Le organizzazioni popolari
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STATUTO
ORGANICO
E
DELLA
VENERABILE ARCICONFRATERNITA
DI SANTA MARIA DEL CARMINE
E
DELLA CITTA’ DI PIEDIMONTE D’ALIFE
***
PIEDIMONTE D’ALIFE
Tip. Fratelli Bastone
1875
EUGENIO
PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO
LUOGOTENENTE DI S. M.
***
In virtù dell’autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del Ministro dell’Interno;
Vedute le deliberazioni 12 Giugno 1865 e 14 Febbraio 1866 della Deputazione Provinciale di Terra di Lavoro;
Veduta la Legge 3 Agosto 1862;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo;
E’ approvato lo Statuto organico in data 28 Agosto 1864 dell’Arciconfraternita di S. Maria del Carmine e SS.ma Im- [4]macolata della Misericordia esistente in Piedimonte d’Alife (Terra di Lavoro).
Detto Statuto sarà d’ordine nostro vidimato dal Ministro dell’Interno, che resta incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Dato a Firenze 15 Settembre 1866.
EUGENIO DI SAVOIA
(Vi è il Sigillo dello Stato)
RICASOLI
DELIBERAZIONE
DELL’ARCICONFRATERNITA
N. 73 Approvazione dello
Statuto.
L’anno
1864, il giorno 28 Agosto nella Chiesa della Venerabile Arciconfraternita di
Santa Maria del Carmine e SS.ma Immacolata della Misericordia in Piedimonte
d’Alife.
Dopo
la recita de’ Divini Uffizi, e le ordinarie sacre funzioni, i Fratelli riuniti
in numero legale, il Priore Presidente Signor Guglietti Nicola invita il
Segretario, Signor Pietro Filippo Costantini, a dar lettura delle proposte
seguenti:
Che
tra le opere delle quali s’incaricherebbe la Confraternita avrebbero ad
occupare il primo posto l’assistere agli infermi poveri, soccorrerli, ed in
morte associarli alla Confraternita se non fratelli, mettere in un asilo di
educazione le Orfane, od aiutarle nel procurarsi una situazione onesta con la
sovvenzione di oggetti corredali.
La Pia Adunanza;
Considerando
che è dovere di ogni Cristiano, e di coloro soprattutto che appositamente si
uniscono in Confraternita, tendere sempre alla perfezione; [7]
Considerando che le opere le quali ad essa conducono sono quelle di fede viva,
esternate per la carità;
Considerando che ne additano esse la coscienza cristiana, la quale bisogna far
palese ad edificazione del prossimo, ritiene ed accetta le proposte suddette; e
passando immediatamente all’esame degli Statuti fondamentali, che qui
sussieguono, li approva all’unanimità nella considerazione che sono redatti nei
sensi appunto e nello spirito delle succennate proposte; e vuole che sì queste
che esse Statuti formino un tutto solo, e facciano parte integrante della
deliberazione presente, che s’incarica il Segretario trascrivere nel libro
delle deliberazioni, rimettendosi ai Superiori per la debita approvazione.
Seguono le firme dei Confratelli
Per copia conforma
Il Segretario
Pietro Filippo Costantini
Visto
Il Priore
Nicola Guglietti
1)
Il titolo che assumerà il Sodalizio di Santa Maria del Carmine
sarà: (salvo i diritti di antichità).
ARCICONFRATERNITA DI SANTA MARIA DEL CARMINE
E SANTISSIMA IMMACOLATA DELLA MISERICORDIA
2) Istituto puramente religioso e pio si avrà per oggetto speciale l’esercizio di quelle opere cristiane che ne vengono indicate dal nome.
3)
A seconda dello spirito sì degli antichi che degli attuali
Statuti, il Sodalizio formerà Regolamento disciplinare interno per il buon
andamento dell’Istituto.
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO 1.
Delle Opere che si propone la Confraternita.
4)
Le opere nelle quali si eserciterà l’Arciconfraternita si
distinguono in ordinarie e straordinarie;
LE ORDINARIE SONO:
5) Soccorrere gl’infermi miserabili e poveri, soprattutto se fratelli, o contribuenti elemosina all’Arciconfraternita, ed assisterli nella notte, previa richiesta munita degli attestati [10] del Parroco e del Medico, procurando che venissero curati e provveduti delle cose più necessarie.
6) Dare accompagnamento all’Arciconfraternita, previa domanda scritta unita all’attestato di povertà del Parroco ai defunti poveri, maggiori di anni nove, non fratelli, purché non fossero ascritti ad altre Congreghe, e non resi contumaci.
7) Trasportare dalla propria casa allo spedale, e da una casa all’altra, o anche dalla pubblica via dove occorra, l’infermo dimorante nella Città e nei suburbi e campagne, dentro però la distanza di tre miglia. Prestare gli aiuti di carità ai detenuti nelle carceri nel modo compatibile con ciò che è prescritto dalle Autorità.
8)
Mettere le fanciulle orfane, e riconosciute povere in un
Istituto di Carità, previa domanda ed attestato di moralità del Parroco; fare
dei maritaggi; aiutare le provette in tutti i modi e mezzi possibili per render
loro meno dura la miseria.
LE OPERE STRAORDINARIE SONO:
9) Accorrere entro e fuori della Città nel circondario delle tre miglia; 1° a tutti i casi di disgrazia avvenuti in luogo pubblico o aperto; 2° a tutti i casi di disgrazia sopravvenuti o nella casa della persona che n’è colpita, o in casa altrui, quando siavi lo invito de’ parenti, o del padrone della casa; 3° per diritto esclusivo a tutti i casi di morte improvvisa apparente, o violenta, in luogo pubblico o aperto, o nella casa che non è il domicilio della persona che ne fu colpita; 4° assistere con tutti i mezzi della carità cristiana i condannati all’estremo supplizio; 5° porta- [11] re ogni possibile aiuto dentro e fuori della Città nel solito circuito nei casi di contagio d’incendi e di rovine.
10)
Il mantenere ciascuna delle opere descritte sì ordinarie che
straordinarie, il restringerle o l’estenderle dipenderà dalla condizioni
economiche dell’Arciconfraternita.
CAPITOLO 2°.
Delle persone che possono aggregarsi alla Fratellanza ed
approvarsi per l’esercizio delle opere di Carità.
11) Perché sieno estesi a qualunque classe di persone i benefizii spirituali e i privilegi, di cui possono godere gli ascritti a questo Pio Istituto, non sarà ricusata la fratellanza a nessuno che chiede esservi aggregato; purché, 1° sia cattolico; 2° sia conosciuto morale e disposto alla concordia; 3° sia di buona saluto e sano; 4° abbia l’età non maggiore di anni venticinque.
12)
Chiunque desidera ascriversi al sodalizio ne farà domanda in
iscritto al Priore accompagnata dalla fede di nascita per cerzionare l’età, la
quale trovandosi oltrepassata da quella prescritta, gli anni in più de’ 25
dovranno venir pagati.
Tutti quelli, anche non cattolici che contribuiranno soccorsi e si faranno
benemeriti di questo pio istituto, saranno inscritti, previo loro consenso, in
un albo a parte, come benefattori della Confraternita. [12]
CAPITOLO 3°
Degli obblighi e dei Privilegi.
OBBLIGHI.
13) Dal giorno stesso di aggregazione alla Congrega corrisponderà ogni fratello una tassa annuale di grana trenta, pari a Lira 1,28, e sarà pure tenuto a pagarne quell’aumento che il sodalizio con suo deliberamento potrà arrecarvi in caso di bisogno.
14) Detta tassa si pagherà mensilmente, e non corrispondendosi per mesi sei, colui che avrà mancato di contribuirla, si avrà come non più appartenente alla Congrega, e volendosi mettere al corrente, dovrà di persona recarsi dal Tesoriere delle cinquine a rimettere lo attrasso, onde poter riacquistare i dritti tutti e i privilegi che si perdono con la contumacia.
15) Colui che si vorrà ascrivere pagando in una sola volta ducati dieci, pari a Lire 42,50, andrà esente dalla tassa suddetta, salvo però quanto riflette il possibile aumento della tassa.
16) Quel fratello che per lo spazio di anni 40 ha pienamente corrisposto agli obblighi tutti, sarà dispensato da qualunque tassa, purché povero.
17) Diviene, e si dice Fratello Assistente, quel Fratello che continuamente e senza interruzione, non meno di una volta al mese, interviene ai Divini Uffizii e alle sacre funzioni, che si solennizzano nell’Oratorio dell’arciconfraternita.
18)
Chi manca per tre mesi di seguito, senza che possa [13]
giustificare la sua mancanza per causa di malattia, o altra giusta ragione,
perde il diritto acquistato, dell’assistenza.
Le sorelle non possono mai divenire assistenti.
19) Non potranno mai divenire assistenti quei fratelli che hanno domicilio fisso in altro paese.
20) Resta incaricato il Segretario di formare un catalogo di tutti i fratelli per averlo in Congrega, onde segnarvi i fratelli che assistono.
21) In caso di morte sarà considerato assistente il fratello defunto, purché la sua assistenza conti la data non meno di un anno dal giorno della ammissione.
22)
Oltre l’adempimento di queste obbligazioni, ai fratelli
incaricati di speciali ingerenze, incombono ancora gli obblighi dalle medesime
loro assegnati.
PRIVILEGI.
23)
Gli aggregati alla Fratellanza saranno preferiti nei
soccorsi di ogni maniera, e parteciperanno di tutti i beneficii spirituali che
per concessione dei sommi Pontefici sono o verranno accordati alla caritatevole
Istituzione.
CAPITOLO 4°
Distinzione dei Fratelli in ordine alle speciali loro ingerenze nella
Confraternita.
24)
Tutte le ingerenze nella Confraternita riduconsi a questi
capi; 1° di Sopraintendenza. 2° di Servizio nelle Opere di Carità. 3° di
Amministrazione economica. 4° di Culto Divino; e così vi sono: 1° dei fratelli
nei quali è ri- [14] posta la Sopraintendenza, e la Direzione Generale di tutti
gli affari, cose e persone della Confraternita; 2° dei fratelli incaricati di
ciò che riguarda il pubblico e privato servizio; 3° dei fratelli a cui sono
affidate le operazione della Amministrazione economica. 4° dei fratelli addetti
alle Sacre funzioni dell’Oratorio, ed a ciò che concerne il Ministero
Ecclesiastico.
SOPRAINTENDENZA.
25)
Questa parte comprende il Magistrato che si forma di un
Priore, Capo della Confraternita, di un 1° e 2° assistente, e di sei
Conservatori; comprende ancora un Consigliere, un Tesoriere delle cinquine,
quello delle Rendite, un Segretario, ed un Padre Spirituale.
SERVIZIO.
26)
Il servizio pubblico e privato comprende l’Ispezione, la
Direzione e l’Esecuzione. Per l’Ispezione del servizio pubblico e privato vi è
un Ispettore da prescegliersi fra i Ceremonieri; per la direzione del servizio
privato vi sono i Visitatori infermieri, ed il Maestro dei Novizi. Per
l’esecuzione del Servizio pubblico vi sono i Giornanti per settimana,
Medico-Chirurgo ed un Farmacista. Per l’Esecuzione del servizio privato vi è un
numero indeterminato di fratelli e sorelle per mutare il letto agli infermi,
per la veglia presso i malati nella notte, e pel trasporto dei medesimi, nonché
per tutte le altre circostanze che potessero avverarsi in caso di bisogno. [15]
AMMINISTRAZIONE ECONOMICA.
27)
Questa parte è formata del Priore come sopraintendente, di un
Avvocato, di un Notaio, del Tesoriere delle Cinquine, di quello delle rendite, e
di due Deputati alla questua; questi due ultimi potranno uscire dal numero dei
Conservatori.
CULTO DIVINO.
28)
Questa parte si forma di un Padre Spirituale, di
Cappellani, e di Sagrestani.
CAPITOLO 5°.
Delle precedenze.
29) Le precedenze fra i diversi Uffiziali saranno stabilite in modo che: 1° Ciascuno occupi il posto conveniente alla carica che sostiene; 2° Che la maggiorità dei voti riportati nella elezione serva di norma alle precedenze degli Uffiziali aventi le stesse qualità. 3° Che il Medico-Chirurgo, il Farmacista e gli stipendiati non abbiano rappresentanza, né precedenza, purché però non siano fratelli.
30)
Gli Uffiziali per distinzione di carica tengono l’ordine
qui appresso:
1° Il Padre Spirituale; 2° Il Priore col 1° e 2° Assistente; 3° I sei Conservatori;
4° Il Consigliere; 5° Il Tesoriere delle Cinquine; 6° Il Tesoriere delle
Rendite; 7° Il Segretario; 8° I Visitatori Infermieri; 9° I Cerimonieri; 10° I
Deputati alla Questa settimanale.
CAPITOLO 6°
Dei Ceremonieri e Maestro dei Novizii.
31) I Ceremonieri sono destinati alla direzione del servizio pubblico ed interno dell’Oratorio della Confraternita.
32)
Il Maestro dei Novizii è incaricato vegliare ed
ammaestrare nelle cose religiose i fratelli di tenera età.
CAPITOLO 7°
Delle Adunanze Generali.
33) L’adunanza generale di tutti i fratelli verrà intimata otto giorni prima con avvisi nella Chiesa della Confraternita. La presiederà il Priore assistito dal Magistrato.
34) Nei casi di urgenza sarà permesso al Priore la convocazione istantanea della medesima col suono della campana, senza l’affissione degli inviti nella Chiesa, e sarà valida la Deliberazione presa, qualunque si fosse il numero dei fratelli che interverrà.
35) L’oggetto dell’Adunanza Generale sarà la nomina del Magistrato, la redazione del bilancio attivo e passivo delle rendite, la revisione dei Verbali dei conti, e pronunziarne la deliberatoria o la significa; l’esame degli Statuti per qualche articolo di dubbia interpetrazione, il deliberare su di materie che riflettono l’organamento o la disciplina interna della Confraternita, l’approvazione di quelle spese che il Magistrato non può commettere, la esazione di capitali, ed accettazione di legati, gli acquisti o le vendite.
36) Delibererà su progetti di Regolamento che dagli Amministratori della Cappella mortuaria al Camposanto Signori D. Raffaele Ventriglia, D. Nicola Guglietti, e D. Raffaele Santangelo potranno venir presentati in conformità dell’articolo 9° della deliberazione del dì 2 Agosto 1862, N° 55. Porterà le proprie decisioni sulla cessione dei dritti agli ossuari nella Cappella medesima, previo accordo da prendersi con gli Amministratori pro tempore.
37) Delibererà pure la vendita in perpetuo, ma senza alcuna servitù, di qualche sedile o nicchia nella Cappella della Confraternita al Camposanto, previo però consenso espresso in iscritto degli Amministratori pro tempore come sopra all’articolo 36, i quali vi hanno diritto in perpetuo di un sedile e di un ossuario, in luogo ove loro piace, e da potervi sepellire e diseppellire e nell’uno e nell’atro con diritto ereditario. Tale vendita non si farà se non per qualche distinto personaggio o generoso benefattore della Confraternita, previo però preventivo Capitolato, che dovrò passare tra questi ultimi, la Congrega e gli Amministratori pro tempore.
38)
Per derogare alle deliberazioni prese dal Magistrato e
sospenderne l’esecuzione, che ne venisse richiesta dal Consigliere. Perché le
decisioni prese dall’Adunanza abbiano legalità, occorrerà almeno lo intervento
di quaranta fratelli, compreso il Magistrato; non potendosi deliberare nella
prima convocazione per insufficienza di numero, nella successiva si delibererà
con quel numero di fratelli che interverrà.
CAPITOLO 8°
Delle Elezioni a diverse cariche.
39) Le nomine si faranno a suffragi segreti e per essere eletto si dovrà ottenere la metà dei voti più uno degli inter- [18] venuti. Intanto quelli che risulteranno, saranno proclamati dal Magistrato, tre giorni dopo l’elezione.
40) Le elezioni avranno luogo prima che termini l’anno, per trovarsi in carica i nuovi eletti al primo di Gennaio, ed il possesso si darà dal Priore previo verbale nella Chiesa della Confraternita con gran solennità.
41) Quando vi sarà parità di voti in due soggetti, l’elezione cadrà sul più anziano di età, se essi vantassero eguale anzianità, in questo solo caso il Priore potrà rendere il voto doppio.
42) Verificandosi delle rinuncie in alcuno dei soggetti in carica si procederà al rimpiazzo provvisorio dal Magistrato, qualora la carica vacante fosse di attribuzione della fratellanza la quale provvederà nella prima riunione, e colui che sarà approvato starà in carica per quel tempo che doveva terminare il surrogato.
43)
Non possono dar voto per qualsiasi affare, né venire
eletti coloro che si trovassero in contumacia, quelli che abbiano l’età minore
di anni diciotto, quelli che siano debitori della Congrega, o che abbiano liti
con la stessa, coloro che non abbiano avuta la deliberatoria sui conti della
loro gestione.
PARTE PRIMA
CAPITOLO
9°
Del Magistrato.
44)
Il Magistrato ha l’Amministrazione e la Soptraintendenza generale
su tutte, e ciascuna le cose, le persone, le ingerenze e gli interessi della
Confraternita. [19]
ATTRIBUZIONI.
45) Qualunque provvedimento interessi il buon ordine e la concordia, l’estensione o limitazione dei soccorsi caritatevoli, avuto riguardo alla situazione economica, la disciplina ed il decoro della Confraternita saranno in generale l’attribuzione esclusiva del Magistrato.
46) Veglierà in particolare alla esatta osservanza degli Statuti e dei Regolamenti disciplinari, procurerà che niuno ecceda i limiti del proprio ufficio o manchi ai proprii doveri, e che tutto si operi a tenore dello scopo e dello spirito del Pio Istituto.
47) Provvederà a togliere efficacemente coi mezzi opportuni tutti quelli inconvenienti che perturbino l’armonia e la quiete tra i Confratelli, e l’esatto esercizio delle Opere di Carità.
48) Esigendolo le circostanze, avrà il diritto di modificare, o di portare aggiunzione ai Regolamenti disciplinari esistenti, dare istruzioni, purché non ripugnino al prescritto ed allo spirito di questi Statuti.
49) Sulle norme sempre degli Statuti terrà esame e decisione su tutte le cose e le persone della Confraternita, esaminerà i discarichi sì per l’ordinario che per lo straordinario disimpegno del servizio dell’Amministrazione, e del Culto.
50) Avrà tra i Conservatori due Deputati alla sorveglianza dell’Amministrazione economica e del Culto, nonché di ogni altro servizio, i quali mensilmente rapportassero ad esso Magistrato sull’andamento particolare e generale della Pia Istituzione. [20]
51) Prenderà tutte quelle misure e cautele che si stimeranno necessarie per garentire gli interessi della Confraternita.
52) Eleggerà sulle terne presentate dal Priore quegli Uffiziali e stipendiati, l’elezione dei quali non è di attribuzione delle fratellanza.
53) Applicherà, dopo giudizio, ed escluso qualunque arbitrio, le pene, sulla norma degli Statuti e dei Regolamenti. Nelle occorrenze non contemplate nei medesimi, non si allontanerà dalle regole della discretezza ed equità cristiana.
54) Accorderà stipendi, gratificazioni a tutti coloro che crederà averle meritate per sevizi straordinarii resi.
55) Ferme stando le disposizioni speciali relative al Priore ed al Consigliere, avrà diritto esclusivo di rimuovere a tempo o definitivamente dal servizio, da qualsivoglia carica colui, che ne esercita biasimevolmente gli uffici, o sia occasione di discordia, di scandalo, o disgusti nella Confraternita.
56) Sospenderà o rimuoverà affatto dallo impiego gli stipendiati.
57) Occorrendo per qualunque circostanza sostituire persone nei diversi incarichi, presceglierà quei fratelli, che nella votazione avranno ottenuto un certo numero di voti.
58) Conformerà, diminuirà, o farà cessare affatto le sospensioni provvisorie inflitte dal Priore, e le altre tutte senza eccezioni applicate agli altri Ufficiali.
59) Sanzionerà o annullerà quanto precariamente, e per urgenza sarà stato ordinato dal Priore.
60)
Risiedendo nel Magistrato la pienezza dell’Autorità,
qualunque facoltà che dagli Statuti e dai Regolamenti non è [21]espressamente
accordata ad altri Uffiziali, dovrà intendersi riservata al medesimo.
CAPITOLO 10°
Del Priore.
61) Il Priore è il Capo della Confraternita e presiede il Magistrato. La persona che potrà essere investita di questo Uffizio dovrà essere sufficientemente istruita, di età non minore di anni trenta, godente la pubblica stima per costume e religione. Dovrà essere ascritto alla Fratellanza almeno da un anno, e aver domicilio nella Città.
62) La carica di Priore è di due anni, e capace di conferma.
63)
In caso di assenza per malattia o per qualunque altra causa il
Priore è surrogato dal primo Assistente, ed in mancanza dal 2° Assistente.
ATTRIBUZIONI.
64) Oltre alle attribuzioni che competono al Priore come componente il Magistrato, essendo il primo degli Uffiziali, ha la rappresentanza della Confraternita, ed una generale Sopraintendenza su tutti gli affari, e le operazioni e gli incaricati.
65) Corrisponde coll’Autorità Governativa e coi Superiori ecclesiastici; esige i discarichi per ogni ingerenza del sevizio dell’Amministrazione e del Culto, dando le istruzioni opportune.
66) Conoscendo abusi, richiamerà i trasgressori, correggendoli nel modo più efficace. Potrà infliggere la pena [22] della sospensione per quindici giorni a tutti gli addetti al servizio, non meno che ai servi ed altri stipendiati.
67) Nelle occorrenze urgenti o non considerate dagli Statuti o dai Regolamenti potrà prescrivere e ordinare, ma soltanto in linea provvisoria.
68) Nominerà delle Deputazioni col diritto di farne parte egli medesimo; rilascerà tutti i mandati di esito; riceverà le domande per l’ammissione alla Fratellanza; destinerà i Fratelli e le Sorelle nottanti per la veglia degli infermi.
69) Apporrà il visto a qualunque deliberazione, avviso, Regolamento, notificazione e qualunque altra cosa che dovrà essere di pubblica ragione o per affissione nella Chiesa o per istampa.
70) Avrà speciale sorveglianza sopra il Segretario, ed osserverà che dal medesimo siano esattamente comunicati gli ordini, e custoditi i libri, l’archivio ed altro.
71) Intimerà per diritto esclusivo le Adunanze ordinarie e straordinarie del Magistrato, e della Fratellanza.
72)
Non potrà essere giudicato se non dallo intero Corpo dei
Fratelli.
CAPITOLO 11°
Dei Conservatori.
73) I Conservatori, Magistrato della Confraternita, dovranno avere per qualità necessarie, l’età di anni 25 compiuti, l’ascrizione alla fratellanza da un anno, e pubblica fama di buona morale, nonché il saper leggere e scrivere almeno per la metà di essi.
74)
Rimarranno in carica per due anni, e possono es- [23] sere
rieletti; epperò nel primo biennio usciranno di carica quei tre che avran
riportato minor numero di voti, di modo che i rimanenti usciranno di dritto
dopo il terzo anno.
ATTRIBUZIONI:
75) I Conservatori in legittima adunanza formano il Magistrato e collettivamente ne esercitano le funzioni.
76) Avrà ciascuno immediata dipendenza dal Priore, dal quale potrà essere ammonito e provvisoriamente sospeso.
77) Interverranno alle Adunanze ordinarie e straordinarie a cui avranno voto consultivo e deliberativo. Se alcuno di essi non interverrà a sei adunanze di seguito senza giustificarsi, si considera come dimissionario della carica.
78) Proporranno nelle adunanze quelle cose e progetti che crederanno tendere allo incremento della Confraternita. Invigileranno alla esatta osservanza degli Statuti e dei Regolamenti, invitando il Magistrato a provvedere contro le inosservanze.
79) Non avranno tra loro altra precedenza se non quella che verrà indicata dal maggior numero di voti riportato nelle rispettive elezioni.
80) Sosterranno personalmente senza poter delegare le Deputazioni ordinarie e straordinarie che il Priore crederà opportuno loro affidare, e non avranno diritto a ricusarne l’incarico.
81)
Non potendosi scegliere tra essi i due Deputati al
servizio, all’Amministrazione, e al Culto, il Priore li potrà scegliere anche
tra i semplici fratelli. [24]
CAPITOLO 12°
Del Consigliere.
82) Ad oggetto che la Sopraintendenza della Confraternita non possa mai uscire dai limiti delle proprie attribuzioni, né usarne contro lo spirito dello Statuto, vi sarà un Consigliere.
83)
Le qualità richieste per questa carica sono: l’età non minore
di anni trenta, la conosciuta caratteristica di uomo probo, colto e religioso,
il trovarsi ascritto alla Fratellanza almeno da un anno.
ATTRIBUZIONI.
84) Potrà intervenire a tutte le adunanze del Magistrato, alla e quali ha diritto di essere a tempo opportuno invitato. Senza avere voto deliberativo emetterà liberamente il suo parere sugli affari che saranno trattati, e dei quali potrà prenderne cognizione dal Segretario, anche con chiederne i relativi documenti.
85) Non potrà assistere alle medesime quante volte le deliberazioni del Magistrato riguardassero direttamente la sua persona o il suo ufficio.
86) Non intervenendo all’Adunanza, benché invitato, il Segretario non noterà nel Verbale la mancanza di lui.
87) Laddove gli sembri dover reclamare avverso una deliberazione del Magistrato, potrà farlo entro il termine di otto giorni, adducendo in iscritto al Magistrato i motivi ragionati del suo reclamo. [25]
88) Se nella prima adunanza del Magistrato non verranno conciliate le opinioni di questo e quelle del Consigliere, spetterà alla fratellanza pronunziare sul reclamo la risoluzione definitiva.
89) Riceve tanto singolarmente che collettivamente dai fratelli tutte quelle proposte, e quei progetti che i medesimi potrebbero fargli nell’idea di apportare un miglioramento al Pio Istituto, egualmente ne accoglie le doglianze che potrebbero muovergli in ordine ad abusi e disordine che si commettono. Ma è rimesso alla sua prudenza il ritenerle, o rigettarle, o metterne a conoscenza il Magistrato.
90) Qualora reputi opportuno interpellare i fratelli potrà riunirli, previa autorizzazione del Priore.
91) Potrà il Magistrato provvisoriamente sospenderlo, quando non si contenga nei limiti di una conveniente moderazione, o abusi delle sue facoltà, ed inviterà all’uopo la fratellanza per decidere definitivamente.
92)
La carica di Consigliere è incompatibile con qualunque altra;
dura un anno, e può essere riconfermata nella stessa persona.
CAPITOLO 13°
Del Segretario.
93) Il Segretario dovrà avere l’età non minore di anni 25, moralità buona e pubblicamente nota, ed una capacità provata.
94)
La durata in carica è di tre anni, ed è capace di conferma.
[26]
ATTRIBUZIONI:
95) Il Segretario è il redattore degli atti tutti, l’organo di comunicazione tra il Magistrato e gli altri Uffiziali.
96) Immediatamente dipendente dal Priore, ricevutane commissione, intima tutte le adunanze alle quali ogni volta che rivestano forma deliberativa, sarà presente.
97) Nelle adunanze del Magistrato non à voto deliberativo; potrà averlo nelle adunanze generali, purché sia fratello.
98) Terrà registro delle deliberazioni prese, sia dal Magistrato, che dall’Adunanza generale; farà affiggere con prontezza e nei termini precisi le disposizioni tutte, gli avvisi ed inviti per servizio o per le adunanze, e trasmetterà le debite partecipazioni a forma degli ordini ricevuti.
99) Manterrà la corrispondenza epistolare, comunicherà le nuove elezioni, ed avrà un Registro degli Uffiziali tutti e dei fratelli addetti al servizio pubblico o privato.
100) Si associerà a due Razionali che la fratellanza deputerà per la reviasione dei conti dei due Tesorieri; compilerà gli inventarii di tutti i mobili, masserizie ed oggetti sacri.
101) Avrà la custodia e responsabilità di tutti i libri e carte riguardanti la Confraternita; non potrà asportare dall’Archivio libri o alcun’altra cosa, né esibirli o darne copia senza licenza del Priore.
102) Avrà cura di notare in un libro i fatti più notabili della Confraternita, affinché possano servire di elemento ad una cronaca della stessa.
103) Dovrà sempre legalizzare con la sua firma ogni atto, e tutto ciò che dovrà avere pubblicità. [27]
104) Sotto qualunque pretesto non potrò far menzione di persone o di cose, che rivelate potrebbero esser motivo di disgusto e di svantaggio agli interessi della Confraternita.
105) Nel disimpegno del suo Uffizio potrà farsi temporaneamente coadiuvare da altro fratello, previa però autorizzazione del Magistrato.
106)
Mancano ai proprii doveri potrà il Magistrato rimuoverlo dalla
carica.
CAPITOLO 14°
Delle Adunanze del Magistrato.
107) Ad oggetto che senza ritardo sia provvisto alla spedizione degli affari, le adunanze del Magistrato saranno tenute una volta al mese, e straordinariamente ogni qualvolta la necessità il richiede.
108) Formano in generale soggetto di discussione nelle adunanze, quegli affari tutti, che abbiano dipendenza o rapporto colle molteplici e svariate attribuzioni del Magistrato.
109) Sarà legittima l’adunanza per l’intervento dei Priore, o di chi lo può sostituire collo intervento di altri sei componenti il Magistrato, tra Conservatori ed Ufficiali che di dritto ne fanno parte.
110) Due giorni avanti l’Adunanza, il Segretario inviterà i componenti il Magistrato, ed il Consigliere per mezzo di biglietto, nel quale indicherà pure l’ora precisa ed il locale della riunione. Non vi potranno essere chiamati coloro che si trovassero sospesi dal rispettivo ufficio.
111) Gli affari da discutersi saranno quelli dei quali il [28] Priore avrà rimesso al Segretario l’analogo incartamento, nel fine che ne possa prendere cognizione anche il Consigliere, e portarvi sopra il suo esame.
112) I rapporti, le domane e le proposte, motivate dalla Ispezione, come esigenti un pronto provvedimento, saranno discusse dal Magistrato, ancorché siano state presentate poche ore prima dell’Adunanza.
113) Il Segretario aprirà la seduta colla lettura del processo Verbale deliberato nella antecedente. Registrerà i nomi degli intervenuti, e quando il numero sia legale per deliberare, enuncierà con precisione ed ordine le materie che si debbono discutere.
114) I Conservatori deputati alla sorveglianza saranno i relatori in proposito ai rapporti che si troveranno aver presentati al Magistrato, e ciascuno riferirà nella prima seduta su quelle cose, di cui avrà avuto speciale incarico.
115) Ciascun Membro del Magistrato può fare delle proposte, e si prenderanno in ciascuna adunanza gli appuntamenti delle materie da trattarsi nella seduta susseguente.
116) Il Priore per diritto esclusivo inizierà la discussione parlando il primo sull’oggetto proposto. Nessuno dei Conservatori, od altro Membro del Magistrato, potrà prender la parola senza esservi invitato dal Priore, o senza averne domandata la licenza.
117) Prima che si proceda alla votazione il Consigliere dovrà essere sempre richiesto dal Priore del suo parere sopra ciascuno affare.
118) Il Priore chiamerà al soggetto preciso, di che si tratta chiunque se ne allontani uscendo dalla tesi. Imporrà silenzio, e pel mantenimento dell’ordine potrà anche dicha- [29] rare sciolta la seduta, e sospendere quel componente che non stia al richiamo.
119) Il Priore impedirà che alcun componente, sopravvenendo a discussione ultimata, dia il suo voto per la proposta di cui non può avere informazioni bastante.
120) Non sarà mai permesso deliberare con acclamazione. Si avrà sempre a ricorrere ai voti segreti, e la maggioranza vincerà il partito.
121) Prima che una proposta venga messa ai voti, il Priore potrà riportarla ad altra Adunanza, quante volte si accorgerà che potrebbe votarsi con prevenzione, o pure gli sembrerà, che per non aversi bastante cognizione di causa, si potrebbe andare incontro ad una decisione precipitata.
122) Di tutte le proposte che verranno ammesse dal Magistrato per effetto della votazione, il Segretario ne estenderà analoga deliberazione, della quale ne farà lettura all’adunanza susseguente, presentandola per le firme.
123)
L’effetto di una deliberazione presa dal Magistrato potrà
annullarsi soltanto per deliberazione della intera Fratellanza.
PARTE SECONDA
CAPITOLO
15°
Del Servizio pubblico e privato.
ISPEZIONE
Dell’Ispettore.
124)
L’Ufficio di Ispettore spetta di diritto al primo Assistente,
ed in mancanza di questo al secondo; Le qualità [30] che si richiedono sono:
età non minore di anni 30, domicilio in Città, che sia di buona morale, e che
sia istruito delle cose della Confraternita. La durata in carica è di due anni;
può essere riconfermata; però nella prima volta il secondo Assistente uscirà di
carico dopo il biennio, ed il primo Assistente starà in carica tre anni.
ATTRIBUZIONI.
125) Ogni Ispezione e provvidenza su tutti gli incaricati del sevizio pubblico e privato, e sulle diverse operazioni dello stesso, sarà la precisa incumbenza dell’Ispettore.
126)
È incarico del medesimo accompagnare la Fratellanza nel
servizio pubblico; dare relazioni al Magistrato; tenere un registro dei
suddidii e delle spese che si portano per le opere di carità; sorvegliare il
servizio dei nottanti, badare che gli stipendiati adempissero agli obblighi
assunti, ed avrà una particolare Ispezione sopra i Ceremonieri ed i Visitatori
Infermieri.
CAPITOLO 16°
Direzione del Servizio pubblico
DEI CEREMONIERI.
127)
I Ceremonieri debbono avere per qualità: anni non meno di
venti, istruzione nelle cose delle Confraternita, buona condotta morale, ed
essere ascritti alla Fratellanza da un anno.
CAPITOLO 17°
Direzione del Servizio privato.
DEI VISITATORI INFERMIERI.
128)
Le qualità richieste per questa carica sono le seguenti:
anni non meno di trenta, conosciuta moralità e probità, essere ascritto al
Sodalizio da un anno. La durata in carica è di un anno; possono riconfermarsi.
129)
Il servizio dei Visitatori sarà sempre coordinato col
pubblico. Essi dipenderanno direttamente dall’Ispettore.
ATTRIBUZIONI:
130)
Le attribuzioni speciali si riducono a distribuire i
sussidii, spedire il servizio per le veglie della notte a quelli infermi che lo
richiedono, e dirigono qualunque assistenza che privatamente vien prestata ai
poveri infermi al loro domicilio.
CAPITOLO 18°
Del Maestro dei Novizii.
131)
Il Maestro dei Novizii deve aver l’età di anni quaranta,
ed essere istruito nelle cose di religione. Egli deve informare il Priore della
condotta dei fratelli a lui affidati. [32]
CAPITOLO 19°
Esecuzione del Servizio Pubblico.
DEI GIORNANTI.
132)
Tutti i fratelli sono incaricati dell’esecuzione del
servizio pubblico, dopoché ne abbiano ricevuto dal Magistrato diploma di
ammissione. Essendo in attività sono riconosciuti col nome di Giornanti.
133)
I distinti per diligenza di servizio ricevono un premio da
stabilirsi dal Magistrato.
134)
Sono tenuti ad accorrere al servizio tutte le volte che vi
sono chiamati dal suono della campana, sia massimamente pel trasporto degli
infermi, sia per l’associazione dei defunti, non ché per qualunque altro caso.
CAPITOLO 20°
Dei Nottanti.
135)
Anno questo nome quei fratelli che prestano l’Ufficio di
assistenza nella notte a quegli infermi poveri, che ne hanno bisogno ed a
coloro che ne fanno richiesta. Vengono scelti ed approvati dal Priore.
136)
Tutte le sorelle maritate e vedove potranno essere ammesse
all’esercizio di quest’opera di carità, purché le prime mostrino l’annuenza in
iscritto del proprio marito.
137)
Le Sorelle nubili che vorranno prestarsi all’opera
ridetta, dovranno esibire il permesso in iscritto del loro Capo di famiglia.
[33]
138)
Dal vegliare le inferme sono esclusi, per riguardo di
condizione, gli ecclesiastici ed i secolari, non coniugati, che hanno l’età
minore di anni trenta.
139)
È espressamente proibito a qualunque nottante ricevere
nella casa, dove presta l’opera di carità, anche la menoma gratificazione,
compenso o cibo. Non possono prender letto, ma son tenuti a vegliare
continuamente gli infermi, onde prestar loro colla debita prontezza e
sollecitudine gli aiuti opportuni, e qualora l’infermo abbia bisogno dei
soccorsi spirituali prevenirne qualcuno della famiglia, e portarsi a chiamare
il Ministro dell’Altare.
CAPITOLO 21°
Del Medico-Chirurgo.
140)
La Confraternita avrà un Medico-Chirurgo a benefizio dei
poveri infermi ai quali vengono apprestati soccorsi dal Pio Istituto. Per tal
carica verrà preferito colui che è ascritto alla Confraternita da più tempo.
Presterà l’opera sua gratuita, ma il Magistrato potrà accordargli una
gratificazione annuale dai fondi dell’elemosina, tenendo presenti i servizii
prestati.
141)
Il Medico-Chirurgo verifica i trasporti degli infermi e
non rilascia l’ordine che siano eseguiti senza averne prima conosciuta la
necessità.
142)
Rilascerà tutti gli attestati per quelli infermi che hanno
bisogno di essere assistiti nelle notte, e prescriverà la natura dei soccorsi
da prestarsi. [34]
CAPITOLO 22°
Del Farmacista.
143)
La Confraternita avrà un Farmacista, il quale si presterà
a tenere conservati nella sua farmacia e spedire pei poveri infermi
indicatigli, quei medicinali che gli verranno consegnati dal Pio Istituto. À
diritto di avere l’insegna della Confraternita; non ha soldo; ma può avere dal
Magistrato una gratificazione.
CAPITOLO 23°
Del Trasporto degli Infermi.
144)
Pel trasporto degli infermi saranno destinati più
fratelli, i quali faranno questo servizio per turno; sono obbligati a prestarlo
con zelo e con decenza; occorrendo, verranno invitati col suono della campana.
CAPITOLO 24°
Dell’assistenza ai Carcerati.
145)
Sono deputati all’ufficio di assistere i carcerati alcuni
fratelli che son conosciuti col titolo di Buonomini. Si eleggono dal
Magistrato, e si rinnovano ogni anno.
146)
Di concerto e consenso dell’Autorità competente la
Confraternita stabilirà le regole che debbono osservarsi nel prestare il
servizio di cui hanno la cura.
147)
Esorteranno i detenuti alla pazienza, all’ordine, e [35]
alla quiete; colla carità, col buono esempio gli stimoleranno a detestare il
vizio, ad emendarsi, e divenire buoni.
148)
Provvedono di concerto coll’Autorità di occupare in
qualche lavoro i detenuti a profitto dei quali andrà una parte del prodotto
delle opere.
CAPITOLO 25°
Diligenze.
149)
I Fratelli che caritatevolmente assistono al servizio
pubblico e privato ricevono ogni anno, e propriamente nel mese di Dicembre
qualche premio dalla Confraternita.
150)
Questo sarà diverso a seconda del merito e distinzione che
ciascuno si avrà guadagnato per l’adempimento esatto del servizio.
PARTE TERZA
CAPITOLO
26°
Dell’Amministrazione Economica.
151)
L’Arciconfraternita nata dalla pietà dei cittadini, si
mantiene colle tasse corrisposte dai rispettivi Fratelli e Sorelle e
coll’elemosina della questua Settimanile, oltre le cassette attuali per la
Titolare S.a Maria del Carmine e SS.ma Immacolata e per S. Anna.
152)
Tutte le sue rendite, detratte le spese di Culto, saranno
particolarmente addette a soccorse dei miserabili, degli infermi poveri, ed a
sovvenzione delle Orfane.
153)
Il fondo di cassa delle così dette Cinquine è in- [36]
tangibile; esso deve servire indispensabilmente ed esclusivamente per le sole
spese delle Messe, che la Confraternita ha l’obbligo di far celebrare in
suffragio dei fratelli defunti, morti non contumaci e spese di accompagnamento
nel funerale del Capitolo Parrocchiale di Ave Gratia Plena.
154)
Spetta al Magistrato stabilire per gli incaricati
dell’Amministrazione Economica quella forma e quel metodo, che sarà stimato il
più conveniente a tenore delle circostanze.
CAPITOLO 27°
Del sopraintendente Economo.
155)
Questa carica può essere esercitata dal Priore, ed in caso
di rifiuto di questo, da un Conservatore.
ATTRIBUZIONI:
156)
Sorveglia e dirige qualunque operazione riguardo
all’Amministrazione economica, e agli incaricati delle medesima.
157)
Assiste ai lavori e ai restauri della fabbrica; tassa i
conti dei rispettivi artisti impiegati; verifica l’esattezza dell’opera; dirige
la questua settimanile pei poveri; riscontra l’elemosina delle cassette per le
feste delle Titolare Santa Maria del Carmine, Santissima Concezione e di S.
Anna; prende conto delle questue eseguite nei casi di morte, ne destina il
ritratto in suffragio del defunto, o in elemosina alla famiglia.
158)
Procura la decenza delle vesti destinate ai giornanti ed
ai questuanti, riconosce gli oggetti resi inservibili; commette le spese minute
non superiori alle lire dieci per ogni mese, assiste alla compilazione degli
inventarii; dà relazione al Magistrato sopra le cose di cui ha la
Sopraintendenza.
CAPITOLO 28°
Dell’Avvocata, Procuratore e Notaio.
159)
Le cariche di Avvocato, Procuratore e Notaio della
Confraternita vengono gratuitamente disimpegnate da Fratelli che esercitano
tali professioni. Il Magistrato, credendolo, potrà accordar loro qualche
gratificazione.
160)
Intervengono, chiamati, alle adunanze del Magistrato, e
della Fratellanza, ed assistono la Confraternita in tutti quei modi nei quali
possono prestare l’opera loro.
CAPITOLO 29°
Del Tesoriere delle Cinquine.
161)
Per l’ufficio suddetto si richiede persona, 1° maggiore di
anni 25; 2° che abbia beni proprii liberi; 3° che sia conosciuta per provata
onestà e capacità necessaria. La durata in carica è di tre anni; è capace di
conferma. Deve essere ascritto alla Fratellanza.
162)
Fa parte del Magistrato e vi tiene voto deliberativo e
consultivo, ma non ha diritto ad intervenirvi quando si trattano affari che lo
riguardano. [38]
ATTRIBUZIONI.
163)
I Libroni delle così dette cinquine saranno conservati dal
Tesoriere. I medesimi sono chiusi con due chiavi da tenersene una dallo stesso,
e l’altra dal Priore.
164)
È obbligato intervenire ogni Domenica in chiesa all’ora
solita che la Confraternita si riunisce pei Divini Ufficii, onde dar comodo a
coloro che dovranno pagare le Cinquine, o ascriversi. Il Priore delegherà un
Fratello di sua fiducia per l’apertura della seconda chiave, rimanendo
espressamente proibito aprirsi i Libroni in altri luoghi, salvo qualche caso
straordinario.
165)
Il fratello delegato ed il Tesoriere avranno ognuno un
controllo della esigenza, ed in piè del totale vi apporranno la rispettiva loro
firma. Chiusi i libroni il delegato unitamente alla chiave consegnerà il suo al
Priore, il quale in ogni fine di mese lo depositerà in Archivio, aprendone un’altro
pel mese susseguente.
166)
Le somme delle Cinquine esatte saranno conservate dal
Tesoriere, il quale in ogni sei mesi è tenuto versarle nella Cassa triclave.
167)
Rimane a facoltà della Congrega previo rapporto del
Magistrato, rimuovere il Tesoriere quante volte si provasse non adempier bene
ai suoi doveri. Avrà un compenso annuale, e volendosi dimettere dovrà darne
conoscenza al Magistrato due mesi prima, e non facendolo, qualunque danno ne
venga anderà a suo carico.
168)
Il Magistrato potrà fare eseguire verifiche di Cassa
quando gli piacerà. [39]
169)
In ogni anno per la verifica ordinaria delle cinquine si
nomineranno due Razionali, i quali tenendo presente il Controllo mensuale
consegnato loro dal Priore e quello del Tesoriere, scrupolosamente rivedranno
le cifre d’introito sui Libroni, e quelle di esito sul libro di Controllo in
mano del Tesoriere, e sull’altro simile in mano del Priore, rilasciando analogo
Verbale del loro operato da consegnarsi ai Conservatori deputati alla
sorveglianza economica.
170)
Non potrà negarsi di saldare le cinquine al fratello
ammalato contumace, che si presenta nella Chiesa della Congrega.
171)
Conserverà la Cassa triclave presso di sé, e delle tre
chiavi se ne conserverà una dal Priore, l’altra dal Segretario, e la terza da
esso Tesoriere.
172)
Si riconferma maggiormente che il fondo delle Cinquine, è
addetto esclusivamente per adempiere ai suffragi dei fratelli e sorelle
defunti. Solo in caso di essere a sufficienza pingue e la Congrega si trovasse
in bisogno preciso, potrà la Fratellanza con analoga deliberazione invertirne
una parte. Mai però si farà mancare da detta Cassa la somma di ducati cento,
onde poter accorrere alla celebrazione pronta dei suffragi, anche per la morte
di più Fratelli e Sorelle.
173)
Avverandosi vuoto per mancanza d’introito, il Tesoriere ne
darà conoscenza al Magistrato, il quale ne riferirà alla Fratellanza per le
provvidenze.
174)
Vi saranno due registri di esito, oltre i due Controlli
per l’introito, da conservarsene uno dal Tesoriere, e l’altro dal Priore. Nei
detti registri si noteranno tutti gli esiti minutamente, ed ogni partita sarà
firmata dal Priore, dal Tesoriere e dal Segretario.
175)
Il Tesoriere è direttamente responsabile degli obblighi
tutti che assume coll’esercizio della carica, come egualmente deve rispondere
della conservazione della Cassa, dei libroni ecc. Dovrà dare perciò,
chiedendosi dalla Congrega, un garante di piena soddisfazione del Magistrato.
CAPITOLO 30°
Del Tesoriere delle Rendite e prodotto delle Questue.
176)
Le qualità per questa carica sono; che la persona sia non
minore di anni venticinque, di provata onestà è riconosciuta capacità. La
durata in carica è di tre anni; ammette la conferma. Deve essere ascritto alla
Fratellanza.
177)
Fa parte del Magistrato, avendovi voto consultivo e
deliberativo, ma non può assistervi, quando si trattassero affari che lo
riguardano.
178)
Avrà un compenso annuale. Potrà essere rimosso dalla
Fratellanza, dietro rapporto del Magistrato, quante volte non si trovasse in
regola. Volendosi dimettere è tenuto darne conoscenza al Magistrato un mese
prima in iscritto.
179)
Eseguisce i pagamenti che gli vengono ordinati con
appositi mandati dei quali deve avere un registro. Gli è espressamente proibito
far esiti senza la debita autorizzazione.
180)
Assiste al riscontro della questua di ciascuna settimana,
se la riceve e la riporta sul Libro Elemosina.
181)
Conserva i libri dei creditori e debitori, e risponde di
qualunque rendita non esatta per sua colpa.
182)
Potrà ricevere verifiche di cassa ogni qualvolta il
Magistrato lo creda necessario, e alla fine di ciascun mese riferisce a questo
sullo stato della Cassa. [41]
183)
Dovrà dare un garante solidale di piena fiducia del
Magistrato, e sottoporsi a tutte le condizioni ed obblighi che vanno annessi
alla carica.
CAPITOLO 31°
Dei Deputati alla Questua Settimanile.
184)
Si presceglieranno questi tra i Conservatoti in ogni anno.
ATTRIBUZIONI.
185)
Dirigono tutte le operazioni in ordine alla questua
settimanile, ed appartiene ad essi di combinare a forma del Regolamento in
proposito tutto ciò che tende a farla riuscire abbondante e regolare.
186)
Ammoniranno i fratelli della questua, a serbare quella
disciplina, silenzio, regolarità e decenza che si conviene in questa operazione
così delicata.
187)
Sorveglieranno in modo speciale che la questua sia
eseguita a tenore delle istruzioni che essi avran date, ed avranno diritto di
chiedere sulle vie a qualunque questuante che sia loro mostrato il segno di
realtà che preventivamente avranno concertato.
CAPITOLO 32°
Degli addetti alla Questua.
188)
I Fratelli incaricati alla Questua settimanile
osserveranno con precisione le istruzioni che avranno ricevute dai [42]
Deputati della medesima. Manterranno la necessaria modesta, e si asterranno dal
parlare.
189)
È loro vietato trattenersi a discorso con persone estranee
sia in luogo pubblico, che appartato e remoto.
CAPITOLO 33°
Dell’annuo rendimento dei Conti.
190)
Sarà eseguita la verifica e rendimento di conti di ambedue
i Tesorieri, previa analoga relazione dei Conservatori, addetti alla
sorveglianza economica, sui verbali redatti e ai medesimi consegnati dai
Razionali.
191)
Colla presentazione di tutti gli atti relativi ed
opportuni documenti, la Fratellanza s’inviterà a deliberare la debita
acclaratoria o significa. Ai Tesorieri per propria cautela verrà dal Segretario
rilasciata copia autentica della presa deliberazione.
192)
Il Magistrato deve dirigere questa operazione con quella
imparzialità e diligenza che ad esso si conviene, come garante della retta e
regolare Amministrazione di fronte alla intera Fratellanza.
193)
I Conti rimarranno affissi per otto giorni nella Sagrestia
della Confraternita; ogni fratello avrà il diritto a farseli esibire dal
Segretario, ma non potrà mai asportarli fuori l’Archivio della Congrega. [43]
PARTE QUARTA
CAPITOLO 34°
Del Culto.
194)
La Confraternita provvede al servizio del Culto nella sua
Chiesa. Nella celebrazione delle feste e sacre funzioni osserva sempre quella
dignità e quel decoro che gli si competono.
Piedimonte d’Alife addì 28 Agosto 1864.
Il Priore
NICOLA GUGLIETTI
Il Segretario
PIETRO FILIPPO COSTANTINI
Firenze addì 15 Settembre 1866
MINISTRO DELL’INTERNO
Veduto d’Ordina di S. A. r. il Principe Reggente
IL MINISTRO
RICASOLI
(Vi è il bollo)
MINISTERO DELL’INTERNO
REGOLAMENTO
INTERNO
n. 95 Approvazione
del Regolamento
L’anno 1866, il giorno due Dicembre nella Chiesa della Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria del Carmine e SS.ma Immacolata della Misericordia in Piedimonte d’Alife.
Dopo la recita dei divini Uffizii, i Fratelli riuniti in numero legale, il Priore invita il Segretario dar lettura di un progetto di Regolamento nello scopo di dare delle norme stabilite e fisse da seguirsi invariabilmente, così per l’Amministrazione interna del Sodalizio, che qualsiasi altra parte di servizio tanto pubblico che privato, nonché dare soprattutto precisi dettagli sui privilegi e sui suffragi, dei quali debbono godere in morte quei fratelli o sorelle che si trovano aver soddisfatto ai loro obblighi, e non essere caduti in contumacia, nemmeno tralasciando di stabilire a quali opere di Culto è l’Arciconfraternita tenuta ad adempiere.
LA PIA ADUNANZA
Considerando che ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto Organico di già approvato con Decreto di S. A. R. il Principe Reggente in udienza dei 15 Settembre ultimo, e dalla Deputazione Provinciale comunicato all’Arciconfraternita con Ufficio dei 13 Ottobre prossimo scorso N. 4651, deve il Pio [48] Istituto formarsi un Regolamento disciplinare interno, acciò cammini spedito ed esatto l’andamento delle cose dello stesso.
Considerando che l’enunciato progetto non è altro nel fatto che lo sviluppo circostanziato sì degli antichi che degli attuali Statuti, dello spirito dei quali si vede chiaramente informato e ripieno in ogni sua part.
Considerando che non si trova in nessuna parte in opposizione coi medesimi, essendone invece la verace e fedele interpretazione. Dopo averlo attentamente esaminato.
AD UNANIMITA’
Lo approva e vuole che formi un tutto solo con la Deliberazione attuale, che si ordina al Segretario trascrivere nel libro delle Deliberazioni, rimettendosi ai Superiori per la debita approvazione, e manifesta il parere che non prima di essersi questa ottenuta si mandi alle stampe lo Statuto Organico, onde unitamente allo stesso se ne stampi ancora l’analogo Regolamento.
Seguitano le firme.
Per copia conforme
IL SEGRETARIO
PIETRO FILIPPO COSTANTINI
Visto
IL PRIORE
N. GUGLIETTI
[49]
CAPITOLO 1°
Il Segretario
Pietro Filippo Costantini
Il Priore
Nicola Guglietti
Approviamo per la parte nostra
GENNARO VESCOVO
(Vi è il bollo della Curia)
Visto per l’approvazione
Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciali (Opere Pie)
COLUCCI
ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA DEL CARMINE E SS.MA IMMACOLATA DELLA MISERICORDIA IN PIEDIMONTE D’ALIFE
Addì
Signor figlio di anni del Comune di si ascrive dell’Arciconfraternita, uniformandosi a quanto e prescritto collo Statuto Organico e Regolamento Interno che precedono; non escluse le seguenti condizioni segnate a Numer N. 1. Per gli anni in più dei 25 pagherà Lire (art. 12 Statuto)
N. 2. Pagamento mensile (art. 13 Statuto)
N. 3. Aggregazione con paga a saldo di Lire 42,50 (art. 15 Statuto)
N. 4. Aggregazione in vita con pagamento a respiro in L. 42,50 coll’obbligo che trovandosi non saldato in morte potrà la famiglia adempirvi, e non facendolo, la somma che si troverà pagata andrà tutta a beneficio dell’Arciconfraternita.
N. 5. Pagamento della sepoltura nella Cappella al Camposanto in L. 8,50 (art. 15 Regolamento) qualora se ne volesse usufruire.
N. 6. I fratelli e sorelle (salvo gli assistenti, art. 16 Regolamento) che volessero l’accompagnamento della Fratellanza e becchini, dovranno pagare pure L. 17.
IL PRIORE Il Tesoriere
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