°
Del Servizio pubblico e privato.

ISPEZIONE
Dell’Ispettore.

124)     L’Ufficio di Ispettore spetta di diritto al primo Assistente, ed in mancanza di questo al secondo; Le qualità [30] che si richiedono sono: età non minore di anni 30, domicilio in Città, che sia di buona morale, e che sia istruito delle cose della Confraternita. La durata in carica è di due anni; può essere riconfermata; però nella prima volta il secondo Assistente uscirà di carico dopo il biennio, ed il primo Assistente starà in carica tre anni.
ATTRIBUZIONI.

125)     Ogni Ispezione e provvidenza su tutti gli incaricati del sevizio pubblico e privato, e sulle diverse operazioni dello stesso, sarà la precisa incumbenza dell’Ispettore.

126)     È incarico del medesimo accompagnare la Fratellanza nel servizio pubblico; dare relazioni al Magistrato; tenere un registro dei suddidii e delle spese che si portano per le opere di carità; sorvegliare il servizio dei nottanti, badare che gli stipendiati adempissero agli obblighi assunti, ed avrà una particolare Ispezione sopra i Ceremonieri ed i Visitatori Infermieri.


CAPITOLO 16°
Direzione del Servizio pubblico

DEI CEREMONIERI.

127)     I Ceremonieri debbono avere per qualità: anni non meno di venti, istruzione nelle cose delle Confraternita, buona condotta morale, ed essere ascritti alla Fratellanza da un anno.


CAPITOLO 17°
Direzione del Servizio privato.
DEI VISITATORI INFERMIERI.

128)     Le qualità richieste per questa carica sono le seguenti: anni non meno di trenta, conosciuta moralità e probità, essere ascritto al Sodalizio da un anno. La durata in carica è di un anno; possono riconfermarsi.

129)     Il servizio dei Visitatori sarà sempre coordinato col pubblico. Essi dipenderanno direttamente dall’Ispettore.
ATTRIBUZIONI:

130)     Le attribuzioni speciali si riducono a distribuire i sussidii, spedire il servizio per le veglie della notte a quelli infermi che lo richiedono, e dirigono qualunque assistenza che privatamente vien prestata ai poveri infermi al loro domicilio.


CAPITOLO 18°
Del Maestro dei Novizii.

131)     Il Maestro dei Novizii deve aver l’età di anni quaranta, ed essere istruito nelle cose di religione. Egli deve informare il Priore della condotta dei fratelli a lui affidati. [32]


CAPITOLO 19°
Esecuzione del Servizio Pubblico.

DEI GIORNANTI.

132)     Tutti i fratelli sono incaricati dell’esecuzione del servizio pubblico, dopoché ne abbiano ricevuto dal Magistrato diploma di ammissione. Essendo in attività sono riconosciuti col nome di Giornanti.

133)     I distinti per diligenza di servizio ricevono un premio da stabilirsi dal Magistrato.

134)     Sono tenuti ad accorrere al servizio tutte le volte che vi sono chiamati dal suono della campana, sia massimamente pel trasporto degli infermi, sia per l’associazione dei defunti, non ché per qualunque altro caso.

 
CAPITOLO 20°
Dei Nottanti.

135)     Anno questo nome quei fratelli che prestano l’Ufficio di assistenza nella notte a quegli infermi poveri, che ne hanno bisogno ed a coloro che ne fanno richiesta. Vengono scelti ed approvati dal Priore.

136)     Tutte le sorelle maritate e vedove potranno essere ammesse all’esercizio di quest’opera di carità, purché le prime mostrino l’annuenza in iscritto del proprio marito.

137)     Le Sorelle nubili che vorranno prestarsi all’opera ridetta, dovranno esibire il permesso in iscritto del loro Capo di famiglia. [33]

138)     Dal vegliare le inferme sono esclusi, per riguardo di condizione, gli ecclesiastici ed i secolari, non coniugati, che hanno l’età minore di anni trenta.

139)     È espressamente proibito a qualunque nottante ricevere nella casa, dove presta l’opera di carità, anche la menoma gratificazione, compenso o cibo. Non possono prender letto, ma son tenuti a vegliare continuamente gli infermi, onde prestar loro colla debita prontezza e sollecitudine gli aiuti opportuni, e qualora l’infermo abbia bisogno dei soccorsi spirituali prevenirne qualcuno della famiglia, e portarsi a chiamare il Ministro dell’Altare.


CAPITOLO 21°
Del Medico-Chirurgo.

140)     La Confraternita avrà un Medico-Chirurgo a benefizio dei poveri infermi ai quali vengono apprestati soccorsi dal Pio Istituto. Per tal carica verrà preferito colui che è ascritto alla Confraternita da più tempo. Presterà l’opera sua gratuita, ma il Magistrato potrà accordargli una gratificazione annuale dai fondi dell’elemosina, tenendo presenti i servizii prestati.

141)     Il Medico-Chirurgo verifica i trasporti degli infermi e non rilascia l’ordine che siano eseguiti senza averne prima conosciuta la necessità.

142)     Rilascerà tutti gli attestati per quelli infermi che hanno bisogno di essere assistiti nelle notte, e prescriverà la natura dei soccorsi da prestarsi. [34]


CAPITOLO 22°
Del Farmacista.

143)     La Confraternita avrà un Farmacista, il quale si presterà a tenere conservati nella sua farmacia e spedire pei poveri infermi indicatigli, quei medicinali che gli verranno consegnati dal Pio Istituto. À diritto di avere l’insegna della Confraternita; non ha soldo; ma può avere dal Magistrato una gratificazione.


CAPITOLO 23°
Del Trasporto degli Infermi.

144)     Pel trasporto degli infermi saranno destinati più fratelli, i quali faranno questo servizio per turno; sono obbligati a prestarlo con zelo e con decenza; occorrendo, verranno invitati col suono della campana.
CAPITOLO 24°
Dell’assistenza ai Carcerati.

145)     Sono deputati all’ufficio di assistere i carcerati alcuni fratelli che son conosciuti col titolo di Buonomini. Si eleggono dal Magistrato, e si rinnovano ogni anno.

146)     Di concerto e consenso dell’Autorità competente la Confraternita stabilirà le regole che debbono osservarsi nel prestare il servizio di cui hanno la cura.

147)     Esorteranno i detenuti alla pazienza, all’ordine, e [35] alla quiete; colla carità, col buono esempio gli stimoleranno a detestare il vizio, ad emendarsi, e divenire buoni.

148)     Provvedono di concerto coll’Autorità di occupare in qualche lavoro i detenuti a profitto dei quali andrà una parte del prodotto delle opere.
CAPITOLO 25°
Diligenze.

149)     I Fratelli che caritatevolmente assistono al servizio pubblico e privato ricevono ogni anno, e propriamente nel mese di Dicembre qualche premio dalla Confraternita.

150)     Questo sarà diverso a seconda del merito e distinzione che ciascuno si avrà guadagnato per l’adempimento esatto del servizio.



PARTE TERZA

CAPITOLO 26°
Dell’Amministrazione Economica.

151)     L’Arciconfraternita nata dalla pietà dei cittadini, si mantiene colle tasse corrisposte dai rispettivi Fratelli e Sorelle e coll’elemosina della questua Settimanile, oltre le cassette attuali per la Titolare S.a Maria del Carmine e SS.ma Immacolata e per S. Anna.

152)     Tutte le sue rendite, detratte le spese di Culto, saranno particolarmente addette a soccorse dei miserabili, degli infermi poveri, ed a sovvenzione delle Orfane.

153)     Il fondo di cassa delle così dette Cinquine è in- [36] tangibile; esso deve servire indispensabilmente ed esclusivamente per le sole spese delle Messe, che la Confraternita ha l’obbligo di far celebrare in suffragio dei fratelli defunti, morti non contumaci e spese di accompagnamento nel funerale del Capitolo Parrocchiale di Ave Gratia Plena.

154)     Spetta al Magistrato stabilire per gli incaricati dell’Amministrazione Economica quella forma e quel metodo, che sarà stimato il più conveniente a tenore delle circostanze.


CAPITOLO 27°
Del sopraintendente Economo.

155)     Questa carica può essere esercitata dal Priore, ed in caso di rifiuto di questo, da un Conservatore.
ATTRIBUZIONI:

156)     Sorveglia e dirige qualunque operazione riguardo all’Amministrazione economica, e agli incaricati delle medesima.

157)     Assiste ai lavori e ai restauri della fabbrica; tassa i conti dei rispettivi artisti impiegati; verifica l’esattezza dell’opera; dirige la questua settimanile pei poveri; riscontra l’elemosina delle cassette per le feste delle Titolare Santa Maria del Carmine, Santissima Concezione e di S. Anna; prende conto delle questue eseguite nei casi di morte, ne destina il ritratto in suffragio del defunto, o in elemosina alla famiglia.

158)     Procura la decenza delle vesti destinate ai giornanti ed ai questuanti, riconosce gli oggetti resi inservibili; commette le spese minute non superiori alle lire dieci per ogni mese, assiste alla compilazione degli inventarii; dà relazione al Magistrato sopra le cose di cui ha la Sopraintendenza.


CAPITOLO 28°
Dell’Avvocata, Procuratore e Notaio.

159)     Le cariche di Avvocato, Procuratore e Notaio della Confraternita vengono gratuitamente disimpegnate da Fratelli che esercitano tali professioni. Il Magistrato, credendolo, potrà accordar loro qualche gratificazione.

160)     Intervengono, chiamati, alle adunanze del Magistrato, e della Fratellanza, ed assistono la Confraternita in tutti quei modi nei quali possono prestare l’opera loro.


CAPITOLO 29°
Del Tesoriere delle Cinquine.

161)     Per l’ufficio suddetto si richiede persona, 1° maggiore di anni 25; 2° che abbia beni proprii liberi; 3° che sia conosciuta per provata onestà e capacità necessaria. La durata in carica è di tre anni; è capace di conferma. Deve essere ascritto alla Fratellanza.

162)     Fa parte del Magistrato e vi tiene voto deliberativo e consultivo, ma non ha diritto ad intervenirvi quando si trattano affari che lo riguardano. [38]
ATTRIBUZIONI.

163)     I Libroni delle così dette cinquine saranno conservati dal Tesoriere. I medesimi sono chiusi con due chiavi da tenersene una dallo stesso, e l’altra dal Priore.

164)     È obbligato intervenire ogni Domenica in chiesa all’ora solita che la Confraternita si riunisce pei Divini Ufficii, onde dar comodo a coloro che dovranno pagare le Cinquine, o ascriversi. Il Priore delegherà un Fratello di sua fiducia per l’apertura della seconda chiave, rimanendo espressamente proibito aprirsi i Libroni in altri luoghi, salvo qualche caso straordinario.

165)     Il fratello delegato ed il Tesoriere avranno ognuno un controllo della esigenza, ed in piè del totale vi apporranno la rispettiva loro firma. Chiusi i libroni il delegato unitamente alla chiave consegnerà il suo al Priore, il quale in ogni fine di mese lo depositerà in Archivio, aprendone un’altro pel mese susseguente.

166)     Le somme delle Cinquine esatte saranno conservate dal Tesoriere, il quale in ogni sei mesi è tenuto versarle nella Cassa triclave.

167)     Rimane a facoltà della Congrega previo rapporto del Magistrato, rimuovere il Tesoriere quante volte si provasse non adempier bene ai suoi doveri. Avrà un compenso annuale, e volendosi dimettere dovrà darne conoscenza al Magistrato due mesi prima, e non facendolo, qualunque danno ne venga anderà a suo carico.

168)     Il Magistrato potrà fare eseguire verifiche di Cassa quando gli piacerà. [39]

169)     In ogni anno per la verifica ordinaria delle cinquine si nomineranno due Razionali, i quali tenendo presente il Controllo mensuale consegnato loro dal Priore e quello del Tesoriere, scrupolosamente rivedranno le cifre d’introito sui Libroni, e quelle di esito sul libro di Controllo in mano del Tesoriere, e sull’altro simile in mano del Priore, rilasciando analogo Verbale del loro operato da consegnarsi ai Conservatori deputati alla sorveglianza economica.

170)     Non potrà negarsi di saldare le cinquine al fratello ammalato contumace, che si presenta nella Chiesa della Congrega.

171)     Conserverà la Cassa triclave presso di sé, e delle tre chiavi se ne conserverà una dal Priore, l’altra dal Segretario, e la terza da esso Tesoriere.

172)     Si riconferma maggiormente che il fondo delle Cinquine, è addetto esclusivamente per adempiere ai suffragi dei fratelli e sorelle defunti. Solo in caso di essere a sufficienza pingue e la Congrega si trovasse in bisogno preciso, potrà la Fratellanza con analoga deliberazione invertirne una parte. Mai però si farà mancare da detta Cassa la somma di ducati cento, onde poter accorrere alla celebrazione pronta dei suffragi, anche per la morte di più Fratelli e Sorelle.

173)     Avverandosi vuoto per mancanza d’introito, il Tesoriere ne darà conoscenza al Magistrato, il quale ne riferirà alla Fratellanza per le provvidenze.

174)     Vi saranno due registri di esito, oltre i due Controlli per l’introito, da conservarsene uno dal Tesoriere, e l’altro dal Priore. Nei detti registri si noteranno tutti gli esiti minutamente, ed ogni partita sarà firmata dal Priore, dal Tesoriere e dal Segretario.

175)     Il Tesoriere è direttamente responsabile degli obblighi tutti che assume coll’esercizio della carica, come egualmente deve rispondere della conservazione della Cassa, dei libroni ecc. Dovrà dare perciò, chiedendosi dalla Congrega, un garante di piena soddisfazione del Magistrato.


CAPITOLO 30°
Del Tesoriere delle Rendite e prodotto delle Questue.

176)     Le qualità per questa carica sono; che la persona sia non minore di anni venticinque, di provata onestà è riconosciuta capacità. La durata in carica è di tre anni; ammette la conferma. Deve essere ascritto alla Fratellanza.

177)     Fa parte del Magistrato, avendovi voto consultivo e deliberativo, ma non può assistervi, quando si trattassero affari che lo riguardano.

178)     Avrà un compenso annuale. Potrà essere rimosso dalla Fratellanza, dietro rapporto del Magistrato, quante volte non si trovasse in regola. Volendosi dimettere è tenuto darne conoscenza al Magistrato un mese prima in iscritto.

179)     Eseguisce i pagamenti che gli vengono ordinati con appositi mandati dei quali deve avere un registro. Gli è espressamente proibito far esiti senza la debita autorizzazione.

180)     Assiste al riscontro della questua di ciascuna settimana, se la riceve e la riporta sul Libro Elemosina.

181)     Conserva i libri dei creditori e debitori, e risponde di qualunque rendita non esatta per sua colpa.

182)     Potrà ricevere verifiche di cassa ogni qualvolta il Magistrato lo creda necessario, e alla fine di ciascun mese riferisce a questo sullo stato della Cassa. [41]

183)     Dovrà dare un garante solidale di piena fiducia del Magistrato, e sottoporsi a tutte le condizioni ed obblighi che vanno annessi alla carica.
CAPITOLO 31°
Dei Deputati alla Questua Settimanile.

184)     Si presceglieranno questi tra i Conservatoti in ogni anno.
ATTRIBUZIONI.

185)     Dirigono tutte le operazioni in ordine alla questua settimanile, ed appartiene ad essi di combinare a forma del Regolamento in proposito tutto ciò che tende a farla riuscire abbondante e regolare.

186)     Ammoniranno i fratelli della questua, a serbare quella disciplina, silenzio, regolarità e decenza che si conviene in questa operazione così delicata.

187)     Sorveglieranno in modo speciale che la questua sia eseguita a tenore delle istruzioni che essi avran date, ed avranno diritto di chiedere sulle vie a qualunque questuante che sia loro mostrato il segno di realtà che preventivamente avranno concertato.


CAPITOLO 32°
Degli addetti alla Questua.

188)     I Fratelli incaricati alla Questua settimanile osserveranno con precisione le istruzioni che avranno ricevute dai [42] Deputati della medesima. Manterranno la necessaria modesta, e si asterranno dal parlare.

189)     È loro vietato trattenersi a discorso con persone estranee sia in luogo pubblico, che appartato e remoto.


CAPITOLO 33°
Dell’annuo rendimento dei Conti.

190)     Sarà eseguita la verifica e rendimento di conti di ambedue i Tesorieri, previa analoga relazione dei Conservatori, addetti alla sorveglianza economica, sui verbali redatti e ai medesimi consegnati dai Razionali.

191)     Colla presentazione di tutti gli atti relativi ed opportuni documenti, la Fratellanza s’inviterà a deliberare la debita acclaratoria o significa. Ai Tesorieri per propria cautela verrà dal Segretario rilasciata copia autentica della presa deliberazione.

192)     Il Magistrato deve dirigere questa operazione con quella imparzialità e diligenza che ad esso si conviene, come garante della retta e regolare Amministrazione di fronte alla intera Fratellanza.

193)     I Conti rimarranno affissi per otto giorni nella Sagrestia della Confraternita; ogni fratello avrà il diritto a farseli esibire dal Segretario, ma non potrà mai asportarli fuori l’Archivio della Congrega. [43]


PARTE QUARTA
CAPITOLO 34°
Del Culto.

194)     La Confraternita provvede al servizio del Culto nella sua Chiesa. Nella celebrazione delle feste e sacre funzioni osserva sempre quella dignità e quel decoro che gli si competono.
Piedimonte d’Alife addì 28 Agosto 1864.



Il Priore
NICOLA GUGLIETTI

Il Segretario
PIETRO FILIPPO COSTANTINI

Firenze addì 15 Settembre 1866

MINISTRO DELL’INTERNO
Veduto d’Ordina di S. A. r. il Principe Reggente
IL MINISTRO
RICASOLI

(Vi è il bollo)
MINISTERO DELL’INTERNO

 


REGOLAMENTO INTERNO

 

 

DELIBERAZIONE DELL’ARCICONFRATERNITA

 

n. 95 Approvazione del Regolamento

 

L’anno 1866, il giorno due Dicembre nella Chiesa della Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria del Carmine e SS.ma Immacolata della Misericordia in Piedimonte d’Alife.

Dopo la recita dei divini Uffizii, i Fratelli riuniti in numero legale, il Priore invita il Segretario dar lettura di un progetto di Regolamento nello scopo di dare delle norme stabilite e fisse da seguirsi invariabilmente, così per l’Amministrazione interna del Sodalizio, che qualsiasi altra parte di servizio tanto pubblico che privato, nonché dare soprattutto precisi dettagli sui privilegi e sui suffragi, dei quali debbono godere in morte quei fratelli o sorelle che si trovano aver soddisfatto ai loro obblighi, e non essere caduti in contumacia, nemmeno tralasciando di stabilire a quali opere di Culto è l’Arciconfraternita tenuta ad adempiere.

 

LA PIA ADUNANZA

 

Considerando che ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto Organico di già approvato con Decreto di S. A. R. il Principe Reggente in udienza dei 15 Settembre ultimo, e dalla Deputazione Provinciale comunicato all’Arciconfraternita con Ufficio dei 13 Ottobre prossimo scorso N. 4651, deve il Pio [48] Istituto formarsi un Regolamento disciplinare interno, acciò cammini spedito ed esatto l’andamento delle cose dello stesso.

Considerando che l’enunciato progetto non è altro nel fatto che lo sviluppo circostanziato sì degli antichi che degli attuali Statuti, dello spirito dei quali si vede chiaramente informato e ripieno in ogni sua part.

Considerando che non si trova in nessuna parte in opposizione coi medesimi, essendone invece la verace e fedele interpretazione. Dopo averlo attentamente esaminato.

 

AD UNANIMITA’

 

Lo approva e vuole che formi un tutto solo con la Deliberazione attuale, che si ordina al Segretario trascrivere nel libro delle Deliberazioni, rimettendosi ai Superiori per la debita approvazione, e manifesta il parere che non prima di essersi questa ottenuta si mandi alle stampe lo Statuto Organico, onde unitamente allo stesso se ne stampi ancora l’analogo Regolamento.

Seguitano le firme.

 

Per copia conforme

IL SEGRETARIO

PIETRO FILIPPO COSTANTINI

 

Visto

IL PRIORE

N. GUGLIETTI

 

 

 

 

 

 

[49]

 

REGOLAMENTO

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPITOLO 1°

 

  1. Trovandosi il Sodalizio avere assunto il titolo di Arciconfraternita di Santa Maria del Carmine e SS.ma Immacolata della Misericordia, giusta l’articolo 3 dello Statuto, che fa salvi i dritti di antichità, continuerà a godere di tutti i diritti e privilegi che vanta e gode e dei quali è nel pacifico possesso.
  2. Manterrà tuttavia vivi nella Fratellanza i sentimenti di pietà e procurarvi l’esatto adempimento di tutte quelle opere di carità ed ordinarie e straordinarie, designate nel Capitolo 1, artico 4 e seguenti (Statuto Organico).
  3. Provvederà perciò a che con regolarità e per ciascuna settimana venissero raccolte quelle offerte volontarie dei fedeli per le quali è provveduto dall’articolo 151 Capitolo 26 (Statuto)


    CAPITOLO 2°
    Delle persone che possono essere accolte per l’esercizio delle Opere di Pietà.

  4. Chiunque sarà stato ricevuto come fratello avrà dritto ad essere incaricato, così pel pubblico, che pel privato servizio nelle Opere di carità, ma non potrà intervenirvi senza [50] averne prima ricevuto autorizzazione in iscritto dal Magistrato.
  5. Se alcuno, dopo approvato al servizio, incorrerà in qualche mancanza, il Superiore della Confraternita lo sospenderà temporaneamente, coll’obbligo di riferirne al Magistrato.
  6. Vi sarà un ruolo che si manterrà affisso nella Sacristia della Chiesa, nel quale si noteranno gli autorizzati ad intervenire al pubblico e privato servizio.


    CAPITOLO 3°
    Obblighi e Privilegi.

    OBBLIGHI

  7. Per tutti i casi straordinarii, previo ordine del Superiore, saranno chiamati i fratelli di servizio col suono della Campana della propria Chiesa.
  8. Tutti coloro che vengono ammessi all’aggregazione della Fratellanza, hanno indistintamente l’obbligo di fare l’atto di professione nel giorno che loro verrà indicato dai Superiori dell’Arciconfraternita, e di offrire in questa funzione alla Vergine Titolare una libbra di cera fina lavorata: eguale obbligo hanno pure le Sorelle.
  9. Debbono i fratelli intervenire all’Oratorio in ogni giorno festivo, e specialmente in ogni quarta Domenica del mese, ed in tutte le festività della Vergine, ed accostarsi frequentemente al Sacramento della Penitenza; come pure son tenuti intervenirvi in tutti i giorni nei quali la Confraternita [51] suffraga le anime dei fratelli e delle Sorelle defunti. Per le Sorelle ricorrono gli stessi obblighi.
  10. Ànno l’obbligo intervenire nelle processioni della Vergine Titolare Maria SS.ma del Carmine, e SS.ma Immacolata, Santa Anna, Protettore S. Marcellino, e nelle tre processioni del Corpus Domini, che sortono dall’Insigne Parrocchiale, Collegiale Chiesa di Ave Gratia Plena di Vallata.
  11. Debbono intervenire gratis nell’esequie dei fratelli morti non contumaci ed assistenti, e niuno potrà senza giusto e legittimo impedimento ricusarsi.
  12. Sono tenuti a fornirsi a proprie spese della veste col necessario corredo.
  13. Al cenno dato dalla Campana dovranno portarsi senza ritardo nella Chiesa della Confraternita, gli addetti specialmente al servizio, e quelli chiamati ad intervenire dalla carica che disimpegnano. Tutti gli altri peri quali non ricorre obbligo rigoroso, siano animati dallo spirito della cristiana carità, e godano dividerne le opere cogli altri Confratelli.
  14. Ciascuno osserverà gli Statuti e i Regolamenti che saranno prescritti secondo le occorrenze, cercando tutti di provvedere, come potranno, allo incremento della Confraternita.

    PRIVILEGI

  15. I Fratelli tutti, come le Sorelle, che in morte si trovano non essere caduti in contumacia, avranno a spese della Confraternita messe per la somma di ducati 8,50, pari a lire trentasei e centesimi quindici tra piane e cantate. Qualora poi la famiglia del deceduto bramasse l’accompagnamento [52] del Capitolo Parrocchiale o della fratellanza a spese del Sodalizio, si avranno messe di meno per quello che si potesse pagare per il suddetto accompagnamento. Avranno pure gli attrezzi gratis. La sepoltura nella Cappella al Camposanto, previo pagamento, finché non sarà stabilito altrimenti.
  16. I Fratelli defunti, che in morte si trovano assistenti, goderanno dippiù dell’accompagnamento gratis dell’intera fratellanza per l’interno della Città al Camposanto, portandosi numero dodici lumi accesi.
  17. Sono e s’intendono caduti in contumacia quei fratelli o sorelle che per lo spazio di sei mesi non corrispondono e non hanno corrisposto al pagamento della cinquina mensile.
  18. Parteciperanno di tutti i suffragi che la Confraternita eseguisce per le anime dei Fratelli e Sorelle defunti, massime nella penultima Domenica di Carnevale, nel giorno della Commemorazione dei Morti, e nel dì undici Novembre di ciascun anno, ed in ogni prima Domenica di ciascun mese.
  19. Accompagneranno con la veste il SS.mo Viatico che si porta agli infermi dalla Parrocchia di Ave Gratia Plena, e porteranno il baldacchino o Pallio, nonché l’ombrellino nelle tre processioni del Corpus Domini.
  20. Sarà nel pieno dritto e privilegio della Fratellanza ciascun Fratello o Sorella, passati sei mesi dal giorno della ammissione; avvenendo la morte prima del compimento dei sei mesi, non si avrà dritto che ad una sola messa cantata semplice, giusta gli Statuti Organici, come similmente goderà di una sola messa cantata colui che in morte si troverà contumace da due anni; dopo questo termine non goderà di alcun dritto. [53]


    CAPITOLO 4°
    Delle Vesti da usarsi dai Fratelli.

  21. In tutti si dovrà ritrovare intera decenza ed uniformità nelle vesti da usarsi dai Confratelli.
  22. La veste sarà, nelle processioni ed altre funzioni solenni, l’attual sacco di lana di colore carmelitano con cappuccio di lana color bianco e striscetta di seta alla parte di dietro di color celeste con cingolo simile. Nei funerali il cappuccio ed il cingolo saà dello stesso colore del sacco. Nell’esercizio di carità s’indosserà la stessa veste che si userà nei funerali, aggiungendosi solo sul cappuccio nel davanti al lato sinistro la leggenda: MISERICORDIA.


    CAPITOLO 5°
    Del Servizio.

  23. Sotto nome di servizio va inteso l’adempimento di tutte le opere di carità delle quali è incaricata la Confraternita.
  24. Sarà pubblico quando potrà intervenirvi qualunque fratello, e si eseguirà previo l’invito della Campana, come attualmente è in uso: sarà privato quando vi avrà intervenuto un numero determinato di fratelli, specialmente a tal’oggetto approvati, ed i quali verranno invitati anche in egual modo.
  25. L’esecuzione pronta e precisa dovrà essere l’impegno e l’anima della carità in tutti. La disciplina, la subordinazione, lo spirito di giovare non saranno mai raccomandati abbastanza. [54]
  26. Non sarà permesso a nessuno degli incaricati di alcuna parte speciale del servizio di alterare, anche menomamente, le pratiche prescritte. Spetterà soltanto al Magistrato l’introdurre in ordine al servizio ed agli incaricati del medesimo, le mutazioni che dalle circostanze diverse potranno essere richieste.
  27. Come poi è proprio della vera carità l’operare il bene, e mai farne mostra, sarà sempre riputato contraria allo spirito di questo Pio Istituto qualunque pompa e pubblicità. Non si cerchi che si vedano, ma che si sentano i benefici effetti della carità.


    CAPITOLO 6°
    Direzione del Servizio Pubblico

    DEI CEREMONIERI

  28. Debbono essere i primi a trovarsi in Chiesa al suono della Campana per accompagnare la fratellanza, ed eseguire altri incarichi.
  29. Assisteranno in Chiesa a tutte le funzioni sacre.
  30. Ogni qual volta la Congrega deve uscire per le Processioni, per l’associazione dei defunti, od altro servizio, distribuiranno le vesti della Confraternita ai fratelli; cureranno che in tutti si trovi la uniformità e la decenza, suonato il secondo terranno i fratelli pronti in veste, e passata una mezz’ora dal suono del terzo ed ultimo usciranno di Chiesa, ed in caso di urgenza anche prima. I fratelli che non si tro- [55] vassero all’ora designata non potranno più intervenire al servizio.
  31. Mantengono il silenzio e l’ordine nelle fila, danno il segnale che si fermi o che si vadi innanzi.
  32. Nei casi di morte repentina previsti dall’articolo 9 Statuto Organico (Opere Straordinarie), accorreranno sul luogo della disgrazia e metteranno sul cadavere il segno che dinoti aver già la Confraternita preso possesso del medesimo: a tal’uopo avranno a loro disposizione una tela nera di una determinata lunghezza e larghezza con in mezzo lo Stemma dell’Arciconfraternita.
  33. Durano in carica un anno, e posso confirmarsi.


    CAPITOLO 7°
    Direzione del Servizio Privato.

  34. A questa parte del servizio è previsto da quanto è disposto dal Capitolo 17 e relativi articoli che parlano dei Visitatori Infermieri (Statuto Organico).


    CAPITOLO 8°
    Del Maestro dei Novizii.

  35. Alla sua cura e vigilanza sono affidati tutti i fratelli di tenera età che istruirà nella dottrina Cristiana. Baderà che ogni fratello stia al suo posto e non arrechi disturbo al suo vicino, serbando un atteggiamento rispettoso e divoto, quale si conviene alla casa di Dio.
  36. Cercherà che i fratelli adempiano ai precetti delle [56] regole in ordine all’obbligo che ha ciascuno, massime pel Sacramento della Penitenza.
  37. Informerà il Priore della condotta dei Fratelli, designando quali dovessero premiarsi, e quali fossero meritevoli di meritati avvertimenti.
  38. Dura in carica un anno, e può confirmarsi.


    CAPITOLO 9°
    Metodo da tenersi nell’Amministrazione Economica.

    PROVVENTI DELL’ARCICONFRATERNITA.

  39. Essendo questa parte dell’Amministrazione affidata alla sorveglianza e direzione del Sopraintendente Economo, per quello n’è previsto nel Capitolo 27 (Statuto Organico) e formando soprattutto gli unici e necessarii provventi dell’Arciconfraternita la elemosina settimanile, e le attuali cassette per la Titolare S.a M.a del Carmine, SS.ma Concezione e S. Anna, come al Cap. 26, articolo 151 (Statuto Organico), ossia quelle oblazioni che come è stato uso e lo è tuttavia, spontaneamente si offrono dai fedeli, provvederà esso Sopraintendente Economo a che con la massima esattezza e scrupolosità raccolte venissero le dette oblazioni, od offerte spontanee, facendole notare in appositi registri, col nome ancora degli oblatori, onde poterli preferire nei soccorsi, se bisognosi.
  40. I Deputati dei quali è parola nel Capitolo 31 e relativi articoli, designeranno in quali giorni della settimana debbono le medesime farsi raccogliere (Statuto Organico). [57]
  41. Si riceveranno il prodotto delle oblazioni di ciascuna settimana, salvo il disposto dallo artico 157 (Statuto Organico), e lo passeranno in mano del Tesoriere delle Rendite, ai sensi dell’articolo 180, Capitolo 30 (Statuto Organico), rimanendo a cura dello stesso Tesoriere che ciascuna partita versata si noti nel Libro di Elemosina da conservarsi dal Tesoriere delle Rendite, ed un’altro simile di controllo dai deputati; apponendosi a piedi di ciascuna partita le rispettive firme.

    CAPITOLO 10°
    Culto.

  42. Dovendo l’Arciconfraternita provvedere al servizio del Culto nella sua Chiesa, giusta l’articolo 194, Capitolo 34 (Statuto Organico) curesi la celebrazione delle sacre funzioni, che qui appresso si designano.
  43. In tutte le Domeniche, feste d’intero ed immediato precetto è celebrata dal Padre Spirituale, o da chi ne fa le veci in caso d’impedimento dello stesso, nell’Oratorio della Confraternita la Santa Messa con l’istruzione dell’Evangelo dall’Altare e spiegazione sulla osservanza delle Regole.
  44. I fratelli hanno l’obbligo d’intervenire in Congrega in ogni dì festivo; innanzi la celebrazione della messa reciteranno il Rosario, ed immancabilmente l’Uffizio della Madonna.
  45. In ogni Mercoledì od altro giorno che la Confraternita crederà più acconcio, nelle ore della sera, i fratelli si aduneranno per l’esercizio di pratiche religiose con lo intervento del Padre Spirituale, il quale terrà apposito sermone. [58]
  46. Ogni volta che la Confraternita si riunisca è obbligata a pregare pei sui benefattori.
  47. In ogni quarta Domenica di ciascun mese sono più particolarmente obbligati ad intervenire in Congrega, e per presentarsi innanzi al Sacramento di Penitenza.
  48. Nel primo giorno di ogni anno vi sarà messa solenne con l’esposizione del Santissimo e Orazione Panegirica.
  49. Nella festività della Purificazione vi sarà la dispensa delle candele benedette a tutti i fratelli e sorelle non contumaci.
  50. Nella penultima Domenica di Carnevale vi sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento per l’intera giornata, Messa solenne, discorso e vespero in suffragio delle anime dei fratelli e sorelle defunti, chiudendosi così le Quarantore. Precederà, com’è al solito, un corso di esercizi Spirituali.
  51. Nella Domenica delle Palme si farà la benedizione e distribuzione delle Palme di Olivo, e si canterà il primo PASSIO.
  52. Nel Mercoledì Santo si canterà l’Ufficio delle tenebre nella Chiesa della Confraternita, e nel Giovedì Santo vi sarà il Santo Sepolcro. Si farà nelle ore pomeridiane la lavanda a beneficio di dodici Fratelli poveri, ed in mancanza di questi a poveri non fratelli. Nella sera poi del Venerdì Santo vi sarà la funzione dell’ora di Maria Desolata con tutta solennità.
  53. Nella festività di S. Angelo Carmelitano vi sarà Messa Cantata.
  54. In ogni sedici Luglio sarà celebrata la festa di Santa Maria del Carmine con precedente novena, discorso, vesperi, messa cantata, sorteggio di maritaggi e processione [59] della Vergine per l’intera Città, a cui sono obbligati intervenire i fratelli tutti: similmente sarà solennizzata la Festa di Sant’Anna nel giorno ventisei Luglio, o nella Domenica precedente o susseguente.
  55. È obbligo pure della Confraternita concorrere con tutti i modi possibili alla solenne e popolare festività della Vergine Santissima Immacolata, di cui ne porta anche il nome, che si celebra nella Insigne Parrocchiale Chiesa di Ave Gratia Plena.
  56. In ogni giorno che il Magistrato crederà stabilire entro il mese di Luglio vi sarà solenne anniversario pei benefattori della Confraternita.
  57. Nel dì tredici Settembre o pure nella Domenica precedente o susseguente vi sarà nella congrega l’Uffizio funebre in suffragio dei morti annegati, e la sera vi sarà il Canto del Te Deum con esposizione del Santissimo in ringraziamento alla Vergine per la catastrofe alluvionale del 13 Settembre 1857.
  58. Nella sera del primo Novembre vi sarà Vespero pei morti con discorso relativo, e nel mattino dei due vi sarà l’Ufficio con messa solenne, ed altre messe piane, e discorso.
  59. In uno dei giorni festivi precedenti o susseguenti al primo Novembre, i Confratelli si porteranno nel Camposanto, ed apriranno l’esposizione del Santissimo nella propria Cappella. Vi saranno nel mattino messe e nella sera Vespero con discorso e benedizione per le anime dei defunti. Pregheranno particolarmente pei promotori di detta Cappella.
  60. In ogni prima Domenica del mese si canterà l’Ufficio dei Morti, in suffragio dei fratelli e sorelle defunti.
  61. Nella mattina del dì 11 Novembre sarà eseguito [60] nella Chiesa della Confraternita solenne anniversario con la celebrazione di messe per le anime dei defunti fratelli e sorelle.
  62. Chiunque vorrà che siano eseguiti suffragi nella Chiesa del Sodalizio, o altre festività per divozione, non potrà allontanarsi dai Regolamenti in proposito, e dipenderà al Padre Spirituale.
  63. In ogni funerale a cui interviene la Fratellanza è obbligo della stessa officiare per l’anima del defunto nel primo giorno festivo susseguente.

    CAPITOLO 11°
    Del Padre Spirituale.

  64. Il Padre Spirituale si propone dalla Confraternita per mezzo di una terna, composta di Sacerdoti più virtuosi, abilitati alla confessione, secondo i Regolamenti in vigore.
  65. Qualora il soggetto nominato ed approvato non adempisse con esattezza ai doveri del proprio uffizio, la Confraternita potrà domandare che sia rimosso, e quindi formare una nuova terna.

    ATTRIBUZIONI ED OBBLIGHI.

  66. Baderà al buon andamento del servizio di Culto, che sia ben regolato, dignitoso e decente, e che vengano osservati i riti: dovrà essere ascritto alla Fratellanza e far parte del Magistrato in cui ha voto consultivo e deliberativo; ma non potrà intervenirvi, trattandosi di affari che gli interessano.
  67. À l’obbligo d’intervenire a tutte le funzioni che si solennizzano nella Chiesa della Confraternita, e di celebrarvi [61] la prima Messa in tutti i giorni, ed in quelli festivi deve ancora fare ai fratelli la istruzione o spiega del Vangelo. Deve ascoltare le confessioni dei fratelli e sorelle: visitare quegli infermi, ed assisterli moribondi.
  68. Interverrà vestito di cotta, ed anche con stola qualora fosse delegato dal Parroco, in tutti i funerali nei quali intervengono i fratelli. Dovrà pure associarsi ai fratelli con cotta e stola in tutte le processioni nelle quali la Fratellanza interviene.
  69. Farà uso del fiocco di seta nel Cappello e calze di color carmelitano, o altro distintivo della Confraternita.
  70. Avrà dritto ad una gratificazione annuale da fissarsi dal Magistrato.
  71. I Cappellani che hanno l’obbligo di celebrare le messe, che si celebrano in suffragio dei fratelli e sorelle defunti, nell’Oratorio della Confraternita in tutti i giorni, dipendono direttamente dal Padre Spirituale, e ne debbono fare le veci in mancanza delle stesso.


    CAPITOLO 12°
    Dei Sagrestani.

  72. È loro incarico assistere e preparare ciò che occorre per le sacre funzioni, badare alla nettezza dell’oratorio, si presteranno docili ad eseguire tutte quelle operazioni imposte loro dal Priore, dagli ordini del quale dipendono; avranno dritto ad un emolumento.
  73. In qualunque luogo, ed in qualunque occasione di servizio, vestiranno una divisa con la insegna della Confraternita. [62]
  74. Manterranno le vesti di proprietà della Congrega ben nette, saranno rispettosi verso tutti, e ciascuno dei fratelli, e si mostreranno in tutte le loro operazioni morigerati e degni d servire il Pio Istituto.
  75. Saranno i custodi ordinarii della Chiesa, la quale dovrà tenersi aperta giornalmente, nonché della Cappella al Camposanto.
  76. In caso di mancanza potranno venire temporaneamente sospesi dal Priore, e rimossi dal Magistrato.


    CAPITOLO 13°
    Dei premii e delle Censure.

    DEI PREMII.

  77. Il Magistrato sarà particolarmente sollecito ad incoraggiare la buona volontà dei fratelli col dare pubblica testimonianza in ciascun anno della considerazione che si è presa dei loro servizii.
  78. Stabilirà il numero e la qualità dei premii e gratificazioni da essere dispensati; avendo riguardo alle condizioni economiche della Confraternita.
  79. Per circostanze straordinarie, potrà il Magistrato medesimo distribuire premi e gratificazioni, sempre però facendone stare intesa la Fratellanza.
  80. Il Priore ed il Magistrato daranno ordini al Segretario che sieno scritte lettere di ringraziamento agli Ufficiali pel lodevole disimpegno della loro carica, ed a qualunque persona che siasi resa benemerita della Confraternita. [63]


    DELLE CENSURE.

  81. Siccome talvolta  per mantenere la disciplina ed ovviare ad abusi è necessario mortificare coloro che commettono mancanza, così queste si designano, ed è accordata la facoltà d’infliggerle da chi ne ha l’Autorità.

    SONO CENSURE MINORI
    1°. Le ammonizioni in privato, o in pubblica Fratellanza, fatte dal Priore, o dal Padre Spirituale.
    2°. Le ammonizioni in iscritto a ordine del Magistrato.

    SONO CENSURE MAGGIORI
    1°. La sospensione dall’esercizio del rispettivo Ufficio da uno a ventinove giorni.
    2°. La sospensione come sopra con pubblica affissione nella Chiesa della Confraternita.
    3°. La destituzione dalla carica che qualunque occupa.
    4°. La definitiva cassazione dal libro delle cinquine con la perdita dei diritti acquistati.

  82. Gli stipendiati dopo privata e pubblica ammonizione sono sospesi da uno a ventinove giorni, ed in caso di recidività sono licenziati dal servizio.
  83. Le censure verranno inflitte dal Priore per la sospensione fino a quindici giorni a tutti gl’incaricati del servizio e stipendiati.
  84. Il Magistrato conferma, fa cessare o accrescere le censure provvisorie, ed infligge tutte le altre in proporzione delle mancanze in tutti indistintamente, meno sul Priore e Consigliere. [64]

    SONO MANCANZE MINORI
    Le semplici trascuratezze nel servizio, le semplici insubordinazioni.

    SONO MANCANZE MAGGIORI
    Il contravvenire gravemente alle norme dei regolamenti per il buon ordine del servizio pubblico e privato, l’esercitare le attribuzioni non proprie, mancare di rispetto e di ubbidienza agli Ufficiali, in non accostarsi al Sacramento della Penitenza, negandovisi dietro le debite invitazioni.

    MANCANZE GRAVI SONO PURE:
    Il turpiloquio, il commettere scandalose insubordinazioni, atti indecenti, risse, furti, immoralità, e qualunque azione disdicevole all’esercizio delle opere di pietà, sia in pubblico che in privato; cagionare sconcerti nella osservanza delle regole e della disciplina; provocare colle parole, cogli scritti, coi fatti alla discordia e alla insubordinazione gli altri Fratelli

    Piedimonte d’Alife li 2 Dicembre 1866


Il Segretario

Pietro Filippo Costantini

 

Il Priore

Nicola Guglietti

 

Approviamo per la parte nostra

GENNARO VESCOVO

(Vi è il bollo della Curia)

Visto per l’approvazione

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciali (Opere Pie)

COLUCCI

 

 

 

FOGLIO

 

ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA DEL CARMINE E SS.MA IMMACOLATA DELLA MISERICORDIA IN PIEDIMONTE D’ALIFE

 

Addì

            Signor                                                                                    figlio                                                                di anni              del Comune di                                                                                    si ascrive                                 dell’Arciconfraternita, uniformandosi a quanto e prescritto collo Statuto Organico e Regolamento Interno che precedono; non escluse le seguenti condizioni segnate a        Numer                                                                                                                                               N. 1. Per gli anni in più dei 25 pagherà Lire                             (art. 12 Statuto)

            N. 2. Pagamento mensile (art. 13 Statuto)

            N. 3. Aggregazione con paga a saldo di Lire 42,50 (art. 15 Statuto)

            N. 4. Aggregazione in vita con pagamento a respiro in L. 42,50 coll’obbligo che trovandosi non saldato in morte potrà la famiglia adempirvi, e non facendolo, la somma che si troverà pagata andrà tutta a beneficio dell’Arciconfraternita.

            N. 5. Pagamento della sepoltura nella Cappella al Camposanto in L. 8,50 (art. 15 Regolamento) qualora se ne volesse usufruire.

            N. 6. I fratelli e sorelle (salvo gli assistenti, art. 16 Regolamento) che volessero l’accompagnamento della Fratellanza e becchini, dovranno pagare pure L. 17.

 

IL PRIORE                                                                                                   Il Tesoriere          

 

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